DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 09.04.2014 Comunicato Ufficiale N° 71 del 09.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 29/ 3/2014 RES ROMA – NAPOLI CALCIO FEMMINILE

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 09.04.2014 Comunicato Ufficiale N° 71 del 09.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 29/ 3/2014 RES ROMA - NAPOLI CALCIO FEMMINILE Letto il referto arbitrale,ove viene riferito che sostenitori della soc. Res Roma scandivano il coro "lavali!lavali! col fuoco! Vesuvio lavali col fuoco".Il coro veniva intonato da circa 200 tifosi della soc. Res Roma (R. A.A.Caruso) al 20º del secondo tempo e si protraeva per circa 5 minuti. Tale assunto e' stato confermato nei supplementi di rapporto fatti pervenire via fax e e-mail in data 8.4.2014 dall'arbitro e dagli assistenti arbitrali. Quanto riportato e' espressivo di "discriminazione per motivi di origine territoriale" ex art. 11 Nº 1 CGS. Ritenuto che tale comportamento riveste rilevanza disciplinare ex art.11,Nº3 CGS,con consequenziale sanzionabilita' a titolo di responsabilita' oggettiva della societa' Res Roma,nella misura indicata quale minimo edittale dal citato art.11,Nº 3 CGS; rilevato che appare equo disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all'art. 16 Nº bis CGS,in quanto trattasi di prima violazione PQM delibera di sanzionare la soc. Res Roma con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse,disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che,se durante tale periodo sara' commessa analoga violazione,la sospensione sara' revocata e la sanzione sara' aggiunta a quella per la nuova violazione.
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