DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 324 del 04/01/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/12/2012: WOMAN NAPOLI C5- CITTA DI PESCARA C5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 324 del 04/01/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/12/2012: WOMAN NAPOLI C5- CITTA DI PESCARA C5 Reclamo preposto dalla società WOMAN NAPOLI C5 avverso l'esito della gara WOMAN NAPOLI C5- CITTA DI PESCARA C5 Il Giudice Sportivo, rileva, in merito al gravame in oggetto, che le motivazioni sono state trasmesse dalla società ricorrente al di là dei termini prescritti dall’art. 29 comma 4 lettera B del C.G.S. La gara in questione, infatti, si è disputata il giorno 18 dicembre, le motivazioni andavano inviate nel termine di tre giorni quindi entro il 21 dicembre. Risulta,invece,dal timbro postale che la spedizione è avvenuta solamente il 23 dicembre. P.Q.M. Visti gli artt.17,24,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.301 del 22.12.2011, decide: a)di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile, b)di omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro WOMAN NAPOLI C5- CITTA DI PESCARA C5 2-4 c) di addebitare la tassa del reclamo alla società ricorrente.
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