F.I.G.C. – COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/A del 21 settembre 2004 La Commissione Agenti di Calciatori nella seduta del 20 settembre 2004, composta da: Prof. Paolo Bastia (Presidente ), Avv. Piero D’Amelio (Vice-Presidente), Avv. Claudio Honorati (Componente- Relatore), Sig. Paolo Conti, Avv. Enzo Proietti (Componenti), e con l’assistenza del Segretario Giuseppe Casamassima, nel procedimento disciplinare a carico dell’agente Sig. Alessandro Moggi, incolpato delle seguenti violazioni: “violazione dell’articolo 12, comma 3, del Regolamento, per aver contattato il calciatore Giovanni Tedesco, tesserato per la A.C. Perugia S.p.A., mentre quest’ultimo aveva in essere un rapporto contrattuale con altro agente, al fine di assumerne l’incarico prima della scadenza del termine fissato dalla medesima norma; “violazione dell’articolo 10 comma 1, del Regolamento, per aver omesso di depositare o inviare il mandato ricevuto dal calciatore Giovanni Tedesco presso la segreteria della Commissione Agenti Calciatori entro il prescritto termine di venti giorni dalla sua sottoscrizione; “violazione del Codice di Condotta Professionale, punto VII, per non aver mantenuto nei rapporti con i colleghi, in relazione alla vicenda Tedesco, una condotta ispirata a principi di lealtà e correttezza e non aver rispettato le norme in materia di concorrenza. ”

F.I.G.C. – COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 112/A del 21 settembre 2004 La Commissione Agenti di Calciatori nella seduta del 20 settembre 2004, composta da: Prof. Paolo Bastia (Presidente ), Avv. Piero D’Amelio (Vice-Presidente), Avv. Claudio Honorati (Componente- Relatore), Sig. Paolo Conti, Avv. Enzo Proietti (Componenti), e con l’assistenza del Segretario Giuseppe Casamassima, nel procedimento disciplinare a carico dell’agente Sig. Alessandro Moggi, incolpato delle seguenti violazioni: “violazione dell’articolo 12, comma 3, del Regolamento, per aver contattato il calciatore Giovanni Tedesco, tesserato per la A.C. Perugia S.p.A., mentre quest’ultimo aveva in essere un rapporto contrattuale con altro agente, al fine di assumerne l’incarico prima della scadenza del termine fissato dalla medesima norma; “violazione dell’articolo 10 comma 1, del Regolamento, per aver omesso di depositare o inviare il mandato ricevuto dal calciatore Giovanni Tedesco presso la segreteria della Commissione Agenti Calciatori entro il prescritto termine di venti giorni dalla sua sottoscrizione; “violazione del Codice di Condotta Professionale, punto VII, per non aver mantenuto nei rapporti con i colleghi, in relazione alla vicenda Tedesco, una condotta ispirata a principi di lealtà e correttezza e non aver rispettato le norme in materia di concorrenza. ” Premesso in fatto che - il presente procedimento arbitrale è stato avviato dalla Commissione a seguito dell’inoltro di apposito ricorso da parte del calciatore Giovanni Tedesco, pervenuto in data 6 febbraio 2003, nel quale quest’ultimo segnalava il compimento di violazioni disciplinari da parte dell’agente di calciatori Alessandro Moggi e, segnatamente, di aver sottoscritto nel marzo 2002, su “invito” della Società A. C. Perugia, mandato di rappresentanza al Sig. Alessandro Moggi, rappresentante della Gea World, di avere deciso alcuni mesi dopo di non proseguire più nel rapporto professionale, di aver sollecitato la Gea a non depositare quello conferito, di aver controllato presso la Segreteria della Commissione che quello conferito al Moggi non era stato mai depositato e che l’unico mandato, ancora valido e operante, era quello rilasciato a favore del Sig. Antonino Imborgia, di avere revocato tale incarico e, al termine di tutto ciò, di avere conferito, in data 30/10/02, nuovo mandato al Sig. Stefano Antonelli. Il Tedesco dichiarava infine che successivamente era venuto a conoscenza che a sua insaputa era stato depositato presso la Commissione il mandato conferito al Moggi alcuni giorni dopo il deposito di quello rilasciato all’Antonelli. - La Commissione provvedeva a convocare