DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 07/03/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/02/2012 NOTO – ADRANO CALCIO

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 07/03/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/02/2012 NOTO – ADRANO CALCIO Il Giudice Sportivo, - Letti gli atti del reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Adrano calcio; - Considerato che le motivazioni del reclamo sono state trasmesse a questo Giudice Sportivo in data 1 marzo 2012, quindi oltre il termine previsto dall’art. 29 comma 6 lett.b) del CGS; PQM 1) dichiara inammissibile il reclamo 2) convalida il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Noto – Adrano calcio 2-1 3) dispone l’addebito della tassa di reclamo sul conto della società Adrano calcio.
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