DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 Comunicato Ufficiale N° 36 DEL 16/11/2011 Delibera del Giudice Sportivo Gare del campionato NAZIONALE FEMMINILE SERIE A/2 GARA DEL 16/10/2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/10/2011 ORLANDIA97 CAPO D ORLANDO – WOMEN CIVITAVECCHIA F.C.

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 Comunicato Ufficiale N° 36 DEL 16/11/2011 Delibera del Giudice Sportivo Gare del campionato NAZIONALE FEMMINILE SERIE A/2 GARA DEL 16/10/2011 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/10/2011 ORLANDIA97 CAPO D ORLANDO - WOMEN CIVITAVECCHIA F.C. La corte di Giustizia Federale con il Comunicato Ufficiale N°73 del 28.10.2011 accoglieva il ricorso della societa' Women Civitavecchia e per l'effetto revocava la squalifica di due giornate di gara alla calciatrice Nicoletta Vittori e trasmetteva gli atti al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile per i provvedimenti di competenza. Il Giudice Sportivo attendeva le motivazioni pubblicate dalla Corte di Giustizia Federale con C.U. N° 84 dell'11.11.2011. A seguito di queste va osservato che con il Comunicato Ufficiale della D.C.F. N°28 del 19.10.2011 era stata riconosciuta la fede privilegiata al referto dell'arbitro, cosi' come stabilito dall'art. 35 C.G.S. Nel detto referto arbitrale non vi e' neppure un richiamo al foglio “Can D scambi". Pur nella incongruenza del referto il foglio "Can D scambi" si ritiene non possa avere nessuna prevalenza su quanto indicato dal Direttore di gara nel referto. Per di piu' il detto foglio “scambi” si presenta privo della rituale sottoscrizione della societa' ospitata. Va, altresi' rilevato, che nel foglio "scambi" e' si' indicata quale espulsa la calciatrice Giulia De Luca, ma senza alcuna motivazione in merito alla sanzione. Ne'risulta allegata qualsiasi altra prova. Pertanto il Giudice Sportivo ha provveduto ad acquisire un supplemento di referto dal direttore di gara dove veniva riconosciuto lo scambio di persona e precisato che l'espulsa era la calciatrice De Luca Giulia, mentre per la motivazione veniva riconfermato quanto indicato nel referto. PQM commina la sanzione di due giornate di squalifica alla calciatrice De Luca Giulia della societa' Women Civitavecchia.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it