CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 4 luglio 2014 promosso da: Sig. Ferruccio Militello / Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 4 luglio 2014 promosso da: Sig. Ferruccio Militello / Federazione Italiana Pallacanestro L’ARBITRO UNICO Avv. Carlo Guglielmo Izzo ha pronunciato il seguente L O D O Nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0354 del 21.03.2014 - 772 del 04.08.2009) promosso da: MILITELLO FERRUCCIO, nato a Milano il 25.5.1970 ed ivi residente in Via Lorentaggio n. 157 (C.F. MLT FRC 70E25F205S), difeso dall’Avv. Roberto Alabiso, con studio in Viterbo, Via Pacinotti n. 5, giusta procura in calce all’istanza di arbitrato. parte istante contro FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO - FIP, con sede in Roma, Via Vitorchiano n. 113, (C.F. 05267070588 – P. IVA 01382041000), in persona del Presidente dott. Giovanni Petrucci, elettivamente domiciliata in Roma Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio degli avvocati Prof. Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine alla memoria di costituzione. parte intimata IN FATTO Con istanza depositata il 21 marzo 2014 presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il Sig. Militello Ferruccio premesso: -che con atto in data 16/12/2013 la Procura Federale della Federazione Italiana Pallacanestro lo aveva deferito alla Commissione Giudicante Nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 R.G. “per avere con artifizi e raggiri fatto percepire alla propria madre, Sig.ra Anna Regina Sinigardi, somme di denaro per attività di collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia ex lege 133/99 e DPR n. 917/1986, solo formalmente individuate e mai effettivamente svolte, con illecito vantaggio”; -che con provvedimento emesso in data 13/1/2014 la Commissione Giudicante Nazionale FIP, ritenuta provata la sua responsabilità disciplinare per la violazione dei principi di lealtà e correttezza ai sensi degli articoli 3 e 39 R.G., così derubricata l’originaria incolpazione di frode sportiva, gli aveva inflitto la sanzione della inibizione per anni tre; -che avverso tale decisione egli aveva inoltrato ricorso in appello alla Corte Federale FIP, ed analoga impugnativa era stata proposta dalla Procura Federale; - che con decisione del 10/3/2014 la Corte Federale FIP, confermava la decisione della Commissione Giudicante Nazionale, rigettando entrambe le impugnazioni; tutto ciò premesso, il Sig. Militello Ferruccio deduceva: a) che era suo interesse, esauriti i gradi di giudizio della Federazione di competenza, ricorrere al Tribunale per ottenere, in via principale, il proscioglimento dalle accuse formulate o in via subordinata una sensibile riduzione della sanzione inflittagli; b) che, come già ripetutamente richiesto nei vari scritti difensivi depositati, la Procura Federale non aveva ascoltato alcuno dei testimoni da lui indicati, con particolare riferimento ai Sigg.ri Ragnolini Enrico, ex Presidente del C.R. Lombardia e la Sig.ra Lo Presti Maria addetta alla Segreteria del C.R. ed al settore arbitrale, i quali avrebbero potuto agevolmente riferire sulle circostanze di merito della intera vicenda; c) che, pertanto, con il proposto ricorso da far decidere da un arbitro unico, egli rassegava le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE, prosciogliere l’odierno ricorrente perché gli Organi di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro, errando nella interpretazione degli atti istruttori, hanno sanzionato lo stesso pur in totale carenza del rapporto di causalità nella fattispecie in esame e comunque omettendo nel corso delle indagini di escutere come testi a discarico l’ex Presidente del C.R. Lombardia, Sig. Enrico Ragnolini e l’addetta al Settore Arbitrale, Sig.ra Maria Lo Presti. IN VIA SUBORDINATA, qualora Codesto Ecc.mo Tribunale ritenga comunque provata una qualsivoglia forma di responsabilità dell’odierno ricorrente, disponga la riduzione della sanzione inflitta, anche in considerazione del fatto che MAI, sino ad oggi per la violazione degli artt. 2 e 39 R.G. della FIP era stato inflitto il massimo della pena, anche nei