DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 540 del 25/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 19/2/2012: ISOLOTTO FONDIARIA C5 PORTOS C5 FEMMINILE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 540 del 25/02/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 19/2/2012: ISOLOTTO FONDIARIA C5 PORTOS C5 FEMMINILE Reclamo preposto dalla società PORTOS C5 FEMMINILE avverso l'esito della gara ISOLOTTO FONDIARIA C5– PORTOS C5 FEMMINILE Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: La gara è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al 2’42” del secondo tempo, a seguito dell’eccessiva condensa formatasi sul terreno di gioco, che pregiudicava il regolare svolgimento della partita mettendo in pericolo l’incolumità fisica dei partecipanti all’incontro e dell’arbitro stesso. Avverso tale decisione la società Portos C5 ricorre, sostenendo che il formarsi della condensa sia stato dovuto ad incuria dei dirigenti dell’Isolotto, che nulla avrebbero fatto per eliminare l’incoveniente. Non solo viene anche contestata l’idoneità dell’impianto non ritenuto idoneo ad ospitare la gara. A sostegno di tali tesi , per le quali la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 1 del C.G.S., vengono menzionate alcune decisioni dello scrivente giudice sportivo nelle pregresse stagioni sportive ove in gare sospese per impraticabilità del terreno di gioco causata da infiltrazioni d’acqua piovana filtrata dalla copertura dell’impianto, veniva riconosciuta la responsabilità oggettiva della società ospitante con conseguente comminatoria di perdita della gara. In base a tali precedenti la ricorrente sostiene che sussista analogia tra quei casi e quello attuale concludendo per l’assegnazione a suo favore della vittoria per 6-0 in danno della convenuta. Controdeduce la società Isolotto sostenendo che nessuna responsabilità le pùò essere ascritta sia perché la condensa si è formata a seguito di particolari condizioni climatiche sia perchè i suoi dirigenti si sono adoperati con tutti i mezzi loro disponibili via via che l’incoveniente aumentava. Dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prove, l’arbitro precisa che ad inizio gara lo stato d’umidità risultava presente solo sul campo per destinazione nei pressi delle panchine e che durante lo svolgimento dell’incontro il fenomeno è progressivamente aumentato. Viene precisato che la società ospitante al termine del primo tempo apriva i teloni presenti dietro il lato delle panchine per uniformare la temperatura interna a quella esterna, tenuto conto tuttavia che i predetti accorgimenti non avevano conseguito alcun risultato, l’arbitro, effettuato un sopraluogo alla presenza dei due capitani, decideva di sospendere definitivamente l’incontro. Da quanto sopra esposto si ritiene che nessun addebito debba essere ascritto alla squadra ospitante la quale si è adoperata con tutti i mezzi e secondo la diligenza del cosidetto “ buon padre di famiglia” ad eliminare l’incoveniente. Si tenga conto che l’impianto risulta correttamente omologato e che non sussiste analogia tra la sospensione per infiltrazione d’acqua piovana e quella dovuta a condensa, riguardo alla quale, in una precedente occasione gara Brillante C5-Marcianise del 12.01.2008, lo scrivente giudice riconobbe la sussistenza della causa di forza maggiore per impraticabilità del terreno di gioco determinata dalla condensa. P.Q.M. Visti gli artt.17,29,35 del C.G.S. e a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.515 del 21.02.2012 decide : a)Prendendo atto della sopravvenuta causa di forza maggiore che ha determinato la sospensione per impraticabilità del terreno di gioco della gara Isolotto-Caffè Portos C5, rimettendo gli atti alla Divisione Calcio a Cinque per la ripetizione dell’incontro, b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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