DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 291 del 21/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 11/12/2011: TRINAKRIA C5 – VIRTUS ROMA CIAMPINO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 291 del 21/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 11/12/2011: TRINAKRIA C5 – VIRTUS ROMA CIAMPINO Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione della società Trinakria C5 entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; visti gli artt.n.17 del C.G.S., n. 53 delle N.O.I.F. ed il C.U.N.1, decide: di comminare alla società Trinakria C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 2000,00 quale seconda rinuncia, di corrispondere alla società Virtus Roma Ciampino l'importo di euro 1000,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per la trasferta effettuata.
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