DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 286 del 21/12/2011 COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 14/12/2011 NAPOLI MA.MA. FUTSAL – NAPOLI CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 286 del 21/12/2011 COPPA ITALIA CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 14/12/2011 NAPOLI MA.MA. FUTSAL - NAPOLI CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione della società Napoli Calcio a 5 entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; visti gli artt.n.17 del C.G.S., n. 53 delle N.O.I.F. ed il C.U.N.1 del 05.07.2011., decide: di comminare alla società Napoli Calcio a 5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, con la conseguente esclusione dal prosieguo della manifestazione. Di corrispondere alla società Napoli Ma.Ma. l'importo di euro 250,00 a titolo di indennizzo per assicurare la regolarità dell'incontro.
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