DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 18/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA “A.S.D. MARTINA FRANCA” – “A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE”

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°130 del 18/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA "A.S.D. MARTINA FRANCA" - "A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE" Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE" osserva la società reclamante contesta la regolarità di svolgimento della gara di cui all'oggetto e chiede che sia inflitta alla A.S.D. MARTINA FRANCA la punizione sportiva della perdita della gara. A sostegno del reclamo si deduce che, sia prima dell'inizio della gara, sia durante il suo svolgimento, sia infine al termine della stessa, si erano verificati episodi connotati da minacce, intimidazioni e atti di violenza posti in essere da tesserati della società ospitante e da suoi sostenitori. Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato. Le disposizioni di cui alla regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio ed all'art. 64 delle N.O.I.F. attribuiscono all'arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino fatti o situazioni che "a suo giudizio" appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. A norma dell'art. 17, 4° comma C.G.S., spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Le disposizioni innanzi citate, valutate congiuntamente alle risultanze del referto arbitrale, consentono di affermare che i fatti esposti a sostegno del reclamo non hanno avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Si è trattato di fatti ed episodi (lancio di sputi e di alcuni oggetti, offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro, gesti di violenza nei confronti del medesimo durante l'intervallo), ai quali non sono rimasti estranei neppure i calciatori della squadra ospitata (vedesi rapporto dell'assistente arbitrale Lanotte Luigi), descritti minutamente dal direttore di gara nel supplemento di referto, per i quali questo giudice ha inflitto ai responsabili le relative sanzioni con il C.U. n. 126 dell’11 aprile 2012 e che comunque non hanno impedito alle due squadre di effettuare al termine della gara le formalità di "fair play". A tanto si aggiunga che nel citato supplemento di referto lo stesso direttore di gara, nel riferire quei fatti e quegli episodi, non denunzia una situazione ambientale tale da avere influito sulla propria serenità e sulla propria indipendenza di giudizio. La gara di cui all'oggetto deve pertanto ritenersi svolta in piena regolarità. P.Q.M. - rigetta il reclamo; - convalida il risultato della gara conclusasi col punteggio: Martina Franca – Ars et Labor Grottaglie 1-1; - dispone addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della società Ars et Labor Grottaglie.
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