DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 02/01/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gare del campionato COPPA ITALIA FEMMINILE NAZION. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/12/2011 NAPOLICALCIO FEMM.E ALTRO – ORLANDIA97

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 02/01/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gare del campionato COPPA ITALIA FEMMINILE NAZION. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 21/12/2011 NAPOLICALCIO FEMM.E ALTRO - ORLANDIA97 Il Giudice Sportivo; -letti gli atti ufficiali e i documenti allegati; -in merito al preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla societa' Orlandia 97, in maniera del tutto irrituale non essendovi alcun elemento sul quale reclamare con la conseguenza della sua inammissibilita',va osservato anche che la societa' non ha presentato i motivi entro i termini previsti dal C.G.S.; -rilevato che la societa' Orlandia 97 non ha potuto raggiungere il campo di gioco per disputare la gara di Coppa Italia Napoli Fem-Orlandia 97 prevista per Mercoledi' 21.12.2011 alle ore 15.00 per un guasto al pullman; -rilevato altresi che detto guasto e' avvenuto nella notte di Martedi' 20.12.2011 alle ore 23.00; -che la documentazione prodotta dalla societa' Orlandi 97,peraltro pervenuta via e-mail tredici giorni dopo la data prevista per la gara,e' assolutamente insufficiente e si presenta priva di pregio essendo, peraltro, una mera dichiarazione di parte non suffragata da alcuna prova oggettiva e definitiva e riportante un errato chilometrag gio; -inoltre la societa' non ha provveduto a mettere in atto nessun tentativo(mezzo sostitutivo aereo e/o nave e/o treno) per raggiungere nei tempi il campo di gara; -non sussistendo pertanto nessun motivo atto a giustificare la mancata presentazione della societa' Orlandia 97 al campo di gioco per disputare la gara di Coppa Italia del 21.12.2011 contro il Napoli Fem. PQM -delibera la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0; -l'ammenda di Euro 300,00; -nonche' la somma di Euro 500,00 a titolo di indennizzo alla societa' ospitata per le spese sostenute per assicurare la regolarita' della gara previa richiesta e documentata dalla societa' stessa.
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