DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°149 del 11/05/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 8/ 1/2012 SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL – ATLETICO TRIVENTO .R.L

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°149 del 11/05/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 8/ 1/2012 SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL - ATLETICO TRIVENTO .R.L. Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSDRL ATLETICO TRIVENTO S.R.L. con il quale si richiede che venga inflitta alla SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per aver violato la norma sull'impiego dei calciatori "giovani" e, in via subordinata, la ripetizione della gara, per irregolare svolgimento della stessa, in base alla violazione dell'artt. 61, commi 2 e 3, 66 comma 3 e art. 71, comma 1, NOIF; - lette le controdeduzioni inviate dalla SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL, con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante; - letto l'esito delle indagini espletate dalla Procura Federale su richiesta di questo Giudice; osserva: secondo la ricostruzione della società reclamante, a seguito del cambio avvenuto al 34' del secondo tempo tra il n. 11 Carpani Gianluca (classe '93) e il n. 17 Donzelli Elia (classe '86) si sarebbe determinata la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata dell'incontro, almeno un giocatore nato dal 1º gennaio 1993. Inoltre, sempre la società reclamante asserisce che il Direttore di gara, al momento della presunta consegna di una seconda distinta, non avrebbe effettuato un nuovo riconoscimento, né consegnato la medesima alla società reclamante, così determinando l’irregolare svolgimento della gara. La società resistente sostiene, invece, che al 34’ del secondo tempo il calciatore n. 11 Carpani Gianluca (classe ’93) sarebbe stato sostituito non con Donzelli Elia (classe ’86), bensì con altro calciatore della medesima fascia d’età, ossia Cuccu Riccardo (classe ’93), come si evince dalla espressa correzione in tal senso apportata sulla distinta di gioco dal Direttore di gara, al momento del riconoscimento pre-partita. Il reclamo non è fondato. Infatti, dagli esaustivi ed approfonditi accertamenti compiuti dalla Procura Federale,così come riportati nella relazione trasmessa a codesto Giudice e che forma parte integrante del presente provvedimento, emerge con certezza che: - il Direttore di gara ha effettuato il riconoscimento dei calciatori di entrambe le squadre, compresi quelli sostituiti, prima della gara, con riscontro dei documenti ufficiali consegnati dalle due società; - l'Arbitro e gli Assistenti rilevavano che due numerazioni dei calciatori della SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL erano difformi alla lista consegnata, e ne disponevano la correzione, comunicandola al dirigente della squadra ospite; - tale circostanza trova conferma, oltre che nelle dichiarazioni degli Ufficiali di gara, anche dalle dichiarazioni del giocatore della SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL, dalle fotografie prodotte dalla stessa società e dalle attestazioni redatte dal Notaio dott. Sergio Lenhardi, il quale, in particolare, ha attestato che il signor Cuccu Riccardo e Donzelli Elia, indossavano rispettivamente il pantaloncino n. 17 e n. 16. - come giustamente osservato dal collaboratore incaricato dalla Procura Federale "Indipendentemente dall'errata numerazione delle casacche, tuttavia, vi è stata la corretta identificazione da parte degli Ufficiali di gara [...] dei calciatori della SAMBENEDETTESE 2009 SSDRL". - la squadra locale ha utilizzato, per tutta la partita un giocatore nato dal 1° gennaio 1993 in poi. All'inizio della partita veniva schierato, con il nr. 11, il calciatore Carpani Gianluca (nato il 29 agosto 1993), mentre, al 34' del secondo tempo, lo stesso era sostituito dal n. 17, Cuccu Riccardo (nato il 31 luglio 1993). - non vi è stata, pertanto, alcuna violazione della norma sull’impiego dei calciatori “giovani” né tantomeno delle summenzionate norme N.O.I.F. P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della ATLETICO TRIVENTO S.R.L..
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