DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/04/2015 Delibera del Giudice Sportivo gara del 19/ 4/2015 FEMMINILE NEBRODI – LAZIO CALCIO FEMMINILE

DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/04/2015 Delibera del Giudice Sportivo gara del 19/ 4/2015 FEMMINILE NEBRODI - LAZIO CALCIO FEMMINILE Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, osserva: la Società S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE con comunicazione trasmessa al Dipartimento Calcio Femminile assume che la mancata presentazione della propria squadra sul campo del FEMMINILE NEBRODI per la disputa della gara di cui all'oggetto è dipesa da una causa di forza maggiore, e precisamente, per l'assenza di posti disponibili sul solo volo di ritorno del giorno 19.4.2015, PALERMO / ROMA, con attestazione di una email di una agenzia di viaggi del 17.4.2015. Ciò precisato, va rilevato che l'art. 55 delle NOIF - mancata partecipazione alla gara per causa di Forza Maggiore - nello stabilire che la declamatoria della sussistenza della causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo, precisa che il procedimento innanzi a detto Giudice è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal C.G.S., nel caso in esame la S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE, non ha osservato i termini abbreviati di cui al C.U. n. 61 del 1.4.2015 del D.C.F., del quale fa parte integrante il C.U. n. 186/A della FIGC pubblicato in data 26.3.2015, avendo inviato il fax in data 20.4.2015 alle ore 12.48, allorquando il termine era fissato entro le ore 12.00. Peraltro, non ha inviato alcuna comunicazione all'altra Società. In tal modo non sono state rispettate in alcun modo le modalità procedurali di cui all'art. 55 sopracitato, in combinato disposto con i Comunicati Ufficiali predetti. Il mancato rispetto di dette modalità preclude a questo Giudice di esaminare nel merito la questione dedotta dalla Società, con le conseguenze di cui all'art. 53 comma 2 delle NOIF PQM infligge alla S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 1.200 euro quale seconda rinuncia, nonche' a corrispondere eventuale indennizzo alla Societa' NEBRODI , per le spese sostenute ai fini della disputa della gara che siano debitamente documentate.
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