DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 304 del 23/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 08/12/2011: BERGAMO CALCIO A 5 – SAINTS PAGNANO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 304 del 23/12/2011 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 08/12/2011: BERGAMO CALCIO A 5 - SAINTS PAGNANO Reclamo preposto dalla società Bergamo Calcio A 5 avverso l'esito della gara BERGAMO CALCIO A 5 – SAINTS PAGNANO Il Giudice Sportivo, . esaminato il reclamo in esame regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore Dozio Michele in posizione irregolare, in quanto squalificato per una giornata di gara per recidività in ammonizione di cui al C.U.n°250 del 7.12.2011. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti, il nominato in questione risulta essere stato squalificato per una giornata di gara, come riportato nel summenzionato C.U.nn°250 del 7.12.2011 e, poiché il 2°comma dell’art.22 del C.G.S. prevede che le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ne consegue che Dozio Michele non aveva titolo a prendere parte alla gara svoltasi il giorno 8 dicembre 2011. P.Q.M. Visti gli artt. 17, 22, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.257 del 10.12.2011, decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla società Saints Pagnano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b)di considerare scontata la giornata di squalifica di Dozio Michele, non essendo stato schierato dalla società nell’incontro del 11.12.2011. c) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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