DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 3/2013 REAL BARDOLINO – TRENTO CLARENTIA

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 3/2013 REAL BARDOLINO - TRENTO CLARENTIA Il Giudice Sportivo; -letti gli atti ufficiali,il reclamo della Societa' ACF Trento Clarentia, verificata la ritualita' del gravame, osserva: -che la Societa' ACF Trento Clarentia ha proposto reclamo innanzi a questo Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS per contestare la validita' della gara del Campionato di Serie A2 REAL BARDOLINO-ACF TRENTO CLARENTIA disputatasi il 17.3.2013,incontro a suo avviso viziato dall'avvenuto impiego nelle fila dell'avversaria di una calciatrice,MARTINELLI MARTA,in posizione irregolare per aver disputato lo stesso giorno altra gara del campionato "Primavera", in violazione all'art. 34 comma 2 delle NOIF, e chiedendo pertanto la partita vinta. Nulla e' pervenuto dalla Societa' REAL BARDOLINO. -L'art. 34 comma 2 delle NOIF stabilisce il divieto di partecipare a piu' gare ufficiali nella stessa giornata. Dai referti di gara in atti, compreso quello riferentesi alla gara del campionato “primavera” pervenuto su richiesta di codesto ufficio dal Comitato Regionale Veneto, e' acclarato che la calciatrice MARTINELLI MARTA abbia preso parte nella stessa giornata del 17 Marzo 2013 la mattina alla gara ufficiale del campionato "Primavera" FORTITUDO MOZZECANE-CF REAL BARDOLINO e alle ore 15.00 alla gara del campionato nazionale di serie A2 girone B REAL BARDOLINO-ACF TRENTO CLARENTIA,essendo subentrata al minuto 39°del secondo tempo dalla calciatrice DAL RI MARZIA. -si evidenzia che l'art. 34 comma 2 delle NOIF e' norma posta a tutela della salute delle calciatrici ed e' quindi norma di rango superiore e di estrema rilevanza. -Nel caso in esame vanno applicate anche le sanzioni di cui all'art. 17 comma 6 lett. A) del CGS PQM accogliendo il reclamo della societa' ACF TRENTO CLARENTIA dispone ai sensi dell'art. 17 comma 4 e 6 lett. A) del CGS: -di infliggere alla societa' CF REAL BARDOLINO la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3,nonche' l'ammenda di Euro 300,00; -di inibire il dirigente accompagnatore Sig. Omar Marchi della Societa' CF REAL BARDOLINO fino al 11.5.2013; - di squalificare la calciatrice MARTINELLI MARTA per 2 gare; -si restituisce la tassa di reclamo.
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