F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 14/07/06

La Commissione d’appello federale composta dai Sigg.ri: dott. Cesare Ruperto, Presidente, avv. Mario Zoppellari, avv. Carlo Porceddu, dott. Miche le Lo Piano, dott. Giuseppe Marziale, Componenti, dott. Antonio Metitieri, Segretario, e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell’A.I.A. dott. Carlo Bravi in esito alla riunione tenutasi nei giorni 29 giugno – 3, 4, 5, 6 e 7 luglio 2006 ha assunto la seguente decisione: DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1) Luciano Moggi, all’epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale Juventus F.C. S.p.A.; 2) Antonio Giraudo, Amministratore Delegato F. C. Juventus S.p.A.; 3) F. C. Juventus S.p.A.; 4) Adriano Galliani, all’epoca dei fatti Vice Presidente ed Amministratore Delegato della A. C. Milan S.p.A., nonché Presidente della L.N.P.; 5) Leonardo Meani, Dirigente Addetto Arbitro A.C. Milan S.p.A.; 6) A.C. Milan S.p.A.; 7) Andrea Della Valle, Presidente della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 8) Diego Della Valle, Presidente Onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 9) Sandro Mencucci, Amministratore Delegato della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 10) A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 11) Claudio Lotito, Presidente del Consiglio di Gestione S.S. Lazio S.p.A.; 12) S.S. Lazio S.p.A.; 13) Cosimo Maria Ferri, all’epoca dei fatti Dirigente Federale; 14) Franco Carraro, all’epoca dei fatti Presidente F.I.G.C.; 15) lnnocenzo Mazzini, all’epoca dei fatti Vice Presidente F.I.G.C.; 16) Tullio Lanese, Presidente A.I.A.; 17) Paolo Bergamo, Commissario CAN A e B; 18) Pierluigi Pairetto, Commissario CAN A e B; 19) Gennaro Mazzei, Vice Commissario CAN A e B; 20) Pietro Ingargiola, Osservatore CAN A e B; 21) Paolo Bertini, Arbitro effettivo; 22) Massimo De Santis, Arbitro CAN; 23) Paolo Dondarini, Arbitro effettivo; 24) Fabrizio Babini, Arbitro benemerito; 25) Domenico Messina, Arbitro CAN A e B; 26) Gianluca Paparesta, Arbitro effettivo CAN A e B; 27) Gianluca Rocchi, Arbitro CAN A e B; 28) Pasquale Rodomonti, Arbitro effettivo CAN A e B; 29) Paolo Tagliavento, Arbitro CAN A e B; 30) Claudio Puglisi, Arbitro benemerito; per rispondere di quanto appresso. INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA’ JUVENTUS 1. Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., per aver posto in essere, nelle rispettive qualità ricoperte all’epoca dei fatti, le condotte descritte nella parte motiva, in particolare nella sezione III, consistite, fra l’altro, nell’avere intrattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato agli incontri, con modalità non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai principi di lealtà probità e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un vantaggio alla società Juventus, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, propri della funzione arbitrale. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica. 2. La società Juventus, della responsabilità diretta e presunta prevista dagli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., in ordine a quanto ascritto nel capo che precede ai suoi dirigenti forniti di legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per essa società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica. 3. Moggi e Giraudo, di violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. per avere tenuto, al termine della gara Reggina - Juventus del 6 novembre 2004, la condotta descritta nella parte motiva al punto nei confronti della terna arbitrale. 4. la società Juventus di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che precede. 5. Paparesta e Ingargiola, di violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere omesso la segnalazione della condotta sopra descritta al capo C) tenuta da Moggi e Giraudo, come descritto nella parte motiva. 6. Lanese, di violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere avallato e consigliato il suddetto comportamento omissivo posto in essere da Ingargiola come descritto nella parte motiva. 7. Moggi, di violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus- Lazio del 5 dicembre 2004 e Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 come descritto nella parte motiva, e dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alla gara Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, per aver posto in essere le condotte descritte nella parte motiva, relativamente a tale ultima gara. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere. 8. Paolo Bergamo, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver tentato di alterare lo svolgimento della gara Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, secondo quanto descritto nella parte motiva relativa alla gara suddetta. 9. Massimo De Santis, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver aderito al disegno di Moggi finalizzato all'alterazione dello svolgimento della gara Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004, attraverso il ricorso alle ammonizioni di giocatori diffidati nella precedente gara Fiorentina- Bologna del 5 dicembre 2004, secondo quanto descritto nella parte motiva relativa alla gara suddetta. 10. la F.C. Juventus S.p.A., di responsabilità diretta e presunta ai sensi degli artt. 6, comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., per quanto ascritto nei capi 7, 8 e 9 al suo dirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la stessa società. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere. INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA’ LAZIO Gara Lazio – Brescia 11. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere, in prima persona o tramite altri, avviato e coltivato contatti con il presidente della F.I.G.C. Franco Carraro affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo e sull'arbitro designato per la gara, tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 12. Franco Carraro, nella qualità di presidente della F.I.G.C., per avere esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo affinché questi a sua volta intervenisse nei confronti dell’arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 13. Paolo Bergamo, nella qualità di designatore arbitrale, per avere esercitato pressioni sull’arb itro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite di una direzione da parte del direttore di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 14. Innocenzo Mazzini, nella qualità di vice presidente della F.I.G.C., per non aver adempiuto all’obbligo, che gli faceva capo in qualità di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lazio – Brescia del 2 febbario 2005, in violazione dell’art. 6, comma 7, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 15. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, del C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse. Gara Chievo Verona – Lazio 16. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S.Lazio S.p.A. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 17. Innocenzo Mazzini, all'epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all'epoca dei fatti designatori arbitrali dell'A.I.A e Gianluca Rocchi, arbitro della CAN A, perché con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chiedo Verona - Lazio dei 20 febbraio 2005, in violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 18. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse. 19. Cosimo Maria Ferri, all'epoca dei fatti componente della commissione vertenze economiche in seno alla F.I.G.C., per non aver adempiuto all'obbligo, che egli aveva in qualità di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chievo Verona - Lazio del 20 febbraio 2005, in violazione dell'art. 6, comma 7, C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. Gara Lazio – Parma 20. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 21. Innocenzo Mazzini, all’epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A e Domenico Messina, arbitro della CAN A, perché con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lazio – Parma del 27 febbario 2005, in violazione dell’art. 6 commi l e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 22. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sens i dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse. Gara Bologna - Lazio 23. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 24. Innocenzo Mazzini, all’epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A, e Paolo Tagliavento, arbitro della CAN A, perché con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara BOLOGNA – Lazio del 17 aprile 2005, in violazione dell’art. 6 commi l e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 25. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse. Aggravanti 26. Con l'aggravante di cui all'art. 6, comma 6, C.G.S., a carico del Lotito, Bergamo, Pairetto e Mazzini, per la pluralità di condotte poste in essere. INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA’ FIORENTINA Gara Lazio - Fiorentina 27. Diego Della Valle, presidente onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere rivolto una proposta al presidente della S.S. Lazio S.p.A. Claudio Lotito, avente ad oggetto un’ipotesi di combine, con riferimento alla gara di campionato in programma il 22 maggio 2005 tra Lazio e Fiorentina ed in particolare a raggiungere un accordo su un risultato di parità tra le due squadre (art. 6, comma 1 e 2 C.G.S.), come descritto nella parte motiva relativa alla ga ra in oggetto. 28. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dal dirigente della società in questione, sopra descritta. 29. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio s.p.a, per non avere adempiuto all'obbligo, che gli faceva capo in qualità di tesserato, di informare, senza indugio, i competenti organi federali, in merito alla proposta rivoltagli dal presidente della A.C.F. Fiorentina s.p.a, con riferimento alla gara di campionato in programma il 22 maggio 2005 tra Lazio e Fiorentina, proposta di per sé integrante gli estremi della violazione del comma 1 dell'art. 6 C.G.S. (art. 6, ultimo comma, C.G.S.), come descritto nella parte concernente la gara in oggetto. 30. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta, ex art. 2, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dal suo dirigente come sopra descritta. 31. Cosimo Maria Ferri, componente della commissione vertenze economiche in seno alla F.I.G.C., per non avere adempiuto all'obbligo, che gli faceva capo in qualità di dirigente della F.I.G.C., di informare, senza indugio, i competenti organi federali, in merito alla proposta di combine rivolta dal presidente della A.C.F. Fiorentina S.p.A. Diego Della Valle al presidente della S.S. Lazio S.p.A. Claudio Lotito, con riferimento alla gara di campionato in programma il 22 maggio 2005 tra Lazio e Fiorentina, proposta di per sé integrante gli estremi della violazione del comma 1 dell'art. 6 C.G.S. e della quale egli risulta dagli atti avere avuto notizia certa in virtù dei particolari rapporti di conoscenza con il presidente Lotito (art. 6, ultimo comma, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 32. Diego Della Valle, presidente onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o tramite il fratello Andrea o il consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo, e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 33. Andrea Della Valle, presidente del consiglio di amministrazione della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o tramite il consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confront i degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 34. Sandro Mencucci, consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C.F. Fiorentina, per avere avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 35. Innocenzo Mazzini, vice presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva, quale protagonista di primo piano, nella instaurazione e consolidamento dei contatti tra i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 36. Paolo Bergamo, commissario della commissione nazionale arbitri di serie A e B, per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A., anche per il tramite del vice presidente federale Innocenzo Mazzini, ed in particolare a ricevere e assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 37. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex artt. 2 commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della socie tà in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati. Gara Bologna - Fiorentina 38. Diego Della Valle, presidente onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere, in prima persona o tramite il fratello Andrea Della Valle o il consigliere delegato Sandro Mencucci, avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e/o con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 39. Andrea Della Valle, presidente del consiglio di amministrazione della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o tramite il consigliere delegato Sandro Mencucci, con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 40. Sandro Mencucci, consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. F. Fiorentina S.p.A., per avere avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 41. Innocenzo Mazzini, vice presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva e protagonista, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 42. Paolo Bergamo, commissario della commissione nazionale arbitri di serie A e B: per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A., anche per il tramite del vice presidente federale, Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 43. Paolo Bertini, arbitro della CAN di serie A e B, per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di favore per la Fiorentina e, possibilmente, il risultato della vittoria per quest'ultima (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 44. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4 C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati. Gara Chievo Verona - Fiorentina 45. Diego Della Valle, presidente onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere avviato e coltivato, in prima persona o tramite il fratello Andrea o il consigliere delegato Sandro Mencucci, contatti con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 46. Andrea Della Valle, presidente del consiglio di amministrazione della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere avviato e coltivato, in prima persona o tramite il consigliere delegato Sandro Mencucci, contatti con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 47. Sandro Mencucci, consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. F. Fiorentina, per avere avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, comma 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 48. Innocenzo Mazzini, vice presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva e nel caso di specie, a tratti, protagonista assoluto, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 49. Paolo Bergamo, commissario della commissione nazionale arbitri di serie A e B, per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A., anche per il tramite del vice presidente federale, Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 50. Paolo Dondarini, arbitro della CAN di serie A e B, per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di favore per la Fiorentina e, nello specifico, il risultato della vittoria per quest'ultima (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 51. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall’art. 6, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati. Gara Fiorentina - Atalanta 52. Diego Della Valle, presidente onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o tramite il fratello Andrea o il consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 53. Andrea Della Valle, presidente del consiglio di amministrazione della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il vice presidente della F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 54. Sandro Mencucci, consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. Fiorentina, per avere avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 55. Innocenzo Mazzini, vice presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva, quale protagonista di primo piano, nella instaurazione e consolidamento dei contatti tra i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 56. Paolo Bergamo, commissario della commissione nazionale arbitri di serie A e B, per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A., anche per il tramite del vice presidente federale Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C. F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro favorevole alla Fiorentina e di una conseguente direzione di gara, da parte dello stesso, che concretizzasse tale atteggiamento di favore (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 57. Pasquale Rodomonti, arbitro della CAN di serie A e B, per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a garantire un arbitraggio di favore per la Fiorentina e, possibilmente, il risultato della vittoria per quest’ultima (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 58. