DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°132 del 23/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PORDENONE CALCIO SSD SRL – CALCIO DELTA PORTO OLLE

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°132 del 23/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PORDENONE CALCIO SSD SRL - CALCIO DELTA PORTO OLLE Il giudice sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire dalla societa' Delta Porto Tolle; - considerato che il preannuncio di reclamo e le relative motivazioni sono pervenute a questo giudice sportivo in data odierna alle ore 12.39, quindi oltre il termine perentorio disposto dal cu nº 105/a della F.I.G.C relativo all'abbreviazione dei termini procedurali per le ultime 4 gare del campionato di serie D che testualmente cita " gli eventuali reclami, a norma dell'art.29 commi 4, 6 e 8 del CGS, dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara…" P.Q.M. 1) dichiara inammissibile il reclamo; 2) convalida il risultato della gara conclusasi col punteggio di : Pordenone - Delta Porto Tolle 2-0 3) addebita sul conto della societa' Delta Porto Tolle la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it