confronti di tesserati reo confessi, ovvero responsabili di ben altre violazioni. Il sottoscritto, a dimostrazione della sua volontà di mantenere rapporti costruttivi con la propria Federazione di appartenenza e confermando, quindi, il suo rammarico per l’accaduto (che inevitabilmente ha coinvolto anche i propri familiari) si offre per: a) La effettuazione di una serie di lezioni sull’utilizzo di “FIPonline” alle società affiliate, ovvero ai comitati territoriali del nord Italia (Friuli, Trentino, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria Emilia Romagna e Toscana), con spese di vitto e trasferta a carico del tesserato, per un massimo di 20/30 giornate lavorative, con modalità di erogazione dei contenuti da concordare con il responsabile IT della FIP o, comunque, con l’analisi e la predisposizione di regole e procedure informatiche per la sicurezza dei sistemi attualmente in uso presso i Comitati Territoriali stessi. b) Lo svolgimento del compito di “Funzionario Delegato” di qualche rappresentativa Nazionale Giovanile delle Federazione Italiana Pallacanestro per un massimo di 21 giorni consecutivi a titolo completamente gratuito. Si costituiva la Federazione Italiana Pallacanestro per contestare l’avverso ricorso e chiederne il rigetto con la conferma della sanzione irrogata. Su accordo delle parti, la controversia veniva devoluta alla decisione dell’Arbitro Unico nella persona dell’avv. Carlo Guglielmo Izzo. Veniva fissata l’udienza arbitrale per il giorno 13 maggio 2014, alla quale comparivano i difensori delle parti. A tale udienza, preso atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, l’Arbitro Unico assegnava alle parti termine sino al 13 giugno 2014 per il deposito (e scambio) di memorie conclusive e istruttorie e termine sino al 23 giugno 2014 per il deposito di repliche. Entrambe le parti rinunciavano alla discussione orale. All’esito di detta udienza, l’Arbitro si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, Militello Ferruccio censura la decisione della Corte Federale FIP DEL 10.3.2014 assumendo, in primo luogo, che non risulta assolutamente provata la sua responsabilità in ordine all’illecito contestato. In particolare la linea difensiva del ricorrente si articola sulle seguenti proposizioni: a) egli contesta di essersi adoperato illecitamente per l’assunzione della propria madre, signora Anna Regina Sinigardi, presso il Comitato Regionale Lombardia; b) assume che non può essere a lui addebitata la circostanza che la madre non abbia mai frequentato il predetto Comitato e che abbia percepito somme non dovute; c) assume, pertanto, ch’egli avrebbe fatto esclusivamente da tramite nel presentare la madre all’allora Presidente del C.R. Ragnolini , rimanendo del tutto estraneo alla successiva dinamica del rapporto di collaborazione; d) e conclude, deducendo che egli sarebbe stato sanzionato per “una sorta di responsabilità oggettiva e comunque “indiretta” che non trova ragion d’essere in alcun ordinamento giudiziario seppur applicato al mondo dello sport”. A parere dell’Arbitro, la censura non ha alcun fondamento, in quanto la decisione impugnata risulta pienamente fondata sulle risultanze istruttorie e sugli elementi di prova raccolti. In particolare, come correttamente argomenta la Corte Federale, dalle emergenze istruttorie risulta inequivocabilmente che il sig. Militello, nella sua qualità di Consigliere del Comitato Regionale Lombardia della FIP dal 2005 al 2012, abbia prima individuato e poi proposto al Consiglio Regionale FIP Lombardia il nominativo della propria madre ai fini del conferimento di un incarico ex lege 133/99 di supporto al Giudice Sportivo Regionale che prevedeva un compenso mensile pari ad € 600,00. Successivamente, l’incarico conferito inizialmente solo in via informale ma regolarmente retribuito sin dal 2005, veniva formalizzato per iscritto solamente in data 1 settembre 2012, anche in virtù delle modifiche normative nel frattempo intervenute, con una lettera d’incarico che lo stesso Militello si preoccupava di consegnare e far firmare alla propria madre, per accettazione, prima del relativo deposito presso gli uffici regionali