DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 3/2013 SSV BRIXEN OBI – SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 3/2013 SSV BRIXEN OBI - SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD Il Giudice Sportivo; -letti gli atti ufficiali,il reclamo della Societa' ASD SSV BRIXEN OBI, le controdeduzioni della Società CF SUDTIROL DAMEN BOLZANO, verificata la ritualità del gravame, osserva: -che la Società ASD SSV BRIXEN OBI ha proposto reclamo innanzi a questo Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CGS per contestare la validita' dell'incontro del Campionato di Serie A2 ASD SSV BRIXEN OBI-SUDTIROL DAMEN BOLZANO giocato il 17.3.2013,incontro a suo avviso viziato dall'avvenuto impiego nelle fila dell'avversaria di una calciatrice infrasedicenne, BRUNELLO GRETA,in posizione irregolare perche' priva dell'attestato di maturita' agonistica previsto dall'art. 34,comma 3 N.O.I.F.,e chiedendo pertanto la partita vinta. La societa' CF SUDTIROL DAMEN BOLZANO preliminarmente era ad eccepire una presunta nullita' nel reclamo per carenza di inesattezza della motivazione. Tale eccezione non puo' essere accolta in quanto il reclamo,sia pure in maniera essenziale,contiene tutti gli elementi formalmente richiesti per la sua validità’.Nel merito,nelle controdeduzioni vi e' una lunga dissertazione sulla distinzione tra calciatrici "giovani" e "giovani dilettanti",invocando l'inesattezza dell'applicazione della norma. Vengono all'uopo richiamati gli artt. 27,31 e 32 N.O.I.F. Detti articoli, attengano a fattispecie normative diverse,il vincolo,e comunque non potrebbe mai inficiare le disposizioni di cui all'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. Rileva che tale norma ha caratura e connotazioni squisitamente ed incontrovertibilmente sostanziali e non formali. La societa' BRIXEN a sostegno delle proprie tesi ha, altresi', allegato anche documentazione; si rileva che essa in tale sede e' inammissibile oltre che irrilevante e ininfluente. La documentazione di parte in atti,infatti,non puo' essere sottoposta al vaglio del Giudice Sportivo in quanto il rilascio dell'autorizzazione in questione e' rimessa in via esclusiva ai Comitati Regionali. Pur nell'estraneita' delle sue competenze,tale Organo osserva che in ogni caso si sarebbe trattata di documentazione insufficiente e non rispondente a quanto richiesto dall'art. 34 comma 3 in oggetto. Per altro verso le presunte inadempienze formali lamentate dall'appellante,oltre ad essere oggettivamente elise da una corretta esegesi del dettato normativo non trovano alcun tipo di riscontro o di confronto negli ambiti regolamentari. -Rileva solo ai fini della decisione l'attestazione del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano (subentrato nelle competenze al presistente del Comitato Regionale Trentino Alto Adige)nella quale si da atto dell'inadempienza della Societa' SUDTIROL DAMEN BOLZANO di non aver richiesto alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. per la calciatrice BRUNELLO GRETA. -Si evidenzia che la detta norma e' posta a tutela della salute delle calciatrici infrasedicenni,ed e' quindi norma di estrema rilevanza. PQM accogliendo il reclamo proposta dalla societa' ASD SSV BRIXEN OBI dispone ai sensi dell’art. 17 comma 4 del CGS: - di infliggere alla societa’ CF SUDTIROL DAMEN BOLZANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0,nonche’ l'ammenda di euro 200,00; -di inibire il dirigente accompagnatore Riozzi Flaminio della Societa' SUDTIROL DAMEN BOLZANO fino al 25.4.2013; -di restituire la tassa di reclamo.
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