DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 19.02.2014 Comunicato Ufficiale N° 61 del 19.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 16/ 2/2014 FORTITUDO MOZZECANE C.F. – ATLETICO VI EST

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 19.02.2014 Comunicato Ufficiale N° 61 del 19.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 16/ 2/2014 FORTITUDO MOZZECANE C.F. - ATLETICO VI EST Il Giudice Sportivo; preso atto del preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla societa' Atletico VI Est a mezzo telegramma del 17.2.2014 alle ore 11.59, nel quale contestava la regolarita' del terreno di gioco; rilevato che tale preannuncio e' da considerarsi inammissibile ricorrendo nella fattispecie la disciplina di cui all'art. 29 comma 5 del CGS e che,pertanto,la societa' non ha rispettato le procedure stabilite alla lettera b) del detto art. 29;rilevato,altresi',che la societa' ha fatto pervenire,inoltre,a mezzo e-mail del 18.2.2014 ore 06.51 rinuncia al reclamo PQM si delibera di non adottare alcun provvedimento in merito ritenendo non sussistere alcun reclamo o azione ostativa inerente il regolare svolgimento della gara. Pertanto si omologa il risultato acquisito sul campo. Fortitudo Mozzecane - Atletico VI Est 4-0; -si addebita la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it