della Federazione. Tale incarico prevedeva “lo svolgimento di attività di supporto al Giudice Sportivo regionale”, da svolgersi personalmente ed in piena autonomia organizzativa presso la sede del Comitato Regionale Lombardia; ruolo comunque che già risultava attribuito alla signora Sinigardi, prima della formalizzazione dell’incaico, come risulta dai verbali di verifica amministrativa. Sentita dalla Procura federale, la signora Sinigardi dichiarava di aver svolto sin dal 2005, anno di inizio della propria collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia, esclusivamente attività di supporto nella gestione dei rimborsi arbitrali, da casa, in completa autonomia, e che l’aver sottoscritto un contratto di collaborazione che prevedeva un’attività di supporto all’attività del Giudice Sportivo Regionale, sarebbe dipeso dall’essersi semplicemente fidata di ciò che il proprio figlio le sottoponeva e le faceva firmare. Il sig. Militello confermava a sua volta alla Procura federale come la madre avesse sempre svolto esclusivamente attività di supporto per i rimborsi arbitrali, e come l’indicazione di “attività di supporto al Giudice Sportivo Regionale”, risultante dal contratto di collaborazione sottoscritto in data 1 settembre 2012, altro non fosse che un mero errore materiale, del quale né la madre né lui stesso si erano accorti; a dimostrazione di ciò, evidenziava come tale errore fosse poi stato corretto al momento della proroga del Commissario Straordinario Smiroldo il 2 settembre 2013. La linea difensiva del Militello risulta però smentita dalle risultanze istruttorie. Invero, dalle dichiarazioni rese alla Procura federale il 18 novembre 2013 dal Giudice Sportivo Regionale Sig. Sironi (“conosco la signora Anna Regina Sinigardi solo quale madre del sig. Ferruccio Militello) risulta come la Sig.ra Sinigardi non abbia in realtà mai svolto la suddetta attività. Analogamente non sono emersi, nel corso del procedimento, elementi sufficienti a comprovare l’effettivo esercizio dell’attività di supporto nella gestione dei rimborsi arbitrali da parte della Sig.ra Sinigardi: al contrario, le dichiarazioni di Vittorio Smiroldo del 12 novembre 2012 (“durante il periodo in cui ho svolto la mia attività di Commissario Straordinario del Comitato Regionale FIP a Milano e più precisamente dal 18 Giugno al 28 Settembre non ho mai conosciuto né mai ovviamente incontrato la signora Sinigardi Anna Regina”), quelle di Alberto Mattioli del 18 novembre 2013 (“durante il periodo della mia attività di Commissario Straordinario del Comitato Regionale FIP a Milano e più precisamente dal 1° ottobre 2013 ad oggi, non ho mai conosciuto né mai incontrato la signora Sinigardi Anna Regina, se non in data 15 novembre 2013, ore 14.00, nel momento in cui il figlio Ferruccio Militello me la ha presentata …”), e quelle degli arbitri interpellati telefonicamente dall’Ufficio della Procura federale, che riconoscevano quali propri referenti solo ed esclusivamente il Presidente CIA Regionale e la Sig.ra Maria Lo Presti, portano ad escludere che la signora Sinigardi abbia mai svolto tale attività. Orbene, proprio alla luce di tali inoppugnabili elementi probatori, la Corte Federale ha correttamente ritenuto che di tale insussistente rapporto di collaborazione (tra la madre del Militello e il Comitato), il Militello sia stato non un semplice tramite ma vero e proprio promotore e parte attiva. Invero, l’indicazione del nominativo della madre, il conferimento dell’incarico prima oralmente per diversi anni e poi formalizzato per iscritto in virtù delle modifiche normative nel frattempo intervenute, l’oggetto iniziale dello stesso contratto con prestazioni mai eseguite dalla Sig.ra Sinigardi, la modifica dell’ultimo periodo delle mansioni indicate nel contratto e la creazione di un accesso informatico per precostituire la prova circa il lavoro effettivamente svolto, sono tutti elementi più che indizianti che portano inevitabilmente a confermare la colpevolezza del Militello, per la sua condotta contraria ai principi fondamentali di lealtà e correttezza ispiratori del regolamento di Giustizia ma previsti anche nel codice