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9 comma 3, richiamato dall’art. 6, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estranei alla società in questione, sopra indicati. Gara Lecce – Parma 59. Diego Della Valle, presidente onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o tramite il fratello Andrea o il consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 60. Andrea Della Valle, presidente del consiglio di amministrazione della A.C.F. Fiorentina S.p.A., per avere avviato e coltivato contatti, in prima persona o per il tramite del consigliere delegato Sandro Mencucci, con il dirigente della F.C. Juventus Luciano Moggi, con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 61. Sandro Mencucci, consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C. Fiorentina, per avere avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini e con il designatore arbitrale Paolo Bergamo e per aver esercitato pressioni nei confronti degli stessi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 62. Innocenzo Mazzini, vice presidente della F.I.G.C., per essersi reso parte attiva ed a tratti, nella vicenda in esame, protagonista di primo piano, nella instaurazione e successivo consolidamento dei contatti tra i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed il designatore arbitrale Paolo Bergamo, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato, in conseguenza anche della alterazione del risultato della partita Lecce-Parma, per il tramite della designazione di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, alla Fiorentina il vantaggio suddetto (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 63. Paolo Bergamo, commissario della commissione nazionale arbitri di serie A e B, per essersi reso disponibile, nonostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia ed imparzialità, connessi alla funzione esercitata, alla attivazione ed al successivo consolidamento di contatti con i dirigenti della A.C.F. Fiorentina S.p.A., anche per il tramite del vice presidente federale, Innocenzo Mazzini, ed in particolare a ricevere ed assecondare pressioni e richieste, da parte di questi ultimi, tendenti ad ottenere un vantaggio per la A.C.F. Fiorentina S.p.A., conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame Lecce-Parma, per il tramite della designazione, da parte sua, di un arbitro che, con la propria direzione di gara, scongiurasse la possibilità di una vittoria del Parma e che garantisse, quindi, un vantaggio, in virtù della classifica avulsa, alla Fiorentina consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 64. Massimo De Santis, arbitro della CAN di serie A e B, per avere ricevuto ed accolto, conformandosi alle stesse, indicazioni e direttive specifiche dal designatore arbitrale Paolo Bergamo, circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione della gara in esame, tendenti, in particolare, a scongiurare la possibilità di una vittoria del Parma ed a garantire, quindi, un vantaggio, in virtù della classifica avulsa, alla Fiorentina, consistito nella salvezza conseguita dalla squadra viola al termine di tale ultima giornata di campionato (ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.), come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto. 65. A.C.F. Fiorentina S.p.A., a titolo di responsabilità, sia oggettiva che diretta, ex artt. 2, commi 3 e 4; e 6, commi 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dai dirigenti della società in questione, sopra descritta; ed a titolo di responsabilità presunta, ex art. 9, comma 3, richiamato dall'art. 6, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta, sopra descritta, tenuta dai soggetti estrane i alla società in questione, sopra indicati. 65 bis.. Con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S., a carico di DIEGO Della Valle, ANDREA Della Valle, Mencucci, Bergamo, Pairetto e Mazzini per la pluralità di condotte poste in essere. INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA’ MILAN. 66. Leonardo Meani, Gennaro Mazzei ed Adriano Galliani per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 C.G.S., perché, il primo, nella qualità, rivestita all’epoca del fatto, di dirigente addetto all’arbitro per la società A.C. Milan, nell’ambito di una protratta attività tendente ad ottenere l’assegnazione di determinati assistenti per le partite del Milan, il giorno 17 aprile 2005, con due telefonate a breve distanza una dall’altra, protestava veementemente con Gennaro Mazzei, vice commissario CAN addetto alla preparazione degli assistenti dell’arbitro, circa precedenti assegnazioni di assistenti per le partite del Milan fino ad arrivare ad ottenere l’assicurazione che per la successiva partita del Milan (Milan - Chievo Verona del 20 aprile 2005) sarebbe stato designato l’assistente Claudio Puglisi, come in effetti avvenne; il secondo, perché, nella sua qualità vice commissario della CAN, in accoglimento delle proteste avanzate dal Meani, aderiva alla richiesta dello stesso finalizzata ad ottenere la designazione di assistenti dell’arbitro particolarmente vicini e bendisposti verso la società calcistica A.C. Milan; il Galliani, infine, perchè nella sua qualità di vice presidente ed amministratore delegato della società Milan, ragguagliato dal Meani circa la sopradescritta iniziativa, l’approvava; condotte tutte descritte nella parte motiva relativa all’episodio in oggetto. 67. la società. Milan per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S., per i fatti di cui al capo che precede. 68. Leonardo Meani per violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. perchè, tra il 17 ed il 20 aprile 2005, ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la partita Milan-Chievo del 20 aprile 2005, raggiungeva telefonicamente i due assistenti e formulava loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, la raccomandazione di decidere nei casi dubbi in favore del Milan, come descritto nella parte motiva relativa all’episodio in oggetto. 69. La società A.C. Milan, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 4, e 2 commi 3 e 4, C.G.S., per la condotta ascritta al suo tesserato al capo di cui sopra. 70. Fabrizio Babini e Claudio Puglisi per violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S., perché avendo avuto conoscenza del fatto di cui sopra, ad opera dello stesso Meani, che la designazione degli assistenti dell'arbitro per la partita Milan- Chievo del 20 aprile 2005, individuati proprio nel Babini e nel Cla udio Puglisi, era stata palesemente pilotata in adesione ad una logica di favore nei confronti della società rossonera, a fronte della richiesta ulteriore di questi di favorire la società Milan, omettevano di prestare osservanza al dovere di informare, senza indugio i competenti organi federali, della condotta posta in essere dal Meani, come descritto nella parte motiva. L’atto di deferimento, come sopra riportato, del procuratore federale prende le mosse dalla relazione 19 giugno 2006 n. 62 2005 – 2006 dell’Ufficio indagini, integrata da documentazione relativa al procedimento penale n. 43915/02 R.G. iscritto nella Procura della Repubblica – D.D.A. presso il Tribunale di Napoli che, in ossequio all’art. 2, comma 3, l. n. 401 del 1989, aveva trasmesso, oltre ad informative del Nucleo operativo di Roma della Regione Carabinieri Lazio, numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche, interrogatori di indagati ed ulteriori atti di indagine, dei quali alcuni specificamente richiamati. Facendo generale espresso rinvio alla relazione redatta dall’Ufficio indagini, il procuratore federale osserva che dai colloqui intercettati e dall’attività di appostamento sono emersi assidui contatti ed incontri tra dirigenti di società sportive, dirigenti della F.I.G.C., designatori arbitrali, direttori di gara ed assistenti arbitrali,oltre a giornalisti, agenti di calciatori e dipendenti federali, a conferma del fatto che costoro avevano intrecciato una rete stabile e fitta di contatti. A proposito delle condotte asseritamente finalizzate ad alterare i principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza degli appartenenti al settore arbitrale, il Procuratore federale riferisce partitamente dell’esito degli accertamenti espletati in relazione a talune gare cui risultavano interessate le società sportive Juventus, Fiorentina, Lazio e Milan, così come di seguito. A) F.C. Juventus S.p.a. Valenza disciplinare viene attribuita alla frequenza dei contatti e dei rapporti intessuti fra il Moggi, il Giraudo, i designatori arbitrali Pairetto e Bergamo, il presidente dell’A.I.A., Lanese, l’arbitro internazionale De Santis, oltre all’ex addetta alla segreteria CAN MGF, ed il vice presidente della FlGC Mazzini in quanto dall’indagine sarebbe emersa l’organizzazione di varie cene riservate, svoltesi nelle abitazioni private dei convitati, al riparo da occhi indiscreti e con modalità finalizzate a non pubblicizzare gli incontri stessi. In particolare alla organizzazione di quest’ultime con cadenza periodica in vista della verifica degli obiettivi da perseguire, il rappresentante della Procura federale attribuisce l’effetto di alterare il rapporto di parità con le altre società che disputano il medesimo campionato, trattandosi di riunione espletate con modalità non pubbliche e non aperte ai dirigenti delle altre società. Nell’atto di deferimento si segnala inoltre che il Moggi, il Pairetto ed il Bergamo utilizzarono utenze telefoniche riservate – gestite da un operatore svizzero - che il Moggi, curandone la ricarica, aveva fornito agli altri e che fra i primi due vi era una grande familiarità di rapporti confermata dal fatto che il Moggi, in alcune conversazioni in atti, aveva chiesto al secondo di designare determinati arbitri e assistenti per le partite amichevoli precampionato oltre ad informarsi sulla relativa designazione per le successive partite internazionali della Juventus, cui il Pairetto concorreva, quale componente del relativo organismo internazionale. Emerge così complessivamente, dagli atti, secondo il procuratore federale, l’esistenza di una rete consolidata di rapporti, di natura non regolamentare, diretti ad alterare i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza del settore arbitrale. La suddetta finalità veniva perseguita attraverso varie condotte, che intervenivano in momenti e a livelli differenti, tra cui: rapporti di Moggi e di Giraudo con esponenti di rilievo del settore arbitrale, quali Bergamo, Pairetto e Lanese nonché con l’arbitro De Santis; piena sintonia fra i suddetti nelle condotte da porre in essere; intervento del vice presidente federale Mazzini; intervento di Moggi nella predisposizione delle ‘griglie’ utilizzate per la designazione degli arbitri; concorso da parte di Moggi nella scelta degli assistenti per le singole gare; condizionamento della facoltà attribuita ai designatori di sospendere l’impiego degli arbitri e degli assistenti in conseguenza di decisioni tecniche errate; pesante condizionamento mediatico finalizzato alla difesa di alcuni arbitri e all’attacco di altri, strumentale alle finalità in oggetto; vantaggi assicurati agli esponenti del mondo arbitrale, fra cui consistenti sconti su vetture del gruppo FIAT, determinati fino alla concorrenza del 50% del prezzo di listino. Dal punto di vista disciplinare, secondo la Procura federale, le condotte rispettivamente poste in essere dai signori Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, costituiscono violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S. (capo n. 1) e, in quanto diretti a procurare un vantaggio in classifica a favore della società Juventus mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale, anche violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. c ui si abbina la responsabilità diretta e presunta della società Juventus, ai sensi degli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S. (capo n 2), per quanto ascritto da un lato ai suoi dirigenti con legale rappresentanza e dall’altro a soggetti non esserati per la essa società; con l’aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., in considerazione della pluralità di condotte poste in essere e del conseguimento del vantaggio in classifica ottenuto con le descritte modalità di condizionamento. Alla base dei deferimenti di cui ai capi nn. 3, 4, 5, e 6 – contestati rispettivamente al Moggi e al Giraudo (capo n. 3), alla Juventus (capo n. 4), al Paparesta, all’ Ingargiola (capo n. 5) ed al Lanese (capo n. 6) – la Procura federale richiama l’episodio occorso al termine della partita Reggina – Juventus del 6 novembre 2004. Si addebita al Moggi ed al Giraudo di aver dapprima aggredito verbalmente la terna arbitrale della partita e, successivamente, di averli chiusi a chiave negli spogliatoi. Il Paparesta e l’Ingargiola vengono deferiti per la mancata segnalazione dell’illecito subito; il Lanese per aver consigliato ed avallato tale comportamento omissivo; la Juventus per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. per il fatto in questione addebitato ai suoi dirigenti.Al Moggi la Procura federale contesta anche l’illecito sportivo di cui all’art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S. per aver conosciuto i nomi degli assistenti di gara prima ancora della loro ufficiale designazione quanto alla gara Juventus – Lazio del 5 dicembre 2004 e per essere intervenuto sull’arbitro De Santis rispetto alla gara Fiorentina – Bologna del 5 dicembre 2004, affinché ne uscisse indebolito l’organico del Bologna in vista della successiva partita con la Juventus (capi nn. 7 e 9). Nell’ambito del capo n. 7 al Moggi viene, altresì, formalmente addebitata la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., sotto il profilo che dettò telefonicamente al Bergamo la degli arbitri designabili anche con riferimento alla partita Juventus – Udinese del 13 febbraio 2005. Di conseguenza, il Bergamo viene deferito dalla Procura federale per violazione dell’art. 6, comma 1, C.G.S. per aver tentato di alterare quest’ultima gara (capo n. 8). Sulla responsabilità diretta e presunta si fonda poi il deferimento della società Juventus (capo n. 10) per quanto ascritto ai capi 7, 8, e 9; con l’aggravante costituita dalla pluralità delle relative condotte, così come contestata anche al Moggi con riferimento al capo n. 7. B) S.S. Lazio S.p.A. Richiama ndo recenti vicende di interesse della F.I.G.C., il procuratore federale nell’atto di deferimento sostiene che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per favorire una migliore posizione in classifica della sua squadra, intessé pressanti e costanti rapporti con rappresentanti dei vertici federali affinché questi ultimi esercitassero, a loro volta, pressioni sui designatori arbitrali dell’A.I.A. Tali condotte, in considerazione della posizione di preminenza di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, avrebbero avuto lo scopo di garantire al Lotito i favori arbitrali necessari al raggiungimento del suo fine illecito. Il comportamento di quest’ultimo si sarebbe asseritamente estrinsecato con riguardo a molte delle gare nelle quali era interessata la sua società, a partire dal 2 febbraio 2005 fino al termine del campionato, donde le contestazioni relative alle gare: Lazio – Brescia; Chievo Verona – Lazio; Lazio – Parma; Bologna – Lazio. Gara Lazio - Brescia La Procura federale richiama, in proposito, l’attenzione sul contenuto dei colloqui intervenuti tra il Carraro, il Bergamo, il Mazzini, il Lotito ed il Pairetto. In particolare, riferisce che dagli allegati alla relazione dell’Ufficio indagini è emerso che il Carraro sollecitò il Bergamo ad intervenire in favore della squadra laziale; che quest’ultimo, a sua volta, invitò l’arbitro Tombolini a mettersi sulla giusta lunghezza d’onda; che il Mazzini domandò al Pairetto se era stato contattato dal Carraro per un intervento a favore della Lazio; che tale colloquio fu seguito poco dopo da una telefonata del Lotito, il quale si informò presso il Mazzini se il Carraro fosse intervenuto sui designatori arbitrali, interrogativo quest’ultimo confermato da una successiva telefonata con la quale il Bergamo confermò al Mazzini di essere stato contattato dal Carraro per un intervento a favore della