DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 264 del 14/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 10/12/2011: FUTSAL RIVIERA MARCHE – GRUPPO FASSINA CALCIO A5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 264 del 14/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A2 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 10/12/2011: FUTSAL RIVIERA MARCHE – GRUPPO FASSINA CALCIO A5 Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione della società Futsal Riviera Marche entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; visti gli artt.n.17 del C.G.S., n. 53 delle N.O.I.F. ed il C.U.N.1 del 05.07.2011., decide: di comminare alla società Futsal Riviera Marche la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 7500,00 e ravvisato che trattasi della quarta rinuncia, di decretarne l’esclusione dal prosieguo del campionato. Inoltre considerato che detta rinuncia è intervenuta alla 12°giornata del girone di andata, si stabilisce che ai sensi delle disposizioni contenute nell’art.53 delle N.O.I.F. tutte le gare in precedenza disputate non abbiano valore al fine della classifica che verrà aggiornata senza tener conto dei risultati delle gare della società esclusa .La suddetta società , dovrà inoltre corrispondere alla società Gruppo Fassina Calcio a 5 l’importo di euro 2000,00 a titolo di spese sostenute da quest’ultima per la trasferta effettuata.
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