DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°111 del 14/03/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 2/2012 CALCIO ACRI – CITTANOVA INTERPIANA C.

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°111 del 14/03/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 2/2012 CALCIO ACRI - CITTANOVA INTERPIANA C. Il Giudice Sportivo, letti gli atti osserva: la società CITTANOVA INTERPIANA con comunicazione trasmessa al Dipartimento Interregionale assume che la mancata presentazione della propria squadra sul campo del CALCIO ACRI per la disputa della gara di cui all'oggetto è dipesa da una causa di forza maggiore, e precisamente da un'avaria al veicolo che trasportava i calciatori, così come documentato dalla polizia stradale di Palmi con attestazione del 2 marzo 2012. Ciò precisato, va rilevato che l'art. 55 delle N.O.I.F. - mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore - nello stabilire che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo, precisa che il procedimento innanzi a detto Giudice è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Nel caso in esame la CITTANOVA INTERPIANA si è limitata a trasmettere al Dipartimento Interregionale la comunicazione di cui si è detto in precedenza, comunicazione peraltro neppure inviata all'altra società, senza rispettare in alcun modo le modalità procedurali di cui all'art. 55 sopra citato. Il mancato rispetto di dette modalità preclude a questo Giudice di esaminare nel merito la questione dedotta dalla società con le conseguenze di cui all'art. 53, 2° comma delle N.O.I.F.. P.Q.M. - infligge alla CITTANOVA INTERPIANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica.
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