squadra biancoceleste. La Procura federale deferisce, pertanto, il Lotito, il Carraro, il Bergamo per illecito sportivo ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. (capi rispettivamente nn. 11, 12, 13), il Mazzini per omessa segnalazione ai competenti organi federali del tentativo di terzi di porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara Lazio – Brescia del 2 febbraio 2005 (capo n. 14), la S.S. Lazio a titolo di responsabilità diretta e presunta per le condotte a suo favore tenute dal suo legale rappresentante e da terzi. Gara Chievo Verona – Lazio Anche rispetto a tale partita la Procura federale ritiene che gli atti acquisiti rivelino condotte finalizzate alla commissione dell’illecito sportivo sanzionato dall'art. 6, comma 1, C.G.S., oltre alla violazione dell'art. 6, comma 7, C.G.S. avendo, alcuni tesserati, omesso le obbligatorie denunce. In particolare, richiamando conversazioni in atti e dichiarazioni rese alla Procura di Napoli sono stati deferiti, ai sensi del citato art. 6. commi 1 e 2, il Mazzini, il Lotito, il Bergamo, il Pairetto e Gianluca Rocchi per aver posto in essere una serie di atti diretti ad alterare il risultato di tale gara. A Cosimo Maria Ferri è stata, invece, attribuita la violazione dell'art. 6, comma 7, C.G.S. per omessa informazione della relativa infrazione. L’atto di deferimento rinvia specificamente anche al contenuto di alcune telefonate intercorse tra il Mazzini, il Lotito ed il Ferri confermate dalle dichiarazioni di quest’ultimo al P.M. partenopeo cui avrebbe riferito, tra l’altro, di aver parlato con il Mazzini e di aver da costui appreso che aveva favorito la Lazio facendo designare un arbitro toscano, favoreggiamento che, seppure in termini non espliciti, avrebbe trovato conferma in un colloquio con il Lotito. Da ciò, i deferimenti del Lotito, del Mazzini, del Bergamo, del Pairetto e di Gianluca Rocchi come indicato, rispettivamente, ai capi nn. 16, 17, e 19, con conseguente responsabilità diretta e presunta della S.S. Lazio S.p.A., ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, C.G.S. (capo n. 18). Gara Lazio – Parma Secondo la Procura federale, anche con riguardo al turno di campionato del 27 febbraio 2005, sarebbe continuata l'azione intrapresa sin dalle giornate precedenti e finalizzata a favorire la S.S. Lazio, predeterminando l'esito degli incontri mediante interventi sui direttori di gara e sui loro assistenti con sistematica e reiterata violazione della normativa in materia. Nell’atto di deferimento si legge che l'illecito sportivo, posto in essere a vantaggio della società romana, riguarda la gara Lazio – Parma, terminata con il risultato di 2 a O in favore della Lazio. L’evoluzione della partita, asseritamente preceduta da una fase preparatoria consistita in contatti tra Lotito e Mazzini in vista di predeterminare l'andamento dell'incontro, avrebbe evidenziato, secondo il Procuratore federale, la disparità del trattamento, orientato a fa vore della Lazio, avendo subìto il Parma quattro ammonizioni, tre delle quali a carico dei difensori, l'espulsione dell'allenatore per le proteste contro la direzione della gara nel secondo tempo, quando la squadra stava lottando per il pareggio, e un rigore all'inizio del primo tempo. Non manca, inoltre, uno specifico riferimento ad una significativa telefonata intercorsa tra il Lotito e il Mazzini alcuni giorni prima della gara in esame. Sulla base degli elementi di accusa sopra evidenziati, sono stati deferiti il Lotito, il Mazzini, il Bergamo, il Pairetto e l’arbitro di quella gara, Domenico Messina, per rispondere degli illeciti sportivi come rispettivamente ascritti ai capi nn. 20 e 21, avendo essi posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. A tali condotte viene collegata la responsabilità diretta e presunta della Lazio, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S. formulata nei confronti di questa società al capo n. 22. Gara Bologna – Lazio La Procura federale indica quali protagonisti dell’illecito sportivo – che a suo avviso connotò la gara Bologna – Lazio del 17 aprile 2005 – il Mazzini, il Lotito, il Bergamo, il Pairetto, nonché l’arbitro dell’incontro Paolo Tagliavento. Il loro deferimento viene motivato sulla base sia di una conversazione telefonica di richiesta di aiuto del Lotito al Mazzini in vista della disputando partita contro il Bologna - richiesta cui l’interlocutore rispondeva in termini rassicuranti - sia del contenuto della dichiarazione resa da Gazzoni Frascara alla Procura della Repubblica di Napoli. Nel deferimento, oltre all’affermazione che il comportamento tenuto dall’arbitro Paolo Tagliavento si rivelò decisamente parziale e a vantaggio della Lazio, si legge che pure in questo caso, l’obiettivo venne raggiunto grazie all’opera dei designatori Bergamo e Pairetto, opportunamente istruiti dall’ex vice presidente federale, peraltro frequentatore abituale del Centro Tecnico di Coverciano, ove si svolgevano spesso incontri tra arbitri oltre che, a volte, i relativi sorteggi. Di conseguenza, nei confronti del Lotito, del Mazzini, del Bergamo del Pairetto, e di Paolo Tagliavento viene promossa azione disciplinare con riguardo alle rispettive condotte così come loro ascritte ai capi nn. 23 e 24, dirette ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara in questione. Anche in questo caso il deferimento della S.S. Lazio consegue a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3 del C.G.S. (capo n. 22). C) A.C.F. Fiorentina S.p.a. Nell’atto di deferimento si sottolinea il carattere peculiare della vicenda riguardante l’A.C.F. Fiorentina e del suo coinvolgimento nel sistema evidenziato dall’attività di indagine. In particolare, il procuratore federale rileva che, fino al mese di aprile dell’anno 2005 e, quindi, a stagione calcistica ormai ampiamente inoltrata ed anzi volgente alle battute conclusive, la dirigenza della A.C.F. Fiorentina, nelle persone dei fratelli imprenditori Diego ed Andrea Della Valle, cercò, in tutti i modi, di contrapporsi alle posizioni dominanti rappresentate dalle dirigenze delle società calcistiche di Juventus e Milan e, più in generale, delle società di primo piano, nel tentativo di costituire un altro polo, di analoga rilevanza e peso economico, che potesse ergersi ad antagonista del primo. La posizione assunta dai fratelli Della Valle, secondo quanto sostenuto nel deferimento, faceva sì che la società calcistica A.C.F. Fiorentina dovesse scontare sul campo le conseguenze di tale atteggiamento, circostanza evidentemente avvertita dagli stessi Della Valle, e culminata nell’arbitraggio dell’incontro Fiorentina-Messina, in occasione del quale la Fiorentina, che stava conducendo in porto il vantaggio per 1 a O conseguito nei 90 minuti regolamentari, si era vista raggiungere sul pari dalla squadra del Messina durante i 6 minuti di recupero accordati dall’arbitro Nuc ini, il quale aveva espulso, sempre in tali minuti di recupero, un calciatore della Fiorentina per proteste. Sempre secondo la ricostruzione fatta dal procuratore federale, a poche giornate dalla fine del campionato il pericolo di retrocessione della Fiorentina appariva più che concreto e i fratelli Della Valle, nel tentativo di scongiurarlo e tenuto conto dell’ostilità che i dirigenti viola avvertivano nei loro confronti, cercavano di reagire, attivandosi in prima persona o tramite il consigliere delegato ed amministratore esecutivo della Fiorentina Sandro Mencucci, utilizzando ogni possibile contatto con i vertici federali, i designatori arbitrali e i dirigenti di altre squadre. Gara Lazio – Fiorentina Secondo la Procura Federale, nei giorni immediatamente precedenti e successivi allo svolgimento della gara in esame vi sarebbero stati contatti telefonici ed incontri tra i Della Valle, il Mencucci, il Mazzini, il Lotito, il Ferri, il Bergamo ed il Moggi. In particolare si legge, nell’atto di deferimento, che, mentre Andrea Della Valle e Mencucci contattarono il Moggi e il Mazzini, Diego Della Valle propose al presidente della Lazio, Lotito, un accordo sul risultato della partita che a breve le due squadre avrebbero giocato: circostanza affermata dallo stesso Lotito nel corso di una telefonata al Mazzini e che trova un riscontro anche nelle dichiarazioni rilasciate all’AGO da Cosimo Maria Ferri, componente della commissione vertenze economiche della Figc al tempo dei fatti contestati. La Procura deferisce pertanto Diego e Andrea Della Valle, il Mencucci, il Mazzini il Bergamo, per illecito sportivo (rispettivamente capi nn. 27, 32, 33, 34, 35, 36), Lotito e Ferri per omessa denuncia ex art. 6 comma 1, C.G.S. (capi nn. 29, 31), la società Lazio per responsabilità diretta ex art. 2, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta tenuta dal suo presidente, e la società Fiorentina a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per il comportamento tenuto dai suoi dirigenti nonché a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 6, comma 4, C.G.S. per quanto ascritto ai soggetti estranei ad essa. Gara Bologna – Fiorentina Anche rispetto a tale partita, che consentì, tra l’altro, alla Fiorentina di collocarsi in posizione di vantaggio nei confronti del Bologna, ossia della diretta concorrente per non retrocedere, il procuratore federale ritiene che gli atti acquisiti ed in particolare talune conversazioni telefoniche intercorse fra il Mencucci ed il Mazzini rivelino condotte finalizzate alla commissione dell’illecito sportivo ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., sicché deferisce, ai sensi del citato articolo, i fratelli Della Valle, il Mencucci, il Mazzini, il Bergamo e l’arbitro della partita in esame Bertini (capi nn. 38, 39, 40, 41, 42,43), per aver posto in essere una serie di atti diretti ad alterare la gara. In conseguenza delle condotte di cui sopra, viene deferita anche la società Fiorentina per responsabilità diretta e oggettiva ex artt. 2, commi 3 e 4 e art. 6 commi 2, 3 e 4 C.G.S., nonché per responsabilità presunta ex art. 9, comma 3, C.G.S.. (capo n. 44). Gara Chievo Verona – Fiorentina Secondo la Procura Federale, nei giorni che precedono la partita in oggetto si sarebbe registrato un infittirsi dei contatti telefonici e degli incontri tra i dirigenti della Fiorentina, il Mazzini, il Bergamo e il Lanese. Nell’atto di deferimento si assume che, su suggerimento del vice presidente Mazzini, i Della Valle telefonicamente e di persona serrarono i propri contatti con il designatore Bergamo per pilotare il favore dell’arbitro verso la Fiorentina. Particolare rilevanza viene data alla serie di telefonate compiute dal Mazzini che avrebbero portato alla designazione dell’arbitro Dondarini per la gara in esame. Tale risultato, secondo la Procura federale, sarebbe confermato anche dalla telefonata intercorsa tra il presidente dell’A.I.A. Lanese ed un giornalista sportivo, nella quale il Lanese lasciò chiaramente intendere come la designazione ed il conseguente arbitraggio del Dondarini fossero stati pilotati in favore della Fiorentina, fornendo anche alcuni particolari sulle modalità di degli arbitri normalmente utilizzate in circostanze analoghe. Valenza disciplinare viene, tra l’altro, attribuita anche al pranzo svoltosi in data 14 maggio 2005 tra i massimi dirigenti della Fiorentina, il Mazzini ed il Bergamo - monitorato dagli organi di polizia giudiziaria - nel corso del quale venirono definiti i dettagli per il prosieguo e la buona riuscita dell’operazione di salvataggio della Fiorentina e dove venne suggellato il patto tra il Bergamo e i Della Valle. Il procuratore federale, pertanto, deferisce i fratelli Della Valle, il Mazzini, il Mencucci, il Bergamo, il Dondarini per illecito sportivo ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. (capi nn. 45, 46, 47, 48, 49, 50), con conseguente responsabilità diretta e oggettiva nonché presunta della società Fiorentina (capo n. 51) Gara Fiorentina - Atalanta Anche con riferimento a tale gara, secondo la Procura federale, sarebbe continuata l’opera di salvataggio della Fiorentina; in particolare, nell’atto di deferimento, si evidenziano le risultanze delle indagini che proverebbero l’attivarsi dei massimi dirigenti della Fiorentina, del Mazzini e del Bergamo per la designazione pilotata di un arbitro favorevole alla Fiorentina. Vengono evidenziate, tra l’altro, le conversazioni tra il Mazzini ed il Mencucci, con cui il secondo sarebbe stato rassicurato circa la designazione dell’arbitro Rodomonti; quella tra MGF ed il Bergamo nonché, dopo la partita, quella intercorsa tra il Moggi ed Andrea Della Valle nella quale quest’ultimo – dato il risultato – manifestava rammarico e difficoltà a comprendere cosa non fosse andato per il verso giusto. Pertanto sono stati deferiti per illecito sportivo i Della Valle, il Mazzini, il Mencucci, il Bergamo nonché l’arbitro della gara in oggetto Pasquale Rodomonti (capi nn. 52, 53, 54, 55, 56, 57), con conseguente responsabilità sia diretta che oggettiva nonché presunta della società Fiorentina (capo n. 58) Gara Lecce – Parma Secondo quanto sostenuto nell’atto di deferimento, nei giorni precedenti all’ultima giornata del campionato 2004/05, i contatti tra i dirigenti della Fiorentina, il Mazzini ed il Bergamo si intensificarono ulteriormente a causa della delicata posizione occupata in classifica dalla Fiorentina, che, per salvarsi dalla retrocessione in serie B, doveva non solo superare il Brescia nella partita casalinga, ma sperare anche in una particolare combinazione con i risultati delle partite Bologna – Sampdoria e Parma – Lecce. La combinazione auspicata si realizzò grazie all’impegno profuso dai soggetti sopra citati, nonché per il decisivo contributo dell’arbitro De Santis, designato appositamente per la partita Lecce - Parma. Di tutto ciò, secondo la Procura federale, si troverebbe conferma nel contenuto delle telefonate intercorse tra i protagonisti della vicenda al termine della gara in esame. De Santis, in particolare, nel corso di una conversazione con il Bergamo, lo avrebbe rassicurato che tutto sarebbe andato per il verso giusto, aggiungendo di aver provveduto ad indottrinare opportunamente anche l’assistente Alessandro Griselli. La successiva telefonata, a gara ultimata, intercorsa tra il Mazzini e il De Santis viene richiamata a conferma ulteriore del preordinato illecito sportivo disegnato a favore della Fiorentina. Il Procuratore Federale deferisce, pertanto, i Della Valle, il Mencucci, il Mazzini, il Bergamo, il De Santis per illecito sportivo ex art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. (capi nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64), con conseguente responsabilità sia diretta che oggettiva nonché presunta della società Fiorentina (capo n. 65). Con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S. così come contestata. D) A.C. Milan S.p.A. Secondo quanto sostenuto nell’atto di deferimento, Leonardo Meani, dirigente addetto agli arbitri del Milan, avrebbe posto in essere una protratta attività tendente ad ottenere l’assegnazione di determinati assistenti per le partite del Milan. Tale comportamento, sempre secondo il procuratore federale, sarebbe comprovato dai numerosi contatti telefonici tra il Meani, il Puglisi, il Contini, il Babini, il Mazzei e il Galliani, nonché dalle dichiarazioni rilasciate da Manfredi Martino, risultanti dai specifici documenti cui faceva espresso riferimento.La Procura federale deferisce, pertanto, il Meani, il Mazzei ed il Galliani per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ex art. 1 C.G.S. (capo n. 67); al Meani viene addebitato anche l’illecito sportivo ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., perché, ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la partita Milan – Chievo del 20 aprile 2005, avrebbe loro telefonato raccomandandosi di decidere nei casi dubbi in favore del Milan (capo n. 68). La Procura federale deferisce inoltre Babini e Puglisi per violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S. (capo n. 70) in relazione ai fatti di cui sopra nonché la società Milan (capi n. 67,69) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per quanto ascritto ai capi n. 67,68. Presentati gli atti alla CAF, il Presidente, osservate le disposizioni di cui mall’art. 37 C.G.S., disponeva la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all’uopo la data del 29 giugno 2006. A seguitodi ciò, venivano depositate presso la segreteria della CAF: - Richiesta dell’avv. Luigi Chiappero del 26 giugno 2006 per Antonio Giraudo di partecipazione al procedimento con produzione documentale; - Lettera dell’avv. Cesare Zaccone del 26 giugno 2006 per la Juventus F.C. S.p.A. con produzione documentale; - Memoria difensiva del 26 giugno 2006 per la A.C. Milan S.p.A., rappresentata dall’avv. Leandro Cantamessa, a firma