DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 Comunicato Ufficiale N° 69 DEL 21/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gare del campionato PRIMAVERA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/ 3/2012 LAZIO CALCIO FEMMINILE – ROMA CALCIO FEMMINILE

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 Comunicato Ufficiale N° 69 DEL 21/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gare del campionato PRIMAVERA DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/ 3/2012 LAZIO CALCIO FEMMINILE - ROMA CALCIO FEMMINILE Il Giudice Sportivo; -a scioglimento della riserva di cui al CU N° 68 del 15.3.2012; -rilevato che la societa' SS LAZIO FEM. non ha dato seguito al preannuncio di reclamo in merito alla gara in epigrafe; -rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilita' del reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 4 e 6 del CGS PQM -di dichiarare inammissibile il reclamo; -di convalidare il risultato dell'incontro conclusosi con il seguente punteggio SS LAZIO-GS ROMA 2-4; -di addebitare sul conto della societa' SS LAZIO la tassa di reclamo. Il Giudice Sportivo si riserva ulteriori provvedimenti a carico di entrambe le Società.
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