dapprima il calciatore Giovanni Tedesco, in data 24 febbraio 2003, e quindi, rispettivamente in data 17 marzo 2003 e 11 giugno 2003, il Sig. Alessandro Moggi e il Sig. Emiliano Zavaglia, indicato dal Tedesco quale persona intervenuta nei fatti dedotti nel proprio ricorso “ in nome e per conto” della Gea World. La Commissione provvedeva altresì a convocare anche il legale rappresentante dell’A. C. Perugia, il quale però si limitava ad inoltrare apposita nota scritta in data 3 giugno 2003. - Nel frattempo la Commissione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, nella seduta del 3 aprile 2003 deliberava di aprire procedimento disciplinare nei confronti del Moggi, formulando l’incolpazione sopra riportata. - Il Moggi ha prodotto due note difensive, pervenute alla Commissione in data 27 marzo 2003 e 31 maggio 2004. - La Commissione, ai sensi di Regolamento, ha provveduto in data odierna ad ascoltare i difensori di fiducia del Moggi, da questi appositamente delegati nel corso del procedimento. Motivi della decisione L’esame degli atti dell’istruttoria compiuta dalla Commissione, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall’agente nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione in data 17 marzo 2003, nonché alle due memorie dallo stesso presentate, consente di avere un quadro completo del comportamento oggetto del procedimento disciplinare in corso e così di mettere facilmente in evidenza i profili del suo contrasto con le norme dell’ordinamento sportivo, tanto da poterli trattare in modo unitario. Va preliminarmente esclusa qualsiasi competenza di questa Commissione in ordine ai comportamenti del calciatore Giovanni Tedesco, deferito per le stesse vicende dinanzi alla Commissione Disciplinare della F.I.G.C.. Non si ravvisano inoltre, ai sensi del Regolamento, profili di censura sia nei confronti dell’A. C. Perugia, peraltro di competenza di altri Organi federali, sia del Sig. Emiliano Zavaglia, tenuto conto della marginalità del suo intervento nei fatti dedotti nel ricorso del Tedesco. Non si ravvisano infine comportamenti della società Gea World, tali da determinare conseguenze in ordine alle prerogative di questa Commissione in sede disciplinare. Per quanto riguarda, invece, il comportamento del Sig. Alessandro Moggi, è sufficiente mettere in rilievo quanto segue: - l’A. C. Perugia, di fronte all’interesse del proprio tesserato di trasferirsi in altro club, ha espresso giudizi e valutazioni sull’operato della Gea World, rappresentando peraltro al Tedesco i “…vantaggi che, almeno potenzialmente, un calciatore avrebbe ottenuto affidando i propri destini sportivi ad un gruppo organizzato di professionisti..”; - a questo punto il passo era breve, se non brevissimo; - è del tutto superfluo e irrilevante, ai fini delle valutazioni che questa Commissione è chiamata ad effettuare, dibattere sulle reali dinamiche che hanno condotto il calciatore ad incontrare l’agente Moggi e soprattutto sulle circostanze e sulle persone che ne hanno consentito l’effettuazione. L’incontro vi è stato e la conseguenza è stata il conferimento di un mandato professionale al Moggi. Ai fini della valutazione del comportamento dell’agente, infatti, si ritiene che il divieto prescritto nell’art. 12 del Regolamento debba essere inteso in un’accezione oggettiva ed estesa a qualsiasi tipo di attività che comunque determini un contatto tra agente e calciatore, sia prima, sia, a maggior ragione, dopo il conferimento di un mandato; - appare parimenti del tutto superfluo e irrilevante la questione della esatta collocazione temporale della data del rilascio di tale mandato, dal momento che è incontestabile che la firma dello stesso sia avvenuta nel corso della stagione 2001/2002, quando il Tedesco aveva ancora in essere altri mandati (Imborgia e Pastorello), dei quali quello con Imborgia regolarmente depositato presso questa Commissione ed ancora valido ed operante. Così come la circostanza se il Moggi sia venuto a conoscenza dell’esistenza di tali mandati prima o dopo la firma