del suo vice presidente e amministratore delegato Adriano Galliani, di richiesta di ammissione di prove testimoniali e produzione documentale; - Lettera di Leonardo Meani, datata 26 giugno 2006, con lista testi e produzione documentale, e delega del deferito per la difesa nel procedimento all’avv. Edda Gandossi; - Memoria difensiva del 26 giugno 2006 della A.C.F. Fiorentina S.p.A., in persona del suo legale rappresentante Andrea Della Valle e per Diego Della Valle, presidente onorario della Fiorentina, Andrea Della Valle, presidente della A.C.F. Fiorentina, e Sandro Mencucci, amministratore esecutivo della A.C.F. Fiorentina, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Giuseppe Morbidelli, Alberto M. Brunmi, prof. Duccio M. Traina, Maurizio Boscarato, Francesco Arata, Francesco Picca, Leonardo Cammarata e Carlo Montagna. In tale memoria, preliminarmente alla ampia difesa di merito, si eccepivano l’incompetenza della Commissione di Appello Federale, la violazione del diritto di difesa, anche in relazione alla ristrettezza dei termini processuali ridotti con il Comunicato Ufficiale n. 12 del 15.6.2006 e l’indeferibilità di Diego Della Valle, in quanto esclusivamente presidente onorario della società deferita e soggetto non tesserato F.I.G.C.; - Memoria difensiva per Claudio Lotito e per la S.S. Lazio S.p.A., in persona del suo presidente del consiglio di gestione, Claudio Lotito, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gian Michele Gentile, Vincenzo Siniscalchi e Ugo Longo, nella quale si lamentava la ristrettezza dei termini assegnati alle parti e si chiedeva la concessione di nuovi termini adeguati per garantire il diritto di difesa, si eccepiva la illegittimità della nomina dei componenti della CAF in relazione al provvedimento del Commissario Straordinario della F.I.G.C. e all’art. 26, comma 2, C.G.S., si domandava l’acquisizione della documentazione tutta relativa agli atti provenienti dalla procura della Repubblica di Napoli e dell’Ufficio indagini, sia per completezza documentale relativa alle intercettazioni effettuate nell’ambito dell’inchiesta partenopea, sia per la attuale esistenza di altri filoni di indagine, i cui elementi possono essere utili per la difesa dei deferiti e si formulavano, oltre alle difese nel merito dell’atto di incolpazione, richieste di assunzione di prove testimoniali e di audizione dei deferiti; - Comunicazione del 26 giugno 2006 di Cosimo Maria Ferri, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione della CAF per essersi il deferito dimesso dalla carica di membro della commissione vertenze economiche della F.I.G.C. e da membro, iscritto e tesserato della Federazione in pendenza del procedimento disciplinare, con applicazione dell’art. 36, n. 7 (impossibilità di futuro tesseramento) e conseguente inutilità del procedimento disciplinare nei suoi confronti, con nomina, per la difesa e assistenza nel procedimento, dell’avv. Paolo Gallinelli; - Memoria difens iva del 26 giugno 2006 per Franco Carraro, assistito dal prof. avv. Giovanni Verde, con difesa nel merito e richiesta di proscioglimento dell’addebito contestato per assoluta inconsistenza del fatto; - Memoria difensiva del 26 giugno 2006 per Paolo Bergamo, assistito dall'avv. Gaetano Scalise, con eccezioni di carattere processuale in ordine alla nullità della citazione per omessa osservanza dei termini di cui all’art. 37, commi 2 e 3, C.G.S., alla inutilizzabilità del materiale istruttorio proveniente dalla P.d.R. di Napoli e di Torino, con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche, ai sensi degli artt. 270 c.p.p. e del combinato disposto degli artt. 271 e 268, comma 5, c.p.p. e 114, comma 2, c.p.p.; con osservazioni in punto di fatto e nel merito dell’atto di incolpazione e con richieste istruttorie; - Memoria difensiva del 26 giugno 2006 per Pier Luigi Pairetto, con l'avv. Giorgio Merlone, con eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa per incongruità dei termini concessi per il deposito di memorie e per l’udienza di convocazione ed istanza per l’assegnazione di un congruo termine e di differimento dell’udienza; con osservazioni difensive nel merito e formulazione di richieste istruttorie; - Memoria difensiva di Gennaro Mazze i in data 26 giugno 2006 con esposizione dei fatti e degli elementi a sua conoscenza e a sua difesa, con relativa produzione documentale; - Memoria difensiva del 26 giugno 2006 per Pietro Ingargiola, assistito dall'avv. Antonino Gebbia, con eccezioni di incompetenza funzionale della CAF, con particolare riferimento a soggetti appartenenti al settore arbitrale; di inutilizzabilità delle intercettazioni su cui si fonda il procedimento in corso per le ragioni illustrate dalla difesa; nonché osservazioni e rilevi nel merito dell’atto di incolpazione della Procura federale; - Memoria del 26 giugno 2006 di Paolo Bertini, con l'avv. Mauro Messeri, con formulazione di eccezioni di nullità e/o inesistenza giuridica del provvedimento di deferimento e di convocazione avanti alla CAF, per omessa e insufficiente indicazione del fatto storico, per mancato rispetto dei termini minimi a difesa, per la comparizione e per il deposito degli atti e documenti; di difetto di giurisdizione e/o competenza della CAF in relazione alle norme federali e al Regolamento A.I.A.; di inutilizzabilità del materiale acquisito a seguito delle intercettazioni delle telefonate indicate in memoria; con difesa nel merito e formulazione di richieste di audizione e di istanze istruttorie e produzione documentale; - Memoria difensiva del 26 giugno 2006 per Massimo De Santis, difeso dall'avv. Silvia Morescanti, con eccezioni, tra l’altro, relativamente alla competenza della CAF, alla utilizzabilità del materiale probatorio e in particolare delle intercettazioni telefoniche indicate dalla Procura federale nell’atto di incolpazione; con difesa nel merito, formulazione di richieste istruttorie e richiesta in via subordinata di stralcio della posizione dal procedimento; - Memoria difensiva del 26 giugno 2006 di Paolo Dondarini, con cui si eccepiva l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e la conseguente illegittimità della relazione dell’ufficio indagini e dell’atto di deferimento, nonché la nullità per parzialità e per mancati accertamenti delle notitiae criminis rilevanti per l’analisi e la valutazione della intera fattispecie; con confutazione analitica nel merito degli elementi a suo carico; - Memoria difensiva del 26 giugno 2006 nell’interesse di Fabrizio Babini, con formulazione di eccezioni preliminari in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nel procedimento disciplinare e in particolare della non utilizzabilità delle stesse nei confronti del deferito, in quanto non indagato in altro procedimento penale, con conseguente richiesta di loro espunzione dagli atti; in ordine alla violazione del diritto di difesa in punto al termine previsto per il deposito di memorie difensive avanti alla CAF; nel merito eccependo la nullità del deferimento per parzialità, manchevolezza e discrezionalità del capo di incolpazione e delle indagini e per preventiva mancata contestazione dell’addebito, nonché l’ insussistenza di condotte illecite del deferito; - Memoria/lettera datata 25 giugno 2006 di Gianluca Rocchi, con esposizione dei fatti e degli elementi a sua conoscenza e a sua difesa, con relativa formulazione di istanze istruttorie; - Memoria difensiva in data 26 giugno 2006 per Pasquale Rodomonti, assistito dall’avv. Fabrizio Acronzio, con confutazione ne l merito dell’atto di incolpazione degli elementi a suo carico; - Memoria difensiva del 26 giugno 2006 per Paolo Tagliavento, assistito dall'avv. Manlio Morcella, con ampia esposizione dei fatti e del merito, considerazioni sull’atto di incolpazione della Procura federale, produzione documentale e richieste istruttorie; - Memoria difensiva del 26 giugno 2006 per Giovanni Puglisi, difeso dall'avv. Giovanni Di Valentino, con eccezioni sulla valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche, e con osserva zioni nel merito nell’atto di incolpazione. Presso la segreteria della CAF venivano altresì depositate le istanze di ammissione al dibattimento, ai sensi dell’art. 37, comma 7, e 29, comma 3, C.G.S., delle società: - Bologna F.C. 1909, in persona del presidente del C.d.A., Alfredo Cazzola, con atto di intervento trasmesso il 28 giugno 2006, con il quale si chiedeva, nel merito, che in accoglimento del deferimento della Procura federale, ai sensi dell’art. 13, lettera h) C.G.S., l’esclusione dal Campionato di serie A 2006/2007 tutte le società deferite, per le responsabilità loro ascritte e con assegnazione delle stesse ad uno dei campionati di categoria inferiore da parte del Commissario Straordinario; - Treviso F.B.C. 1993 s.r.l., in persona del presidente Ettore Setten, con istanza trasmessa in data 27 giugno 2006, con cui si è delegato a partecipare al dibattimento ed a rappresentare la società nel procedimento l’avv. Francesco Stilo; - U.S. Lecce S.p.A., in persona del vice presidente vicario e legale rappresentante, Avv. Mario Moroni, con istanza trasmessa in data 27 giugno 2006 degli avv.ti Mario Tonucci, Alberto Fantini, Giorgio Alù e Giorgio Altieri; - F.C. Messina Peloro S.r.l., con richiesta in data 28 giugno 2006 del presidente del C.d.A., Pietro Franza, con la quale si è delegato il dott. Carabellò a partecipare al dibattimento e ad articolare richieste e conclusioni; - Brescia Calcio S.p.A., con istanza trasmessa in data 21 giugno 2006 del suo procuratore speciale, avv. Bruno Catalanotti. All’udienza del 29 giugno 2006, registrate le presenze delle parti e dei difensori delegati, datosi atto che l’aula è munita di impianto di video-audio registrazione, il Presidente apriva la discussione in relazione alle eccezioni preliminari di rito. I difensori delle parti deferite Bergamo e Giraudo si opponevano all’intervento dei terzi sulla base del disposto del Comunicato Ufficiale del Presidente Federale n. 167/A del 15 febbraio 2006; le difese delle società intervenienti chiedevano la concessione di termini per esaminare le memorie dei deferiti e i documenti del procedimento; le parti deferite, a loro volta, ribadivano la eccessiva ristrettezza dei termini per l’esame di tutta la documentazione processuale e per la preparazione delle difese, richiamando quanto dedotto nelle memorie difensive. Le parti e i loro difensori segnalavano infine alla Commissione le loro esigenze di nomina di sostituti. Il procuratore federale non si opponeva ad eventuali differimenti dell’udienza per esame degli atti. Il Collegio si ritirava in camera di consiglio per decidere. Rientrato in aula, dava lettura dell’ordinanza con la quale, dato atto della presenza delle parti deferite e della assenza di eccezioni di nullità in ordine alla notificazione, ammetteva all’aula dibattimentale, in base agli artt. 30, comma 6, e 37, comma 6, C.G.S., un solo difensore per parte deferita, accordando la facoltà di farsi sostituire o di alternarsi con altri difensori in qualunque momento. Con la stessa ordinanza le società istanti BOLOGNA, BRESCIA, LECCE, TREVISO e MESSINA venivano ammesse a partecipare al dibattimento in quanto portatrici di un interesse indiretto ai sensi della lettera A) del C.U. 167/A del 15.2.06, ed erano ritenute meritevoli di accoglimento le richieste di assegnazione di un congruo termine, disponeva il rinvio del dibattimento alla data del 3 luglio 2006, ore 9.30, riservando la decisione su ogni altra questione dedotta dalle parti ed autorizzando queste ad estrarre copia degli atti. All’udienza del 3 luglio 2006, registrate le presenze delle parti e dei loro difensori, veniva ammessa al dibattimento la società A.C. Arezzo S.p.A., con gli avv. ti Chiacchio, Cozzone e Fiorillo, società la cui istanza di intervento ex artt. 37, comma 7, e 29, comma 3, C.G.S. era stata trasmessa alla segreteria della CAF in data 2 luglio 2006. Il Presidente invitava quindi i difensori a riassumere brevemente le eccezioni preliminari formulate nelle loro memorie. L’avv. Gianaria, difensore di Luciano Moggi, richiamata la funzione disciplinare del giudizio, eccepiva per il proprio assistito, dimessosi in data 16 maggio 2006, il difetto di giurisdizione della CAF, stante l’ impossibilità di un suo futuro tesseramento e chiedeva pertanto che non si procedesse a carico dello stesso. L’avv. Galinelli, difensore di Cosimo Maria Ferri, dimessosi irrevocabilmente il 26 giugno 2006 e quindi dopo l’instaurazione del procedimento disciplinare, rilevava la inutilità di una sanzione a carico del suo assistito. I difensori degli altri deferiti illustravano ulteriormente le eccezioni già formulate nelle rispettive memorie difensive. Si dissociava dall’eccezione di incompetenza funzionale della CAF con riferimento agli arbitri deferiti l’avv. Gironda, per Gianluca Paparesta. L’avv. Catalanotti, per il Brescia, chiedeva l’integrazione del capo di incolpazione con la contestazione dell’aggravante alla Lazio e alla Fiorentina. Per la società intervenuta Arezzo, l’avv. Chiacchio sosteneva l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, richiamando la precedente giurisprudenza in materia. L’avv. Grassani, per il Bologna, sosteneva la sussistenza della giurisdizione CAF anche nei confronti dei soggetti non più tesserati al momento del giudizio. Il procuratore federale insisteva e illustrava i motivi della competenza in capo alla CAF nel presente procedimento con riferimento a tutti i deferiti, ivi compresi gli arbitri, in base alla giurisprudenza sul tema; ricordava, quanto ai poteri del Commissario della Federazione, le norme CONI, opponendosi a tutte le eccezioni sollevate dai deferiti, ivi comprese quelle in tema di carenza di giurisdizione, la quale sussisterebbe anche con riferimento a Diego Della Valle come azionista di riferimento della Fiorentina. Quanto alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, il procuratore federale rammentava l’autonomia della disciplina sportiva e le specifiche riserve di legge dettate da finalità peculiari. Si opponeva infine alla richiesta della difesa del Brescia Calcio di contestazioni ulteriori aggravanti nei confronti della S.S. Lazio e della A.C.F. Fiorentina. Quindi, la CAF si ritirava in camera di consiglio e, a scioglimento della riserva assunta, dava lettura della seguente ordinanza: La CAF I. In ordine alla legittimità della costituzione di questo collegio giudicante, osserva: a) che esiste un provvedimento formale di nomina di tutti i suoi componenti, proveniente da un organo, quale il Commissario Straordinario, anch’esso investito con un formale provvedimento efficace, i cui presupposti di legittimità sfuggono al sindacato di questo Collegio; b) che il Commissario Straordinario ha pacificamente tutti i poteri spettanti al Presidente Federale, al Consiglio Federale ed al Comitato di Gestione, giusta quanto risulta dalla deliberazione 16 maggio 2006 n. 222 della Giunta del CONI, ratificata dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1332 del 31 maggio 2006. Il. In ordine alla competenza funzionale di questo Collegio giudicante,osserva: a) che l’art. 31, comma 1, ultima parte, e l’art. 26, comma 1, ultima parte, C.G.S. .prevedono che la CAF è giudice di prima istanza in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali, con norme specifiche rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 10, comma 6, N.O.I.F., la quale attribuisce la competenza alla Corte federale in ordine alla violazione di norme statutarie o regolamentari da parte dei dirigenti federali; b) che l’evidente connessione fra i fatti contestati ai vari soggetti deferiti, stante anche l’interferenza fra le loro reciproche posizioni, comporta l’attrazione dell’intero procedimento alla competenza della CAF quale organo di prima istanza, in applicazione del principio generale espresso sia nell’art. 37, comma 1, sia nell’art. 28, comma 7, C.G.S.; c) che quanto detto sub a) e b) investe anche la posizione degli arbitri, ai sensi dell’art. 29, comma 7, Statuto federale e dell’art. 3, comma 1, Regolamento A.I.A., entrambi i quali rinviano all’art. 30, comma 3, dello stesso Statuto federale. III. In ordine alla giurisdizione di questo Collegio, contestata dai deferiti Luciano Moggi, Cosimo Maria Ferri e Diego Della Valle, osserva: a) che Luciano Moggi, come è pacifico, si è dimesso prima dell’instaurazione del procedimento disciplinare, per cui egli non incorre nel divieto di nuovo tesseramento previsto sia dall’art. 36, comma 7, N.O.I.F., sia dall’art. 25 dei Principi fondamentali degli Statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e delle associazioni benemerite, stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione del 23 marzo 2004. Consequenzialmente permane nei suoi confronti l’interesse