DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 622 del 13/03/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 11/3/2012: LUPE CALCIO A CINQUE – PORTOS C5 FEMMINILE

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 622 del 13/03/2012 Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A Femminile DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 11/3/2012: LUPE CALCIO A CINQUE - PORTOS C5 FEMMINILE Reclamo preposto dalla società LUPE CALCIO A CINQUE avverso l'esito della gara LUPE CALCIO A CINQUE - PORTOS C5 FEMMINILE Il Giudice Sportivo, in merito al gravame riferito in oggetto, rileva preliminarmente che la gara in esame ricade nelle ultime quattro giornate della regular season, per le quali, ai sensi delle disposizioni diramate con C.U. n°90/AF. I.G.C. del 29.11.2011, vigono i termini abbreviati per i gravami dinanzi ai Giudici sportivi. Di conseguenza, le motivazioni attinenti al ricorso di che trattasi dovevano essere trasmesse entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della disputa dell’incontro, mentre invece risultano pervenute il 13.03.2012 alle ore 8’36” al di là dei termini prescritti dal C.U. più sopra richiamato. P.Q.M. Visti gli artt.17,24,29,33,35 del C.G.S. ed il C.U. n.90/A della F.I.G.C. del 29/11/2011, decide: a)di dichiarare il ricorso inammissibile omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro LUPE CALCIO A CINQUE – Portos C5 Femminile 1-6; b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo. c)di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.
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