di comportamento sportivo. La diversa versione fornita dalla difesa del Militello non risulta affatto plausibile ed è comunque priva di qualsiasi riscontro. Coerentemente con tali risultanze, la Corte Federale, con motivazione che va pienamente condivisa e confermata, ha così precisato: “Ed infatti … una volta accesi in generale i riflettori sull’intera gestione del Comitato Regionale Lombardia, soccorre proprio il comportamento del Militello, esperto di informatica, che improvvisamente creava ad arte per la propria madre, un accesso telematico nel portale della Federazione (FIPONLINE), dotandola quindi di “username” e “password”, così da poter giustificare l’eventuale lavoro svolto da casa e superare in controlli che comunque erano in atto in tutta la struttura regionale”; epperò prosegue la Corte, “Il deferito e la di lui madre, malgrado siano stati diffusamente sentiti nella fase istruttoria e abbiano avuto reiterate opportunità di interloquire sul punto, non sono stati in grado nemmeno di precisare quali fossero detti “username” e “password” … senza che tale carenza di prova possa invero essere criticamente svalutata nell’ottica che anche tale elemento probatorio avrebbe dovuto essere fornito dall’accusa, dal momento che trattasi di elemento probatorio inerente direttamente ed esclusivamente la difesa del deferito”. Alla luce di quanto sopra accertato all’esito della istruttoria svolta, la richiesta avanzata dal Militello di escutere come testi a discarico l’ex Presidente del Comitato, sig. Enrico Ragnolini, e l’addetta al Settore Arbitrale, signora Maria Lo Presti, va respinta. L’audizione di tali soggetti, invero, appare superflua in considerazione del materiale probatorio, acquisito nel corso delle indagini e sopra riportato, sufficienti a ritenere pienamente accertata la responsabilità del Militello in ordine all’illecito contestato. Anche la richiesta proposta in via subordinata dal Militello di riduzione della sanzione inflitta va respinta. L’entità della sanzione a lui inflitta appare invero più che giustificata avuto riguardo: 1) alla sua qualifica di Consigliere del Comitato Regionale, e come tale responsabile della regolare attività gestionale, anche in considerazione della sua competenza nella materia informatica e del potere di accesso a relativi sistemi in uso al Comitato; 2) la gravità del fatto, anche sotto il profilo del danno economico cagionato al Comitato per le retribuzioni corrisposte sine causa alla Sinigardi; 3) l’eco negativa che la vicenda ha prodotto nell’ambiente sportivo della pallacanestro e i riflessi del pari negativi sulla immagine del Comitato Regionale. Le medesime ragioni inducono a respingere le proposte conciliative avanzate dal Militello (effettuazione a titolo gratuito di una serie di lezioni e svolgimento sempre a titolo gratuito del compito di Funzionario Delegato). In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, va respinta l’istanza di arbitrato presentata da Ferruccio Militello. Per il principio della soccombenza, quest’ultimo va condannato al rimborso a favore della Federazione Italiana Pallacanestro delle spese e degli onorari di difesa, liquidati come da dispositivo. A suo carico vanno altresì posti il compenso arbitrale liquidato in complessivi € 1.300,00 (oltre IVA e CPA), nonché i diritti amministrativi. P.Q.M. L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: 1. respinge l’istanza presentata da Militello Ferruccio in data 21 marzo 2014; 2. condanna Militello Ferruccio al rimborso in favore della Federazione Italiana Pallacanestro delle spese processuali liquidate in complessivi € 400,00 oltre IVA e CPA come per legge; 3. pone a carico di Militello Ferruccio il pagamento delle spese e del compenso arbitrale, liquidato in complessivi € 1.300,00 (oltre IVA e CPA); 4. pone a carico di Militello Ferruccio il pagamento dei diritti amministrativi; 5. dichiara incamerati i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato in data 4 luglio 2014 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. Roma, lì 4 luglio 2014 L’Arbitro Unico F.to Carlo Guglielmo Izzo
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