della F.I.G.C. ad ottenere un provvedimento che accerti l’eventuale responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non può non persistere l’operatività del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell’art. 27, comma 2, Statuto federale; b) che, al contrario, detto interesse è venuto meno nei confronti di Cosimo Maria Ferri, il quale, essendosi dimesso dopo l’instaurazione del procedimento disciplinare, è incorso in modo definitivo nel divieto di far parte dell’ordinamento sportivo in ogni sua articolazione, ai sensi delle suddette disposizioni; c) che Diego Della Valle, essendo al momento dei fatti contest ati, oltre che presidente onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A., anche socio di riferimento della medesima, era, in quanto tale, tenuto all’osservanza dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione applicabile, per cui non potrebbe non essere responsabile della eventuale loro violazione, ai sensi degli artt. 1 e 14 C.G.S. IV. In ordine alla dedotta nullità dipendente dalla pretesa illegittimità del provvedimento di abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo (C.U. n. 12 del 15 giugno 2006), osserva: a) che tale provvedimento ha carattere generale ed è stato emanato, come da prassi, in evidente relazione alla necessità, indicata dall’art. 29, comma 11, C.G.S., cui è stato fatto espresso riferimento, di una celere conclusione dei procedimenti, considerate le particolari esigenze sportive ed organizzative delle competizioni, le quali sono da ritenere sempre presenti nella fase intercorrente fra la fine della stagione sportiva in corso e l’inizio di quella successiva; b) che i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione, nella specie avvenuta in data 15 giugno 2006, quindi anteriormente all’instaurazione del presente procedimento, le cui parti, dunque, non erano ancora identificabili; c) che non rileva la mancata previsione di un termine finale di efficacia del provvedimento di abbreviazione, poiché, secondo prassi, i provvedimenti come quello in esame vengono revocati allorquando cessino le esigenze di carattere generale sopra ricordate. V. In ordine alle eccepite nullità dell’atto di deferimento per genericità delle contestazioni, osserva che gli elementi fattuali contenuti nell’atto stesso sono idonei a individuare con sufficiente grado di chiarezza gli addebiti contestati. VI. In ordine alle richieste di sospensione del procedimento sino alla definizione di altre indagini in corso relativamente al campionato 2004/2005, osserva che trattasi di questioni attinenti non alla pregiudizialità fra procedimenti, bensì direttamente al merito, per cui va riservata ogni decisione al riguardo; così come va riservata quella attinente alla richiesta di acquisizione di atti relativi alle partite Reggina – Lazio e Lecce – Parma . VII. In ordine alla dedotta mancanza di contest azione di aggravanti a carico delle società Lazio e Fiorentina, è sufficiente, allo stato, prendere atto dei chiarimenti forniti in udienza dalla Procura federale, riservando al definitivo ogni decisione sul punto. VIII. In ordine all’eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in atti, osserva che gli argomenti addotti dalle difese delle parti non appaiono idonei, allo stato, a giustificare l’abbandono dell’orientamento sinora seguito da questa Commissione, la quale ha costantemente ritenuto utilizzabili nel procedimento per illecito sportivo le intercettazioni telefoniche acquisite in un procedimento penale. IX. In ordine alle prove testimoniali dedotte da Bergamo, De Santis, Lotito e S.S. Lazio, Bertini, Carraro, Pairetto, A.C.F. Fiorentina, osserva che trattasi di richieste inammissibili per genericità della formulazione dei relativi capitoli e comunque perché attinenti a circostanze non conferenti ai fini del decidere; così come irrilevanti, allo stato, si rivelano gli altri mezzi di prova dei quali è stata richiesta l’ammissione con le depositate memorie. P.Q.M. in accoglimento dell’eccezione di Cosimo Maria Ferri, dichiara il difetto di giurisdizione di questa Commissione nei suoi confronti; rigetta tutte le altre formulate eccezioni di rito, salve le riserve di cui in motivazione; rigetta le proposte istanze istruttorie, salva sempre la riserva di cui in motivazione; dichiara utilizzabili nel presente procedimento le intercettazioni telefoniche assunte agli atti; dichiara aperto il dibattimento e ne rinvia la prosecuzione a domani, 4 luglio 2006, ore 9,30. All’udienza del 4 luglio 2006, registrate le presenze delle parti e dei loro difensori, preliminarmente l’avv. Scalise per Paolo Bergamo dichiarava di voler depositare una memoria con allegata dichiarazione di dimissioni irrevocabili di Paolo Bergamo, con conseguente richiesta di carenza della giurisdizione della CAF sul deferito. Il procuratore federale, presa visione della memoria e dell’allegato, sosteneva l’inefficacia allo stato delle dimissioni, per non essere state ancora formalmente accettate. Il Collegio si riservava sulla questione, autorizzando uno scambio immediato di note tra la difesa di Paolo Bergamo e la Procura. Il Presidente dava quindi la parola al proc uratore federale dott. Palazzi che, nel riportarsi all’atto di deferimento, illustrava ulteriormente gli elementi a fondamento delle incolpazioni. La Commissione si ritirava in camera di consiglio e, dopo il suo rientro in aula, il Presidente dava lettura dell’ordinanza di rigetto dell’istanza presentata dall’avv. Scalise per l’assistito Paolo Bergamo, del seguente tenore: La CAF vista l’istanza di presentata in data odierna dall’avv. Gaetano Scalsie quale difensore del sig. Paolo Bergamo, con allegato atto di diretto al Commissario Straordinario della F.I.G.C.; - considerato che, ai sensi degli artt. 38, comma 1, e 42, comma 1, Regolamento A.I.A., gli arbitri sono tesserati F.I.G.C. in quanto associati all’A.I.A.; - che la qualifica di associato A.I.A., dalla cui perdita consegue il venir meno della qualità di tesserato F.I.G.C. cessa (tra l’altro) per dimissioni regolarmente , giusta quanto previsto dall’art. 51, lettera a, regolamento A.I.A.; - che non risulta che il sig. Paolo Bergamo si sia dimesso da associato A.I.A. e le sue dimissioni siano state accettate; che, infatti, la lettera di dimissioni, indirizzata al commissario Straordinario, non contiene alcun riferimento a dimissioni da associati A.I.A.; ritenuto che, pertanto, non è venuta meno la giurisdizione di questa commissione nei confronti del deferito Paolo Bergamo; P.Q.M. rigetta l’istanza. Il procuratore federale, avuta la parola, illustrava le sue richieste e concludeva per l’applicazione delle seguenti sanzioni nei confronti dei deferiti: 1) Luciano Moggi, all’epoca dei fatti amministratore e direttore generale della F. C. Juventus S.p.a.: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C., oltre cinquemila euro di ammenda per ogni episodio di illecito sportivo da ritenersi unito in continuazione con il primo; con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S.; e per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.; 2) Antonio Giraudo, amministratore delegato, nonché consigliere F.I.G.C., per la F.C. Juventus S.p.A.: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C., oltre cinquemila euro di ammenda per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., da ritenersi unita in continuazione con l’illecito sportivo; 3) F.C. Juventus S.p.A.: applicazione della sanzione di cui alle lett. f), h) e i) dell’art. 13 C.G.S. e, quindi: - esclusione dal campionato di competenza (serie A) ed assegnazione, ad opera del C.F. e, quindi, del commissario straordinario F.I.G.C., ad uno dei campionati di categoria inferiore alla serie B; penalizzazione di 6 punti da scontare nel campionato della prossima stagione calcistica, per la continuazione tra la responsabilità diretta interna e la responsabilità presunta, con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S.; revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’italia, per la stagione calcistica 2004/05 e non assegnazione del titolo per la stagione calcistica 2005/06, per responsabilità diretta e presunta ed in applicazione della previsione di cui all’art. 6, comma 3, ultima parte, C.G.S., con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S.; 4) Diego Della Valle, presidente onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni episodio di illecito sportivo da ritenersi unito in continuazione con il primo, con l’aggravante di cui all’art. 6 comma 6, C.G.S.; 5) Andrea Della Valle, presidente del consiglio di amministrazione della A.C.F. Fiorentina S.p.A.: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni episodio di illecito sportivo da ritenersi unito in continuazione con il primo, con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S.; 6) Sandro Mencucci, consigliere delegato ed amministratore esecutivo della A.C.F. Fiorentina S.p.A.: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni episodio di illecito sportivo da ritenersi unito in continuazione con il primo, con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S.; 7) A.C.F. Fiorentina S.p.A.: applicazione della sanzione di cui alle lett. f) e g) dell’art. 13 C.G.S.: - retrocessione all’ultimo posto del campionato di serie A, conseguente retrocessione in serie B e penalizzazione di quindici punti da scontare nel prossimo campionato in serie B, considerata la continuazione tra tutte le responsabilità così come contestate nell’atto di deferimento e avuto riguardo all’art. 6, comma 6, C.G.S.; 8) Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A.: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni episodio di illecito sportivo da ritenersi unito in continuazione con il primo, con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S.; e per la violazione di cui all’art. 6, comma 7, C.G.S.; 9) S.S. Lazio S.p.A.: applicazione della sanzione di cui alle lett. f) e g) dell’art. 13 C.G.S.: - retrocessione all’ultimo posto del campionato di serie A, conseguente retrocessione in serie B e penalizzazione di quindici punti da scontare nel prossimo campionato in serie B, considerata la continuazione tra tutte le responsabilità così come contestate nell’atto di deferimento e avuto riguardo all’art. 6, C.G.S.; 10) Adriano Galliani, all’epoca dei fatti vice presidente ed amministratore delegato della A.C. Milan S.p.A., nonché presidente della Lega Nazionale Professionisti: - sanzione della inibizione per anni due; 11) Leonardo Meani, all’epoca dei fatti dirigente addetto all’arbitro per la A.C. Milan: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., commessa in continuazione con l’illecito sportivo; 12) A.C. Milan: applicazione della sanzione di cui alle lett. f) e g) dell’art. 13 C.G.S.: - retrocessione all’ultimo posto del campionato di serie A, conseguente retrocessione in serie B e penalizzazione di tre punti da scontare nel prossimo campionato in serie B, considerata la continuazione tra tutte le responsabilità così come contestate nell’atto di deferimento; 13) Franco Carraro, all’epoca dei fatti presidente della F.I.G.C.: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; 14) Innocenzo Mazzini, vice presidente della F.I.G.C.: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni episodio di illecito sportivo da ritenersi unito in continuazione con il primo, con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S.; e per la violazione di cui all’art. 6, comma 7, C.G.S.; 15) Paolo Bergamo, commissario della commissione nazionale arbitri di serie A e B, previa derubricazione dall’art. 6, comma 1, C.G.S., all’art. 1, comma 1, C.G.S., con riguardo al punto 8 delle incolpazioni relative alla posizione della società Juventus (cfr. p. 94 deferimento, sub 8): - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni episodio di illecito sportivo da ritenersi unito in continuazione con il primo, con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S.; 16) Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti commissario CAN serie A e B: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni episodio di illecito sportivo da ritenersi unito in continuazione con il primo, con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S.; 17) Tullio Lanese, all’epoca dei fatti presidente dell’A.I.A.: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; cinquemila euro di ammenda per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.; 18) Massimo De Santis, arbitro CAN serie A e B: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; oltre cinquemila euro di ammenda per ogni episodio di illecito sportivo da ritenersi unito in continuazione con il primo, con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S.; 19) Gennaro Mazzei, all’epoca dei fatti arbitro benemerito e vice commissario CAN: - sanzione della inibizione per anni due; 20) Paolo Bertini, arbitro della CAN di serie A e B: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; 21) Paolo Dondarini, arbitro della CAN di serie A e B: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; 22) Pasquale Rodomonti, arbitro della CAN di serie A e B: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; 23) Domenico Messina, arbitro della CAN di serie A e B: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; 24) Gianluca Rocchi, arbitro della CAN di serie A e B: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; 25)Paolo Tagliavento, arbitro della CAN di serie A e B: - sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione a svolgere attività nell’ambito della F.I.G.C.; 26) Gianluca Paparesta, arbitro CAN serie A e B: - sanzione della inibizione per anni uno; 27) Pietro Ingargiola, osservatore CAN serie A e B: - sanzione della inibizione per anni uno; 28) Franco Babini, arbitro benemerito: - sanzione della inibizione per anni uno; 29) Claudio Puglisi, arbitro benemerito: -sanzione della inibizione per anni uno>. A questo punto il Presidente dava la parola ai deferiti. Intervenivano ad illustrare la propria posizione ed i fatti a propria discolpa i deferiti Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Pier Luigi Pairetto, Massimo De Santis, Adriano Galliani, Gennaro Mazzei, Pietro Ingargiola, Paolo Dondarini, Gianluca Paparesta, Gianluca Rocchi, Pasquale Rodomonti, Paolo Tagliavento, Claudio Puglisi. Le parti Adriano Galliani, Gennaro Mazzei, Pietro Ingargiola e Gianluca Rocchi depositavano note e documenti. L’udienza veniva quindi aggiornata alle ore 9.30 del 5 luglio 2006. Il giorno 5 luglio 2006 l’udienza proseguiva con le dichiarazioni difensive di Franco Carraro, Diego Della Valle, Sandro Mencucci, Domenico Messina, Paolo Bertini, Claudio Lotito. L’avv. Scalise dichiarava che l’assenza del Bergamo, suo assistito, era dovuta all’avvenuta presentazione delle sue dimissioni, quale tesserato dell’AIA, presso la Sezione di Livorno, e del correlativo atto di diffida inviato in data 4.7.2006 al Commissario dell’AIA, Agnolin, con conseguente richiesta di estromissione dello stesso Bergamo e contestuale produzione dei due atti sopraindicati. Nel corso dell’udienza il Carraro, il Rocchi, il Dondarini, il Mazzini ed il Pairetto, producevano scritti difensivi. Esaurito l’interrogatorio dei deferiti, il Presidente dichiarava aperta la discussione. Il procuratore federale dichiarava di riportarsi all’atto di deferimento, alla sua relazione ed alle richieste conclusive. I difensori delle parti svolgevano le loro arringhe e concludevano come segue. L’avv. Catalanotti per il Brescia Calcio S.p.A., producendo note d’udienza, chiedeva l’applicazione delle sanzioni al campionato di calcio 2004/2005 e, associandosi alle richieste del procuratore federale chiedeva per le società Fiorentina e Lazio la esclusione dal campionato di competenza Serie A e l’assegnazione da parte del Consiglio Federale al campionato di serie B con punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione calcistica. L’avv. Raciti per il Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. si rimetteva alla CAF. L’avv. Grassani per il Bologna F.C. 1929, depositando note di udienza, e, niente obiettando alle richieste del procuratore federale a proposito della Juventus, chiedeva l’applicazione nei riguardi della Lazio e della Fiorentina della sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. H), C.G.S.. Sempre ai sensi del citato art. 13, comma 1, lett. H), C.G.S. l’avv. Fantini per l’U.S. Lecce S.p.A. chiedeva l’assegnazione di tutte le società deferite dal campionato di competenza, con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore. Il dott. Carabellò, per il F.C. Messina Peloro S.p.A. con nota scritta si riportava alle richieste del Procuratore federale. L’avv. Cozzone, in sostituzione dell’avv. Eduardo Chiacchio, per l’A.C. Arezzo s.r.l. concludeva sostenendo