DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°134 del 24/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18 MARZO 2012 REAL NOCERA S. – GAETA

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°134 del 24/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18 MARZO 2012 REAL NOCERA S. – GAETA Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società GAETA; letta la memoria difensiva del REAL NOCERA S. OSSERVA La società reclamante chiede che al Real Nocera S. venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 comma 5 CGS per avere violato la norma sull’impiego dei calciatori giovani. Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore Ambrosino del Real Nocera S. al 26° del secondo tempo subiva un infortunio che ne a veva reso necessario l’immediato trasporto in ospedale a mezzo dell’ambulanza presente sul posto. Di conseguenza , la squadra del Real Nocera S. era rimasta sul terreno di gioco con 9 calciatori (anche a seguito dell’espulsione del calciatore Longo) di cui 3 “under” e, pur avendo la possibilità di effettuare ancora una sostituzione inserendo altro calciatore classe 94, aveva deciso di continuare la gara in inferiorità numerica. Il Reclamo e’ Infondato Dal referto arbitrale – documento che, come è noto, gode di fede privilegiata - risulta in maniera chiara che il calciatore Ambrosini Marco, a seguito dell’infortunio subito, aveva abbandonato il terreno di gioco e che soltanto al termine della gara era stato condotto in ospedale per accertamenti. La Corte di Giustizia Federale con la decisione pubblicata sul C.U. n° 223 del 16 marzo 2012 ha precisato , tra l’altro che “il calciatore che esce dal rettangolo di gioco per sottoporsi alle cure mediche ( indipendentemente dal fatto che queste avvengano a bordo campo ovvero negli spogliatoi), deve considerarsi a tutti gli effetti come partecipante alla gara”. L’Ambrosino, pertanto, ha “partecipato” alla gara fino al termine della stessa, con la conseguenza che non vi è stata alcuna violazione della norma circa l’impiego dei calciatori “giovani” PQM Delibera) 1) di respingere il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col punteggio: Real Nocera – Gaeta 1-0 3) di addebitare sul conto della società Gaeta la tassa di reclamo.
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