F.I.G.C. – COMMISSARIO STRAORDINARIO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 15 luglio 2006 – non ammissione al Campionato di Serie C2 della società CALCIO CHIETI S.P.A.

F.I.G.C. – COMMISSARIO STRAORDINARIO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 12 del 15 luglio 2006 – non ammissione al Campionato di Serie C2 della società CALCIO CHIETI S.P.A. Il Commissario Straordinario •visto il C.U. n. 180/A del 31 marzo 2006; •visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla CALCIO CHIETI S.P.A. e su quanto trasmesso dalla L.P.S.C., a conclusione della quale nella riunione del 7/8 luglio 2006 la Commissione ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l’ammissione al campionato di competenza (Serie C2) per la stagione sportiva 2006/2007; •preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato: - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 207.000,00, come certificato dalla Lega Professionisti Serie C; - mancato deposito della delega irrevocabile alla Lega Professionisti Serie C per il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale; - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, come certificato dalla Lega Professionisti Serie C; - mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 1.145.255,00; - mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come risultante dal bilancio di competenza al 31 marzo 2006. •vista la comunicazione in data 8 luglio 2006, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società CALCIO CHIETI S.P.A. dell’esito di tale istruttoria; •constatato che avverso tale decisione negativa la società CALCIO CHIETI S.P.A. non ha presentato, nel termine all’uopo fissato con il C.U. 180/A del 31 marzo 2006, ricorso alla Co.A.Vi.So.C.; •rilevato dunque che la decisione negativa espressa dalla Co.Vi.So.C è ormai divenuta inoppugnabile d e l i b e r a di disporre la non ammissione della società CALCIO CHIETI S.P.A. al Campionato di Serie C 2 (stagione sportiva 2006/2007).
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