che i risultati del campionato 2004/2005 dovevano rimanere immutati e che dunque doveva farsi riferimento a quello 2005/2006 o a quello successivo. Per Gianluca Paparesta, l’avv. Gironda concludeva chiedendo l’applicazione della censura ed, in subordine, si rimetteva alla CAF. Per Antonio Giraudo, l’avv. Chiappero invocava l’applicazione delle sanzioni di giustizia con riferimento alla contestazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e il proscioglimento per quanto contestato al suo assistito ex art 6 C.G.S. Per la F.C. Juventus S.p.A. l’avv. Cesare Zaccone chiedeva, con note scritte d’udienza, di derubricare l’originaria contestazione di cui all’art. 6, comma 1 in quella di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. con l’esclusione, in relazione alla posizione del Giraudo, dell’esistenza di illeciti sportivi dei quali la società era stata chiamata a rispondere in via diretta. A domanda del Presidente circa le sanzioni che riterrebbe congrue, l’avv. Zaccone rispondeva che, a fronte di cinque violazioni di cui all’art. 6 C.G.S. contestate alle altre società, la Juventus aveva solo due violazioni dell’art. 6 e che quindi sarebbe congrua per la Juventus la stessa sanzione richiesta dalla Procura federale per la Lazio e Fiorentina, cioè retrocessione in serie B con 15 punti di penalizzazione. L’avv. Gebbia chiedeva, per Pietro Ingargiola, il proscioglimento. L’udienza proseguiva il giorno 6 luglio 2006. Preliminarmente, l’avv. Chiarini presentava lettera di proprie dimissioni da presidente della commissione regionale di disciplina dell’AIA e da tesserato della stessa associazione e copia della nota della sezione bolognese dell’AIA di nulla osta alla loro accettazione, sanando così la sua posizione di difensore del Fabrizio Babini. L’avv. Scalise, nell’interesse di Paolo Bergamo chiedeva che, previa revoca o modifica dell’ordinanza del 4.7.2006, si dichiarasse il difetto di giurisdizione della CAF in relazione alla posizione del suo assistito con conseguente sospensione del giudizio in attesa dell’accettazione delle sue dimissioni. Il Mencucci produceva il testo scritto della dichiarazioni rese il 5.7.2006. L’avv. Gandossi, nell’interesse di Leonardo Meani, eccepiva il difetto di giurisdizione nei confronti del Meani per essere scaduto il suo contratto con il Milan il 30 giugno u.s.; chiedeva, previa declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni, il proscioglimento per l’insussistenza del fatto dalla incolpazione di cui al capo n. 67, e previa citazione del teste Fugazza, anche da quella del capo n. 68. L’avv. De Luca, nell’interesse di Adriano Galliani, chiedeva ampio roscioglimento nel merito del deferito. Alle richieste in rito e di merito svolte dalle difese del Meani e del Galliani, si riportava l’avv. Cantamessa, difensore A.C. Milan Spa, per i loro riflessi sulla posizione di quest’ultima società sportiva. L’avv. Faus tino, nell’interesse di Gennaro Mazzei, chiedeva ampio proscioglimento del proprio assistito. Analogamente concludeva l’avv. Di Valentino, nell’interesse di Claudio Puglisi, producendo altresì note scritte. Richieste di proscioglimento venivano altresì ava nzate dall’avv. Chiarini, per Fabrizio Babini, l’avv. Verde, per Franco Carraro, e l’avv. CIirillo per Domenico Messina e, su delega dell’avv. Acronzio, anche per Pasquale Rodomonti, per conto del quale depositava note d’udienza a firma del citato avv. Acronzio; l’avv. Cirillo si riservava altresì note d’udienza per la posizione di Domenico Messina. L’avv. Bruni, nell’interesse di Sandro Mencucci, depositava note di udienza con relative conclusioni. Gli avv.ti Mprbidelli, Arata, Picca, Traina e Bruni depositavano note di udienza nell’interesse di A.C.F. Fiorentina e dei fratelli Della Valle; inoltre l’avv. Arata depositava dichiarazione riassuntiva della deposizione resa da Diego Della Valle il 5 luglio 2006. L’avv. Ugolini, nell’interesse di Paolo Dondarini, depositava note di udienza, assumendo l’innocenza del suo assistito. Anche l’avv. Merlone chiedeva il proscioglimento del suo assistito Pierluigi Pairetto, e così il prof. Avv. Aricò per Tullio Lanese, depositando note di udienza. L’avv. Gentile, nell’interesse di Claudio Lotito, concludeva per il proscioglimento ampio dell’assistito. L’udienza terminava con il deposito, da parte del procuratore federale, di copia del foglio di censimento relativo alla Juventus S.p.A. per il campionato 2004/2005. L’udienza proseguiva il giorno 7 luglio 2006. Preliminarmente, l’avv. Gironda, nell’interesse di Paparesta, depositava note di udienza ed allegati con riferimento al suo intervento difensivo del 6 luglio 2006. L’avv. Rocchi, nell’interesse di Innocenzo Mazzini, depositava note di udienza, chiedendo ampio proscioglimento nel merito. L’avv. Siniscalchi, nell’interesse della S.S. Lazio S.p.A., concludeva per l’inesistenza dell’illecito contestato alla sua assistita e depositando anch’egli note di udienza. L’avv. De Luca, per Adriano Galliani, l’avv. Gandossi, per Leonardo Meani, e l’avv. Zacone per F.C. Juventus S.p.A. depositavano note di udienza. L’avv. D’Avirro, nell’interesse di Gianluca Rocchi, concludeva per il proscioglimento ampio del deferito, riportandosi alle note di udienza depositate e ai relativi allegati. L’avv. Morcella, nell’interesse di Paolo Tagliavento, depositava note di udienza e concludeva con la richiesta di proscioglimento del suo assistito. L’avv. Trofino, nell’interesse di Luciano Moggi, eccepiva il difetto di giurisdizione della CAF, in subordine chiede la sospensione del giudizio nei confronti del suo assistito previo stralcio della sua posizione in considerazione: a) della pendenza a suo carico di un procedimento penale, b) dell’esistenza di altre indagini concernenti la contestazione riferibile al Moggi; sulla richiesta di stralcio e sospensione la CAF si riservava. Il proscioglimento di Massimo De Santis e di Paolo Bertini veniva sollecitato dai rispettivi difensori, avv. Morescanti e avv. Messeri. L’avv. Morescanti, nell’interesse di Massimo De Santis, depositava note di udienza unitamente ad una relazione tecnica e ad altri documenti, chiedendo il proscioglimento del suo assistito. L’avv. Messeri, nell’interesse di Paolo Bertini, chiedeva il proscioglimento del suo assistito e depositava note di udienza. Dopo il deposito di note difensive dell’avv. Catalanotti nell’interesse del Brescia Calcio S.p.A., la Commissione si ritirava in camera di consiglio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Capitolo I 1. Confermata l’ordinanza emessa nella camera di consiglio del 3 luglio, con la quale sono state disattese tutte le eccezioni di rito sollevate dalle parti, va provveduto ancora in rito relativamente alle eccezioni di difetto di giurisdizione, reiterate da Paolo Bergamo e Luciano Moggi nel corso del dibattimento sulla base delle asserite dimissioni presentate dopo detta ordinanza. La difesa di Paolo Bergamo ha prodotto in aula copia dell’atto di dimissioni da lui presentate all’A.I.A. e successivamente ha fatto pervenire alla Commissione il relativo provvedimento di accettazione dell’A.I.A. stessa. Sono da considerare così maturate le condizioni, mancanti al momento dell’ordinanza del 4 luglio scorso, per il venir meno della giurisdizione di questo Collegio nei confronti del Bergamo; la cui eccezione va quindi accolta. Da rigettare è invece la reiterata eccezione di Luciano Moggi, poiché nessuna rilevanza può attribuirsi alle asserite dimissioni da lui nuovamente presentate dopo l’ordinanza del 3 luglio. A sèguito delle precedenti dimissioni del 16 maggio 2006, infatti, è cessato definitivamente il rapporto in relazione al quale egli dichiara di aver presentato ; conseguentemente, va tenuto fermo quanto già considerato sub III, lettera a), dell’ordinanza del 29 giugno 2006. 2. Da confermare altresì è l’altra ordinanza emessa in camera di consiglio nella stessa data del 29 giugno, con la quale sono state ammesse a partecipare al dibattimento le società istanti Bologna, Brescia, Lecce, Treviso e Messina Peloro, cui si è aggiunta la società Arezzo successivamente ammessa dal Collegio in data 3 luglio. Non sono infatti emersi nel corso del dibattimento elementi, alla cui stregua poter dubitare in ordine all’ di esse ai sensi degli artt. 29, comma 3, e 37, comma 4, C.G.S.. 3. Passando all’esame del merito, va preliminarmente ribadita l’adesione, dichiarata nella motivazione dell’ordinanza del 29 giugno, al costante orientamento di questa Commissione circa la utilizzabilità nei procedimenti per illecito sportivo, delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ricadenti fra gli atti del procedimento penale acquisiti ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (v., ex pluribus e da ultimo, C.U. n. 6/C 2005-2006). Nessuno degli argomenti svolti in proposito dai pochi difensori che nel corso della discussione dibattimentale hanno insistito sulla relativa eccezione, infatti, appare convincente per indurre all’abbandono di detto orientamento: in particolare, né quello basato sull’art. 15 della nostra Costituzione, né quello che, attraverso la sentenza 29 marzo 2005 della Corte europea dei diritti dell’uomo, fa riferimento all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In proposito sembra sufficiente osservare quanto segue. 3.1 Lo stesso art. 15 Cost., dopo aver sancito nel primo comma che sono inviolabili la libertà e la segretezza di ogni , prevede nel capoverso la possibilità della loro limitazione purché . E la normativa codicistica penale che vige nella materia de qua, è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto diretta al concreto soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante (v. Corte Cost. n. 34 del 1973, n. 223 del 1987 e n. 346 del 1991). Interesse, che ricorre con riguardo alla repressione di reati (v. Corte Costituzionale n. 366 del 1991 cit. e n 63 del 1994), in relazione alla quale sono state operate le intercettazioni nei processi i cui atti risultano acquisiti al presente procedimento, istituzionalmente volto a salvaguardare, nel campo dello sport, (A.C. 909, X Legislatura), di certo anch’esso costituzionalmente rilevante al fine di giustificare le limitazioni, contemplate nell’art. 15, cpv., Cost., derivanti dall’utilizzo – ove ritenuto necessario- delle menzionate intercettazioni. 3.2 Quanto poi all’art. 8 C.E.D.U., è appena il caso di osservare che nella stessa norma è fatto salvo il caso che l’invadenza della sfera privata della persona attraverso le intercettazioni, : quadro, questo, in cui perfettamente si inserisce il già richiamato art. 2, terzo comma, legge n. 401 del 1989. Né rileva in contrario il già menzionato riferimento, contenuto nella memoria di Dondarini, alla sentenza 29 marzo 2005 della Corte di Strasburgo. Questa, infatti, ha ben puntualizzato che le norme di diritto interno sono idonee a giustificare l’intercettazione delle conversazioni private degli individui da parte della pubblica autorità per uno dei fini previsti dall’art. 8 cit., purché venga loro offerta la possibilità di ottenere in sede giurisdiziona le, anche se non hanno partecipato al procedimento in cui le intercettazioni sono state autorizzate, la verifica dei presupposti che legittimano l’ingerenza nella loro vita privata. Possibilità, che nessuno degli attuali deferiti ha affermato gli sia stata negata in quella sede. 3.3. Ma detto e confermato quanto sopra in linea generale, preme a questa Commissione chiarire che, nella specie, le acquisite trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali, neppure vengono in considerazione – a ben vedere – quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti. A parte infatti qualche singolo caso, che potrà trovare il suo puntuale esame nella sede opportuna, nessuno degli incolpati ha negato né l’esistenza, né la veridicità delle conversazioni intercettate: tutti essi avendo, invece, contestato l’interpretazione datane dagli inquirenti ai fini del deferimento. Ed anzi proprio loro hanno pressantemente sollecitato questa Commissione ad ascoltare con attenzione le conversazioni stesse per coglierne il reale significato attraverso i toni e le cadenze usati dai protagonisti. Superando dunque ogni eventuale teorica perplessità residua in ordine al problema generale come sopra risolto, si può e si deve procedere al vaglio interpretativo delle conversazioni suddette, che questa Commissione ha con estrema cura ascoltato e riascoltato più volte proprio al fine di coglierne i significati rilevanti, facendo attenzione, non solo alla diversa personalità dei vari soggetti, ma anche, di volta in volta, alle frasi vaghe, incoerenti o a doppio senso, alla coloritura del linguaggio, alle reticenze, alle condizioni di tempo e di luogo. Cercando di pervenire ad un equanime giudizio, che comunque sarà basato esclusivamente su quei dati probatori - emergenti così dalle conversazioni considerate in sé come anche dall’altro materiale a disposizione, quali le relazioni dei servizi di O.C.P. dei Carabinieri, le dichiarazioni rese dai deferiti e da terzi in ogni sede, ecc. - che assumano le caratteristiche di serietà, precisione, univocità e concordanza necessarie per assurgere nel complesso a valore di piena prova. Senza avvalersi, quindi, degli elementi che possano comunque sollevare ragionevoli dubbi sui fatti o sulle colpevolezze, di cui all’atto di deferimento. In particolare, poi, la Commissione avrà cura che l’iter del suo giudizio rimanga totalmente immune dalla tentazione paventata nelle difese di alcuni deferiti, di ricorso logico a teoremi. Teoremi il cui uso è stato senza ragione rimproverato alla Procura federale, poiché nell’atto di deferimento non v’è cenno o sintomo alcuno di essi, così come non v’è traccia delle espressioni e spesso ricorrenti nel contesto delle difese medesime. Si parla ivi, invece, semplicemente di . E questa sembra, invero, l’idea generale che suscita una prima attenta lettura di tutto l’atto di deferimento, poderosa quanto difficile ed encomiabile opera di elaborazione sistematica del vastissimo materiale istruttorio avuto presente dalla Procura federale. Ma trattasi di un’idea che – verificata poi alla stregua delle risultanze successivamente emerse dalla lunga attività dibattimentale, e posta in relazione alla massa degli atti allegati al processo – finisce col precisarsi nel senso che in realtà non un unico reticolo abbracciante tutti i rapporti d enunciati dalla Procura federale esisteva, bensì tanti reticoli quante erano le squadre del campionato attualmente deferite, le quali si attivavano, ciascuna nel proprio interesse, al fine appunto di . Sicché, in definitiva si potrebbe dire che, non già un sistema in cui siano inquadrabili tutti gli episodi in parola, ma piuttosto un’atmosfera inquinata, una insana temperie avvolgente il campionato di serie A, era venutasi a creare gradualmente: in cui agirono i vari protagonisti, animati da istinti, sentimenti e intenti non sempre comuni, tesi com’erano ora al mero protagonismo ora all’egemonia, personale o di gruppo, ma talvolta spinti anche da pura e semplice preoccupazione di difesa, reale o putativa; comunque ben lontani, tutti e sempre, da quello spirito di lealtà e correttezza che deve stare a base dello sport. Da qui la necessità ravvisata da questa Commissione di procedere partitamente - seguendo, approssimativamente, l’ordine risultante dall’atto di deferimento - all’analisi delle posizioni delle quattro squadre deferite e dei soggetti singoli ruotanti intorno a ciascuna di esse; onde accertare chi e in quale misura sia colpevole e chi invece sia innocente. Capitolo II Incolpazione n. 1 1. La Procura federale ha deferito alla CAF i signori Luciano Moggi, tesserato della Juventus F.C. S.p.A. con la qualifica di Amministratore e Direttore Generale, Antonio Giraudo, tesserato della Juventus F.C. S.p.a. con la qualifica di Amministratore Delegato, nonché Consigliere della F.I.G.C., Innocenzo Mazzini, Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo, tesserato della F.I.G.C. con la qualifica di Commissario CAN A e B, Pierluigi Pairetto, tesserato della F.I.G.C. con la qualifica di Commissario CAN A e B, Tullio Lanese, tesserato della F.I.G.C. con la qualifica di Presidente dell'A.I.A. e Massimo De Santis, tesserato della F.I G.C. con la qualifica di arbitro CAN, «per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. per avere posto in essere, nelle rispettive qualità, ricoperte all'epoca dei fatti, le condotte come descritte nella parte motiva, in particolare nella sezione III, consistite, fra l'altro, nell'avere trattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato agli incontri, con modalità non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un vantaggio in classifica in favore della società Juventus, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza tipici della funzione arbitrale. