DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 18/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA “TAMAI – GIORGIONE CALCIO “

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 18/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA "TAMAI – GIORGIONE CALCIO “ Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Tamai osserva la società reclamante chiede "la verifica della regolarità della gara" di cui all’oggetto, per avere la società Giorgione fatto partecipare alla stessa il calciatore Anane Richard, "quale quarto giocatore fuoriquota", che risultava, sulla base di precedenti tesseramenti e della documentazione (carta d’identità, codice fiscale, certificato di residenza) visionata in epoca antecedente da un proprio dirigente e allegata al reclamo, essere nato nell’anno 1989, anzichè nel 1992 come, erroneamente, indicato nell’elenco dei calciatori partecipanti alla gara consegnato dalla società Giorgione all’arbitro in occasione della gara citata. Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato. Questo Ufficio, sulla base della documentazione prodotta dalla società e dagli atti di gara, dapprima richiedeva ulteriore documentazione all’Ufficio tesseramenti e successivamente trasmetteva gli atti alla Procura Federale della FIGC "affinchè – atteso il palese contrasto tra i documenti prodotti dalla società reclamante e quelli trasmessi dall’Ufficio Tesseramenti LND – fossero svolti accertamenti intesi a stabilire l’esatta data di nascita del calciatore Anane Richard (Giorgione calcio)" Sulla base degli accertamenti svolti e della copiosa documentazione prodotta dalla Procura Federale, risulta accertato che Anane Richard è nato il 23 luglio 1992 a Urban Health Centre Manhyia, Kumasi Assemble di Kumasi, Ashanti. E' stato infatti accertato che il calciatore, di nazionalità Ghanese, al momento della suo arrivo in Italia, nell'anno 2003, accompagnato dal padre che già risiedeva nel paese avesse, per errore ascrivibile al padre, indicato quale anno di nascita il 1989; di conseguenza il permesso di soggiorno rilasciato in data 23 agosto 2003 e rinnovato fino a luglio 2011, i tesseramenti per la stagione sportiva dal 2004/2005 fino al 2011/2012 con le società Cavolano, Porcia, Francenigo e Liventino, la carta d’identità rilasciata dal Comune di Caneva, il codice fiscale e l’attestato di frequenza di un istituto professionale avevano sempre riportato come data di nascita il 23.7.1998; Secondo le dichiarazioni del calciatore, solo nell’estate 2011, a seguito di un provvedimento di un Tribunale Ghanese, che aveva autenticato una dichiarazione della madre, era riuscito ad ottenere il certificato di nascita con la data di nascita esatta. Dalla documentazione in atti risulta che: - nel maggio 2010 l’ufficio nascite e decessi della città di Manhyia-distretto di Kumasi ha rilasciato alla madre di Anane Richard un estratto di nascita del figlio da cui risulta che il figlio è nato il 23 luglio 1992; - il 19 ottobre 2010 la madre di Anane Richard ha certificato con una dichiarazione "statutaria", rilasciata presso un notaio di Accra,che la data di nascita apposta nel passaporto del figlio, 23.7.1998, è errata e confermava che quella corretta è 23.7.1992. La firma del notaio sulla dichiarazione è stata autenticata dal servizio giudiziario dell’Alta Corte di Accra. - in data 28 dicembre 2011 l’Ambasciata della Repubblica del Ghana ha rilasciato dichiarazione consolare con cui si attesta che "visti gli atti d’ufficio presentati dall’interessata l’ambasciata della Repubblica del Ghana attesta che l’effettiva data di nascita del cittadino ghanese Anane Richard nato a Kumasi (Ghana) è 23.07.1992. Si attesta che, la data di nascita dell’interessato è stata scritta erroneamente come 23.07.1989 nel suo passaporto n.H0962898 rilasciato il 23.09.2002 ad Accra. Si precisa che le generalità esatte dell’interessato sono scritte nel suo passaporto ghanese n.H2585455 rilasciato a Roma il 15.10.2011". Si rappresenta che la firma in calce alla dichiarazione consolare è stata legalizzata dalla Prefettura di Pordenone in data 13 gennaio 2012. Infine è stato accertato dalla Procura Federale della FIGC che la Questura di Pordenone aveva preso atto della variazione apportata dalle autorità ghanesi della data di nascita di Anane e la modifica è stata riportata nel nuovo permesso di soggiorno. Variazione effettuata anche dall’ufficio del Comune di Prata di Pordenone nella seconda carta d’identità rilasciata. Pertanto appare accertato che Anane è nato nell'anno 1992 e che nel periodo antecedente alla modifica dei documenti è stato tesserato con altre società con una diversa ed errata data di nascita, ossia 1989; inoltre risulta che la società Giorgione, con cui è tesserata il calciatore, sulla base delle dichiarazioni del presidente Antonello Orfeo, che, prima del reclamo della società Tamai non era a conoscenza della vicenda della data di nascita del proprio calciatore in quanto aveva fatto sempre affidamento sui documenti esibiti dal giovane alla società. Di conseguenza risulta che la data di nascita indicata sulla documentazione di gara è esatta e utile ai fini dell’individuazione dei giocatori giovani da utilizzare in gara. Tenuto conto che l’errore nella data di nascita è stato causato unicamente dall’ interessato si ritiene di non addebitare la tassa di reclamo alla società Tamai; P.Q.M. - rigetta il reclamo e per l’effetto convalida il risultato della gara conclusasi col punteggio : Tamai – Giorgione 0-1 - dichiara di non addebitarsi la tassa di reclamo. - dispone di trasmettere il seguente provvedimento e la documentazione in atti all’Ufficio Tesseramenti Interregionale della LND e alla Procura Federale della FIGC per gli eventuali provvedimenti di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it