DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 740 del 23/04/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Comunicato Ufficiale N.740 del 23/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO GARA DEL 22/4/2012: SAN BIAGIO MONZA 1995 – ZANE’ VICENZA CALCIO A5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 740 del 23/04/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Comunicato Ufficiale N.740 del 23/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO GARA DEL 22/4/2012: SAN BIAGIO MONZA 1995 – ZANE’ VICENZA CALCIO A5 Reclamo preposto dalla società SAN BIAGIO MONZA 1995 avverso l'esito della gara SAN BIAGIO MONZA 1995– ZANE’ VICENZA CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto secondo la procedura dei termini abbreviati, rileva che lo stesso riguarda decisioni tecniche assunte dall’arbitro nelo corso dell’incontro, la cognizione delle quali, ai sensi dell’art.29, comma 3 del C.G.S. è preclusa. P.Q.M. Visti gli artt.17,e 29 del C.G.S. ed il C.U. della F.I.G.C. n.91/A decide: a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro SAN BIAGIO MONZA 1995– ZANE’ VICENZA CALCIO A 5 2-5; b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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