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere e per l'effettivo conseguimento del vantaggio in classifica». 2. Il capo di incolpazione come sopra formulato suppone che la Procura federale ritiene integrato l'illecito sportivo di cui all'art. 6, n. 1, C.G.S. con il comp imento di atti diretti a procurare ad una squadra un vantaggio in classifica, evidentemente considerando come distinta l'ipotesi contestata, rispetto alle altre previste nella stessa norma, consistenti nel compimento di atti dir etti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. L'impostazione giuridica deve ritenersi corretta perché l’art. 6, c. 1, C.G.S. prevede tre ipotesi di illecito consistenti: a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l’assicurazione di un vantaggio in classifica che prescinda dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre. La Procura federale ipotizza che i dirigenti della Juventus e le altre persone indicate nel capo di incolpazione abbiano posto in essere condotte dirette a procurare a tale squadra un vantaggio in classifica ed abbiano poi ottenuto il risultato sperato, con riferimento al campionato 2004/2005, per effetto del «condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza tipici della funzione arbitrale», . Sotto il profilo giuridico, l'impostazione appare corretta e da condividere. Gli arbitri sono per loro funzione i «giudici» della gara e in quanto tali devono garantire una direzione imparziale e soprattutto autonoma e indipendente, che tenga conto soltanto di ciò che avviene sul campo; altrettanta autonomia e imparzialità deve essere garantita a tutti i soggetti che fanno parte, a qualsiasi titolo, del settore arbitrale: primi tra questi coloro che hanno la direzione del settore e che nell'ambito di esso svolgono il ruolo di designatori, data la rilevanza, a volte determinante, che tale funzione ha. La Procura federale, con riferimento all'addebito contestato alle persone indicate nel capo di incolpazione in esame, ha individuato talune condotte, costituenti di per sé comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art.1, c.1, C.G.S.), ed ha ritenuto che l'insieme di tali condotte sia stato idoneo a realizzare il condizioname nto del regolare funzionamento del settore arbitrale a vantaggio della Juventus, e quindi sia stato violato l’art. 6, c. 1 C.G.S., integrando la pluralità delle condotte l’attività diretta a procurare alla Juventus un vantaggio in classifica. La stessa Procura, nella valutazione delle condotte accertate nel corso delle indagini, ha considerato che nell'ordinamento sportivo non può assumere rilievo un illecito di tipo associativo, dovendosi valutare le condotte di ogni singolo incolpato con riferimento all'illecito contestato. Anche tale impostazione è da condividere, perché il C.G.S. non contiene alcuna norma che preveda come fattispecie punibile l'associazione di più persone al fine di commettere un indeterminato numero di illeciti. La Commissione valuterà quindi il materiale probatorio, relativo ai singoli deferiti, per accertare se siano state poste in essere co ndotte soggettivamente ed oggettivamente dirette a fare conseguire alla Juventus un vantaggio in classifica e da chi siano state poste in essere queste condotte. 3. Moggi e Girando - La posizione di questi due soggetti va esaminata congiuntamente perché, pur essendo indubbio che essi, a volte, hanno agito separatamente, è provato che, altre volte, hanno insieme posto in essere gli atti che la Procura ritiene rileva nti ai fini dell'incolpazione, ed inoltre che ciascuno di essi era consapevole e consenziente all'attività dell'altro, cosa peraltro del tutto comprensibile, atteso che entrambi agivano nell'interesse della medesima squadra (è sufficiente in proposito il riferimento alle telefonate del 6 febbraio 2005 prog. 31466 tra Moggi e Giraudo; dell'8 febbraio 2005 prog. 31956, tra Moggi e Giraudo). La Commissione osserva che i fatti accertati e le conversazioni intervenute tra i vari incolpati non possono essere presi in considerazione atomisticamente, come fa la difesa di Giraudo, ma devono essere valutati nel loro complesso e nella loro correlazione; è appena il caso, infatti, di precisare che si deve, in questa sede accertare se la pluralità di condotte poste in essere dai signori Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento del vantaggio in classifica. Nella valutazione del materiale probatorio la Commissione si limiterà ad indicare quegli elementi di sicura valenza, che non si prestano ad interpretazioni equivoche, perché già solo dall'analisi di taluni fatti incontrovertibili emerge a chiare lettere ciò che era nella opinione di tutti coloro che gravitavano nel mondo del calcio, e cioè il condizionamento del settore arbitrale da parte della dirigenza della Juventus. Vi sono elementi, infatti, per ritenere che in occasione del campionato 2004/2005, del quale soltanto ci si deve occupare, la Juventus giocò due distinti campionati. Uno sul campo di gioco ad opera dei suoi giocatori ed un altro fuori dal campo ad opera dei dirigenti Moggi e Giraudo. Una prova in tal senso emerge nel modo più evidente dalla telefonata intercorsa tra Moggi e Giraudo il 6 febbraio 2005 (prog. 31466), nella quale i due fanno bene intendere che con riferimento al campionato gli ambienti che vanno curati sono due: quello relativo alla squadra (allenatore e giocatori), e quello che essi definiscono esterno, identificabile, come appare dal contenuto della conversazione, nel mondo arbitrale. Questa possibilità di intervento di Moggi e Giraudo sul mondo arbitrale emerge a chiare lettere dal numerosi elementi e da prove dirette. Il primo elemento che balza subito agli occhi è che i due dirigenti avevano uno stretto rapporto con i due designatori arbitrali: rapporto manifestato dai ripetuti incontri, anche conviviali, e dalla frequenza delle telefonate tra loro intercorse. Questo fatto, che potrebbe apparire insignificante – e tale lo ha definito la difesa, la quale non ha però tenuto conto del contenuto delle conversazioni telefoniche antecedenti e successive agli incontri, le quali rivelano che in occasione degli stessi si parlava di gestione del settore arbitrale e di assetti di potere – ha invece rilievo, ove si consideri che quando altri soggetti (v. Andrea e Diego Della Valle, della cui posizione si parlerà più avanti) sono intervenuti sul settore arbitrale hanno dovuto farlo passando anche attraverso il filtro di Moggi e Giraudo (v. telefonate: 26 aprile 2005 prog. 11150 tra Mazzini e Giraudo; 18 maggio 2005 prog. 2902 tra Moggi e Diego Della Valle; 23 maggio 2005 prog. 3679 tra Moggi e Diego e Andrea Della Valle). Lo stretto rapporto dei due dirigenti della Juventus con i designatori era, inoltre, caratterizzato da elementi idonei a far ritenere, come sopra anticipato, che lo stesso non fosse dovuto a semplice amicizia. È stato accertato che Moggi fornì a Bergamo un telefonino da utilizzare su una utenza non identificabile (la fornitura da parte diMoggi a Pairetto di un telefonino con le medesime caratteristiche non è sicuramente provata, mentre è certo che questi disponeva di una linea riservata, con la quale comunicava con Moggi e Bergamo). Bergamo ha ammesso la circostanza (così come ha ammesso che il telefonino veniva ricaricato a cura e spese di Moggi) ma non ha saputo dare di essa alcuna giustificazione convincente o appena apprezzabile. Ora, se potrebbe anche essere ipotizzabile che Pairetto e Bergamo avessero una lecita necessità di comunicare tra loro, tale ipotesi non appare sostenibile nei rapporti tra Moggi e i designatori. Se le comunicazioni tra loro vi sono state ( la circostanza è pacifica) e se lo stesso Moggi si è dato carico di fornire (almeno a Bergamo) il telefonino ed ha provveduto a ricaricarlo a sue spese, è consentito dedurne che l'oggetto delle conversazioni (non essendo state prospettate altre ipotesi plausibili da parte degli incolpati) non dovesse essere del tutto lecito. È bene chiarire che quando si parla dei rapporto tra Moggi e Giraudo da un lato, e Pairetto e Bergamo dall'altro, non si intende affermare che questi ultimi due rappresentassero un unico centro di interessi, come invece si può agevolmente affermare per i due rapprese ntanti della Juventus. V'è negli atti del procedimento – indicati dalla Procura federale – una serie di elementi che induce a ritenere che tra Pairetto e Bergamo, sicuramente a partire della fine del 2004, si cominciò a delineare una divergenza di posizioni, derivante dal fatto che si prospettava a partire della stagione 2005-2006 l'introduzione del designatore unico, cosicché ciascuno di essi aveva iniziato a muoversi in modo indipendente, anche nel rapporto con gli arbitri, per assicurarsi una futura collocazione. Tale fatto aveva preoccupato Moggi e Giraudo, anche se non aveva portato alla cessazione dei rapporti con il Pairetto (v. gli elementi che possono trarsi dalla telefonata del 9 febbraio 2005 prog. 123 tra Bergamo e Moggi, nel punto in cui il primo dice al secondo che, essendo in movimento la situazione della federazione, della lega e dell'A.I.A., anche, con riferimento a quest'ultima, in occasione della probabile nomina di un designatore unico, occorreva dare all'esterno l'impressione di una CAN che funzionasse, ed aggiunge: «quindi GIGI [Pairetto], bisogna che si allinei con il lavoro che si deve fare insieme»). Gli effetti di tale situazione saranno valutati successivamente, allorquando si esaminerà la posizione di Pairetto. Il rapporto tra i due rappresentanti della Juventus e i due designatori è caratterizzato poi da un elemento, sicuramente deprecabile qual è quello relativo al conseguimento di utilità economiche da parte dei due designatori, consistenti in regali (v. telefonata del 2 dicembre 2004 prog. 5542 tra Moggi e la moglie), anche se di essi non è possibile verificare l'entità, e nell'ottenimento di sconti di notevole importo per l'acquisto di autovetture del gruppo FIAT, per quanto riguarda Pairetto. (v. fascicolo 4 vol. 5: Allegato all’avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura di Napoli: Allegato 4, atti e documenti Carabinieri Comando Provinciale di Roma 6 giugno 2006 [Procedimento penale nr. 43915/02] dal quale risulta che: nella stagione 2004/2005 la Juventus ha richiesto alla Fiat Auto di effettuare uno sconto pari al 50% per l’acquisto di una Lancia Musa ad una signora legata a Pairetto; nella stagione 2004/2005 la Juventus ha richiesto alla Fiat Auto di effe ttuare uno sconto pari al 50% per l’acquisto di una Lancia Thesis al titolare di una società, cui risulta legato Pairetto; nella stagione 2005/2006 la Juventus ha richiesto alla Fiat Auto di effettuare uno sconto pari al 23% per l’acquisto di 2 Fiat Croma, alla società di cui sopra). Il rapporto preferenziale tra i dirigenti della Juventus e i designatori è alla base dell'opera di condizionamento da essi posta in essere. La Commissione ritiene di dovere sin da ora escludere che sia da attribuire rilevanza alla circostanza, sulla quale tanto si è discusso in questo procedimento e che ha formato oggetto di specifica indagine della Procura della Repubblica di Torino, relativa alla alterazione del procedimento di sorteggio arbitrale. Al riguardo, infatti, affiorano ragionevoli dubbi, in presenza dei quali non può parlarsi di prove sicuramente affidabili. Pienamente provati, invece, sono da ritenere altri modi in cui l'opera di condizionamento veniva attuata. Il primo è quello della interferenza di Moggi nella fase di predisposizione delle griglie e, dopo il sorteggio dell'arbitro, nella fase di designazione degli assistenti. In proposito è da rilevare che la scelta degli assistenti è riservata ai poteri discrezionali del designatore e la scelta deve essere frutto di una sua autonoma decisione che deve scaturire da motivi tecnici o anche da ragioni di opportunità, ma ovviamente mai dalla previsione che un assistente possa «aiutare» una delle due squadre in campo. L'interferenza dei dirigenti della Juventus in questa fase delicata, è indotta non solo dalla esigenza di assicurarsi un arbitraggio favorevole in relazione alla gara della propria squadra, ma anche da quella di impedire che le squadre concorrenti potessero usufruire di arbitraggi ad esse favorevoli. Tale situazione è bene illuminata dalla conversazione telefonica svoltasi tra Bergamo e Moggi il 9 febbraio 2005 prog. 123, quindi prima della data dei sorteggi per le gare da effettuarsi il 12 (anticipo di Inter-Roma e Lazio- Atalanta) ed il 13 febbraio 2005, gara Juventus-Udinese. La conversazione inizia così: Moggi: - Bergamo: - Moggi: - Bergamo: . Questa introduzione dimostra, indirettamente, quanto si è già affermato in precedenza, cioè che Bergamo e Moggi erano soliti parlare su linee riservate quando affrontavano determinati argomenti. La conversazione prosegue e, ad un certo punto, i due parlano della composizione delle griglie. Dal contenuto del colloquio appare chiaro che esso non si limita al mero confronto delle liste della prima griglia dai due autonomamente compilata, poiché la conversazione si sviluppa, nello stesso tempo, sulla opportunità o meno di formare la griglia con quattro o cinque gare e sulla individuazione della eventuale quinta gara da inserire nella griglia (Livorno-Sampdoria o Siena-Messina). Già questo primo fatto, cioè che il dirigente di una società interferisca nel lavoro di formazione della griglia, è lesivo della indipendenza ed autonomia della funzione arbitrale, fin dalla sua fase genetica. La conversazione si inoltra poi nella individuazione dei nomi degli arbitri da inserire nella griglia ed emerge non solo che Moggi è in condizione di fare entrare nella lista il nome di un arbitro (Paparesta) che il designatore non aveva pensato di dover indicare, ma anche che egli è a conoscenza dei movimenti dell'arbitro stesso, che invece Bergamo ignora. La funzione attiva svolta da Moggi nell'opera di formazione della griglia è inoltre dimostrata dal fatto che, prima di inserirvi il nome dell'arbitro Rodomonti, Bergamo cerca il consenso di Moggi. La stessa interferenza è provata anche con riferimento alla designazione degli assistenti, come si desume dalla conversazione telefonica prog. 523, sempre del 9 febbraio 2005, ma in ora successiva a quelle sopra indicata, intervenuta tra F. e Bergamo. La conversazione, nella parte che qui rileva è del seguente tenore: Bergamo: . F.: . Bergamo: . F.: Bergamo: . F.: . Bergamo: . F.: . Per la partita Juventus-Udinese verranno poi designati gli assistenti Gemignani e Foschetti. La telefonata appena trascritta è illuminante perché dimostra: - che vi è una interferenza di Moggi nella scelta degli assistenti, che si manifesta con una esplicita indicazione di quelli da lui desiderati; - che la scelta degli assistenti non era frutto di un'autonoma scelta del designatore, ma era invece condizionata dalla richiesta di una delle squadre in competizione (e non è necessario attardarsi sulla rilevanza delle decisione degli assistenti); - che c'è una soggezione di Bergamo nei confronti di Moggi; il primo, infatti, pur cercando di manifestare formalmente una propria autonomia, alla fine comunque finisce per accontentare il Moggi, tanto che, non avendo potuto designare Ricci, mantiene la designazione di Gemignani (che comunque rientra nell'alternativa , ma gli affianca Foschetti che era uno dei due assistenti originariamente chiesti da Moggi. La Commissione ritiene ragionevole presumere che l'episodio sopra descritto, riferibile alla partita Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005 (oggetto di un successivo capo di incolpazione), non sia isolato; la naturalezza con la quale si svolge il colloquio tra Bergamo e Moggi, il fatto che sia stato il primo a chiamare il secondo, l'ora notturna in cui è avvenuta la chiamata, ed il successivo colloquio di Bergamo con la F., dal quale si rileva che la trattativa sulle designazioni, fa parte di una consuetudine, nota anche a quest'ultima tanto da non meravigliarla, sono tutti elementi che consentono di affermare con tranquillità che la condotta del Moggi, resa manifesta dalle intercettazioni, si inserisce in una abitualità della condotta (v. anche la partita Juventus – Lazio del 5 dicembre 2004, di cui al capo 7 di incolpazione). Altro elemento idoneo ad integrare la condotta indicata nel capo di incolpazione è da ravvisare nel comportamento tenuto dai due dirigenti della Juventus con riferimento al trattamento da riservare agli arbitri che si fossero manifestati ostili alla loro squadra. Tale comportamento si sviluppa in due modi distinti. Uno si concreta nel minacciare di far applicare sanzioni agi arbitri o nel richiederle direttamente al designatore. L'altro si concreta nel controllo