di quello rilasciato dal Tedesco a suo favore; - le circostanze, che stanno alla base del convincimento di questa Commissione, sono originate dalle dichiarazioni rese spontaneamente dal Moggi nel corso della sua audizione del 17 marzo 2003, che vengono testualmente riportate nei passi più significativi: “ …….Desidero precisare quanto al deposito del mandato che il fatto di depositarlo in ritardo ed in particolare nel successivo mese di dicembre fu concordato con lo stesso Tedesco il quale aveva pendente un mandato ancora perdurante con il Sig. Federico Pastorello ed un secondo mandato con il Sig. Antonino Imborgia. Per evitare strascichi risarcitori si disse di depositare il mandato a dicembre, quando insieme a tutti gli altri sarebbero venuti a naturale scadenza i mandati con Pastorello e Imborgia. Il Sig. Moggi ulteriormente dichiara, che nel periodo in cui il mandato di Tedesco, seppur non depositato, ebbe vigenza, l’attività da lui svolta fu quella normale che svolge abitualmente in favore di tutti i suoi rappresentati………….. Il mandato non mi è stato mai revocato dal Tedesco il quale, pochi giorni prima che lo depositassi, mi aveva telefonato per chiedermi come andassero le cose così confermandomi nell’idea che il rapporto fosse in quel momento efficace e per così dire corrente. Preciso inoltre che il Tedesco mi disse testualmente “ sono tranquillissimo nei nostri rapporti, se ti ho scelto è perché ho la massima fiducia in te”. Tutto questo avveniva a campionato già da tempo iniziato……..”; - nessun rilievo, di fronte a siffatte affermazioni, che non lasciano, né possono lasciare dubbi sulla valutazione del comportamento dell’agente incolpato, acquistano le tardive e per ciò irrilevanti e ininfluenti argomentazioni e precisazioni contenute nelle memorie difensive fatte pervenire dal Moggi e ribadite, peraltro, dai difensori del Moggi nel corso della discussione. Oggetto dell’esame di questa Commissione infatti è solamente l’operato dell’agente e a nulla rileva quello del calciatore, mentre l’effetto confessorio delle suddette affermazioni non consente l’ingresso tardivo di ricostruzioni dei fatti differenti da quelle contenute nelle stesse. Per quanto riguarda infine l’interpretazione del termine “contattare”, di cui all’art. 12 del Regolamento, valgono le considerazioni precedentemente già svolte al riguardo; - che il comportamento del Moggi, sulla base delle sue stesse affermazioni,si palesa in chiaro contrasto con le disposizioni richiamate nell’incolpazione, dal momento che: a) il Moggi è entrato in contatto con il Tedesco; b) il Moggi, quantomeno dopo il rilascio del mandato a suo favore da parte del Tedesco - e senza peraltro avere svolto alcuna indagine preventiva al rilascio stesso sulla preesistenza di altri mandati -, è venuto a conoscenza dei mandati a favore di Pastorello e di Imborgia e nonostante questo ha continuato a dare esecuzione al mandato conferitogli dal Tedesco; c) il Moggi si è persino prestato, d’accordo con il calciatore, a non depositare il mandato sino alla scadenza naturale degli altri due, manifestando il chiaro intento e la volontà di contravvenire alle prescrizioni dell’ordinamento sportivo anche per la parte di competenza del calciatore; - che conseguentemente la Commissione ritiene di dover sottoporre a sanzione disciplinare l’agente, ritenendo, per un principio di contemperamento dell’operato degli Organi federali, di applicare analoga sanzione rispetto a quella cui è stato soggetto il calciatore. P.Q.M. La Commissione, per la violazione degli art. 12, comma 3, 10 comma 1 e punto VII del Codice di Condotta Professionale di cui al Regolamento per l’attività di Agente di Calciatori, visto l’art. 17 del detto Regolamento, irroga all’agente Alessandro Moggi la sanzione della deplorazione per il suo comportamento, ed altresì lo condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 15.000,00, da corrispondersi entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di conseguenza.
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