di alcuni giornalisti al fine di tutelare la posizione degli arbitri ritenuti amici e, invece, di attaccare quella dei «non allineati». In proposito è da rilevare che per un arbitro l'essere costretto a saltare, per fini sanzionatori, una o più gare o essere destinato ad arbitrare una gara della categoria inferiore è circostanza non di poco conto; le conseguenze sono, infatti, nell'immediato, la perdita o la riduzione degli emolumenti che ammontano a cifre rilevanti, e, in prospettiva, il danno all'immagine idoneo a pregiudicare lo sviluppo della carriera. Quale sia l'atteggiamento dei dirigenti della Juventus è dimostrato da un brano della conversazione già citata (prog. 123), che, svoltasi nella convinzione di Moggi e Bergamo di poter parlare liberamente, è una delle più chiarificatrici dei metodi usati. A un certo punto, nel corso del colloquio relativo alla definizione delle griglie, Moggi, dopo che Bergamo manifesta di avere avuto l'intenzione di punire Tombolini tenendolo fermo per un turno perché a suo giudizio aveva sbagliato, dice: «Guarda, ora ti dico ... può darsi pure che io mi sbaglio, io pure c'ho della gente da tené sotto, no? Se tu, per esempio, non punisci Collina e Rosetti, gli altri sono tutti autorizzati ...»; e Bergamo risponde: « ... ma infatti io, Collina e Rosetti non ce li ho mica messi, eh ?» Questo brano di conversazione dimostra innanzi tutto, ancora una volta, la soggezione di Bergamo nei confronti di Moggi. Dimostra in secondo luogo che l'intenzione di punire non è legata al fatto che l'arbitro abbia diretto male, ma è invece conseguente, con riferimento a Tombolini, alla mancata osserva nza da parte di costui dell'input d atogli da Bergamo in relazione alla gara Lazio- Brescia, di cui si parlerà più avanti. Cosicché è lecito ritenere che la richiesta di «punire» Collina e Rosetti sia legata non ad errori da costoro commessi, ma piuttosto al fatto che essi non erano considerati dai dirigenti della Juventus come arbitri . È stata anche provata la sussistenza di minacce di interventi sanzionatori profferite dai dirigenti della Juventus direttamente nei confronti di un arbitro. La Commissione si riferisce all'episodio avvenuto dopo la partita Reggina- Juventus del 6 novembre 2004. Dell'episodio si parlerà diffusamente allorquando saranno trattati i capi di incolpazione ad esso relativi. Qui va richiamato solo il fatto che l'arbitro Paparesta non solo omise di fare cenno dell'episodio nel referto arbitrale, ma il giorno dopo telefonò a Moggi per avere un chiarimento. Questo comportamento, come del resto ha spiegato lo stesso Paparesta, ne ll'interrogatorio reso il 13 maggio 2006 al Nucleo operativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, dimostra uno stato di timore, almeno di questo arbitro, nei confronti della dirigenza della Juventus, percepita come capace di pregiudicare la sua carriera. Non assume poi rilievo che in effetti una punizione grave non vi fu, ma quel che interessa è che un arbitro, il quale aveva il diritto di reclamare delle scuse da Moggi e da Giraudo, tenne invece un atteggiamento, che definire remissivo sarebbe del tutto riduttivo. E che l'omessa denuncia del grave episodio trovasse ragione non soltanto nella pavidità di un singolo soggetto, ma anche nella «intoccabilità» dei dirigenti della Juventus, che giustificava la sensazione della esistenza di una loro possibilità di prevaricare il mondo arbitrale, è dimostrato dal fatto che a tale condotta si adeguarono tanto Lanese quanto Ingargiola (v. per i particolari di fatto la parte della motivazione relativa al capo di incolpazione ad essi relativo). Tale opera di prevaricazione si è manifestata p ure attraverso un uso distorto dei mezzi di comunicazione di massa, mercé la compiacenza di ben individuati soggetti, resisi disponibili nei confronti delle sollecitazioni loro rivolte dai dir igenti della Juventus, di minimizzare gli errori degli arbitri dai quali aveva tratto giovamento questa squadra o addirittura di non parlarne, e di valorizzare invece gli errori che avevano favorito la squadra avversaria o in genere le squadre concorrenti. I fatti sopra indicati sono pienamente provati da concorrenti elementi, fra cui alcune intercettazioni telefoniche, alle quali la Commissione rinvia, data la non contestabilità del significato del loro contenuto nel senso sopra indicato (v. in particolare le intercettazioni 15 novembre 2004 prog. 1616; 6 dicembre 2004 prog. 10159; 20 dicembre 2004 prog. 12819; 21 dicembre 2004 prog. 8846; 17 gennaio 2005 prog. 12547; 24 gennaio 2005 prog. 28723; 7 marzo 2005 prog. 1446). Gli atti posti in essere da Moggi e Giraudo, unitariamente considerati, integrano la condotta addebitata nel capo di incolpazione quale violazione dell'art. 6, c. 1, C.G.S., norma, questa, che configura un illecito a consumazione anticipata, giacché la soglia di punibilità viene arretrata al momento della realizzazione di una qualsiasi condotta diretta alla realizzazione di uno dei risultati tipicamente indicati (nella specie assicurazione di un vantaggio in classifica). È stato provato che le condotte accertate erano soggettivamente e oggettivamente dirette a interferire sulla terzietà della funzione arbitrale al fine di ottenere un trattamento preferenziale rispetto alle altre squadre e quindi, in definitiva, ad assicurarsi un vantaggio in classifica; e che, inoltre, avevano una capacità causale adeguata per il conseguimento del risultato sperato. I fatti sopra evidenziati, infatti, erano idonei a determinare una situazione di disparità tra la Juventus e le altre squadre, poiché, pur essendo provato che anche alcuna di queste ha posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di qualche gara, dal materiale sottoposto all'esame della Commissione risulta che solo la Juventus, nel corso del campionato 2004/2005, ha esercitato quella influenza costante e generalizzata sul settore arbitrale, idonea a minarne la terzietà nei modi di cui si è già detto. Giraudo e Moggi devono essere, quindi, dichiarati responsabili, con riferimento al capo 1 della incolpazione, dell'illecito di cui all'art, 6, c. 1, C.G.S., nel quale sono assorbite le violazioni di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., contestate in relazione alle condotte da loro poste in essere al fine di realizzare l'illecito di cui all'art. 6, c. 1 C.G.S.. Deve essere altresì riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui al successivo c. 6, perché le condotte stesse, tutte dirette al medesimo fine, hanno effettivamente determinato una situazione di vantaggio della Juventus rispetto alle altre squadre, che ha poi portato la stessa alla vittoria nel campionato. 4. Bergamo - Nessuna pronuncia può essere emessa nei confronti di Bergamo per essere venuta meno la giurisdizione di questo Collegio nei suoi confronti (v. Capitolo 1 della motivazione). Tuttavia, anche per i riflessi che ne derivano in ordine alla colpa presunta della Juventus di cui al secondo capo di incolpazione, deve essere affermato che la condotta posta in essere dal Bergamo, in perfetta sintonia con quella di Moggi e Giraudo, integra la realizzazione della fattispecie contestata, sotto il profilo della violazione dell'art. 6, c. 1, C.G.S., con l'aggravante di cui all'art. 6, c. 6. 5. Mazzini, Pairetto, Lanese e De Santis - La Commissione non ritiene che sia stata raggiunta la prova della responsabilità degli incolpati sopra indicati in ordine alla violazione dell’art. 6, c. 1, C.G.S.. Le condotte agli stessi attribuite non possono essere valutate in questa sede disciplinare nella prospettiva di un quadro associativo, come del resto ha tenuto a sottolineare la stessa Procura federale; è, invece, necessario verificare se le singole condotte poste in essere dai soggetti incolpati siano state connotate dal fine di arrecare un vantaggio in classifica alla Juventus, e se fossero idonee, sotto il profilo della efficienza causale, al raggiungimento dello scopo. La Commissione ritiene che non risulti sicuramente provato nessuno dei due profili. Dalle prove indicate dalla Procura federale risulta che Mazzini, Pairetto, Lanese e De Santis, perseguivano ciascuno fini propri, non importa se leciti o meno, non essendo consentito alla Commissione esprimere giudizi su fatti che non formano oggetto di contestazione, soltanto talvolta coincidenti con quelli della Juventus e quasi sempre in contrasto tra loro. Nelle conversazioni si parla di cordate di arbitri o di squadre legate all’uno o all’altro designatore, di arbitri o meno, ma non vi sono elementi che consentano di affermare, con certezza, che le condotte poste in essere dai soggetti incolpati fossero univocamente dirette, sotto il profilo soggettivo e della efficienza causale, a realizzare lo scopo di procurare alla Juventus un vantaggio in classifica. Se fosse stato provato che Pairetto, per effetto dei condizionamenti subiti, aveva provveduto ad alterare i risultati dei sorteggi al fine di procurare un vantaggio alla Juventus, si sarebbe potuto affermare che egli aveva realizzato la condotta punita dall’art. 6, c. 1, C.G.S.. Ma come già anticipato questa prova non è stata raggiunta. Lo stesso deve dirsi per gli altri, perché i comportamenti specifici loro addebitati, alcuni dei quali formano oggetto di differenti capi di incolpazione, non sono idonei a rendere identificabile un intento univoco in ordine allo scopo indicato nel capo di incolpazione (procurare un vantaggio alla Juventus). La Procura federale nell’atto di deferimento assume che in talune delle condotte attribuite agli incolpati è da ravvisare la violazione de ll’art. 1, c. 1, C.G.S.. In proposito la Commissione rileva che talune delle condotte ascritte agli incolpati a titolo di violazione dell’art. 1, c. 1, C.G.S., formano oggetto di altre incolpazioni e quindi saranno valutate nella sede propria. Per quanto concerne particolarmente Mazzini e De Santis, la Commissione rileva che la condotte residue, oggetto del capo che si sta esaminando, o hanno carattere di genericità o si basano su elementi che, in mancanza di riscontri certi, appaiono inidonee a sostenere un giudizio di colpevolezza. Per quanto concerne, invece, Pairetto e Lanese (Bergamo come detto non è più soggetto alla giurisdizione della Commissione) residuano specifiche condotte sicuramente inquadrabili nella previsione dell’art. 1, c. 1, C.G.S.. L’incontro di esponenti del mondo arbitrale (Lanese, Pairetto, Bergamo) con dirigenti di una squadra di calcio (Moggi e Giraudo), avvenuti, secondo quanto sostenuto da alcuni incolpati, al solo fine di parlare di proble mi relativi all’assetto della categoria, in previsione delle modifiche alla struttura del settore, e involgente inoltre le posizione che nel nuovo assetto avrebbero acquistato i soggetti interessati, è sicuramente comportamento censurabile sotto il profilo della correttezza, perché l’unico interesse che può muovere un dirigente di una squadra a partecipare ad un incontro avente un tale oggetto è quello di assicurarsi una strutturazione del settore che in prospettiva gli sia favorevole, mentre crea per gli appartenenti al settore arbitrale le premesse per un futuro debito di riconoscenza. Per quanto riguarda Pairetto e Lanese è inoltre condotta censurabile, sotto il profilo della violazione dei principi di correttezza e di probità, quella di avere chiesto ed ottenuto consistenti sconti, per sé o altri, per l’acquisto di autoveicoli del gruppo FIAT (fatti pacifici). Pairetto e Lanese devono essere quindi dichiarati responsabili della violazione dell’art. 1, c.1, C.G.S.. Mazzini e De Santis devono essere, invece, prosciolti dalla detta incolpazione. Incolpazione n. 2 1. La Procura federale ha deferito la Juventus F.C. S.p.a. per responsabilità diretta e presunta, ai sensi degli artt. 6, 9, c. 3, 2, c. 4, C.G.S. per quanto ascritto nel capo che precede ai suoi dirigenti con legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la predetta società. Con la aggravante di cui al c. 6 dell'art. 6, C.G.S. per la pluralità delle condotte poste in essere e per l'effettivo conseguimento del va ntaggio in classifica. 2. Sussiste la responsabilità diretta della Juventus in relazione alla violazione dell’art. 6, c. 1, con l’aggravante di cui al c. 6, di cui sono stati ritenuti responsabili i suoi dirigenti. La responsabilità è diretta perché Giraudo era pacificamente, all’epoca dei fatti il rappresentante legale della società. La responsabilità diretta sussiste anche in relazione ai comportamenti di Moggi, stante le risultanze di cui al foglio di censimento relativo al campionato 2004/2005, nel quale il predetto è indicato quale amministratore e direttore generale e risulta autorizzato ad assumere obbligazioni in nome e per conto della società ed a rappresentare quest’ultima secondo quanto previsto dall’art. 3 punto 4 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti. È esclusa la responsabilità presunta poiché gli incolpati estranei alla società sono stati prosciolti. Incolpazioni nn. 3-4-5-6 1. Per ciò che concerne la gara Reggina - Juventus del 6 novembre 2004, il Procuratore federale ha deferito alla CAF: - Luciano Moggi e Antonio Giraudo, all’epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale della Juventus F.C. S.p.a., il primo, Amministratore Delegato della Juventus F.C. S.p.a. e Consigliere federale, il secondo, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere tenuto, al termine della gara, una condotta aggressiva e intimidatoria nei confronti della terna arbitrale; - la società Juventus F.C. S.p.a., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che precede; - Gianluca Paparesta e Pietro Ingargiola, rispettivamente tesserato F.I.G.C. in qualità di arbitro effettivo CAN A e B, e tesserato F.I.G.C. in qualità di osservatore CAN A e B, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere omesso la segnalazione della condotta sopra descritta negli atti ufficiali di gara, omettendo, comunque, di assolvere ad un obbligo di rapporto derivante dalle rispettive funzioni; - Tullio Lanese, tesserato F.I.G.C. in qualità di Presidente dell’A.I.A., per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere avallato e consigliato il suddetto comportamento omissivo posto in essere dall’Ingargiola. 2. Secondo la prospettazione della Procura federale, al termine della gara Re ggina – Juventus si verificò un fatto di straordinaria gravità sotto il profilo disciplinare, provato nella sequenza cronologica dal contenuto dei contatti telefonici verificatisi, dopo la gara, fra Moggi, Lanese e Giraudo, da una parte, e fra Lanese e Ingargiola, dall’altra. Tale episodio evidenzierebbe, secondo il Procuratore federale, una grave condotta consistita nella omessa indicazione dell’accaduto nel rapporto ufficiale da parte dell’arbitro, con l’avallo, nell’immediatezza, dell’osservatore arbitrale Ingargiola e, successivamente, di Lanese, il quale discorre telefonicamente dell’occorso, dapprima con Ingargiola, invitandolo a non intromettersi nella questione, e successivamente con Luciano Moggi, riferendogli di essere a conoscenza del fatto e tranquillizzandolo in ordine alla mancata segnalazione dell’accaduto negli atti ufficiali. 3. I fatti, così come descritti nell’informativa del 19 aprile 2005 dei Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Roma (acquisita agli atti), non contestati dai soggetti deferiti, ed anzi confermati da Paparesta e dagli assistenti arbitrali Copelli e Di Mauro, con dichiarazioni concordanti rese nel corso dell’audizione presso il Nucleo Operativo dei C.C. di Roma, sono consistiti nell’ingresso nello spogliatoio arbitrale, al termine della gara Reggina – Juventus, da parte di Moggi e di Giraudo. Il primo, in particolare, alla presenza dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e dell’osservatore arbitrale Ingargiola, ha assunto un atteggiamento minaccioso, per tono e gestualità, nei confronti, tanto dell’assistente Copelli, quanto del collega Di Mauro e dell’arbitro Paparesta, me ntre Giraudo si rivolgeva con fare irriguardoso verso quest’ultimo. La circostanza trova ulteriore conferma nei colloqui telefonici intercorsi, dopo la conclusione della gara, tra Ingargiola e Lanese (conversazione delle ore 22,57 prog. 907, cui fa seguito quella delle 23,23 prog. 948), nel corso dei quali il primo riferisce al suo interlocutore dei fatti suddetti, con tono di incredulità che non lascia àdito ad alcun dubbio circa la genuinità della dichiarazione. Nello stesso ambito temporale, Moggi riferisce della propria condotta a terzi (prog. 137 dello ore 23,20 e prog. 140 delle ore 23,34), ritornando sull’argomento alcuni giorni dopo, nel corso di una conversazione telefonica con Lanese, nella quale quest’ultimo conferma di essere già a conoscenza degli accadimenti, per averglieli riferiti Ingargiola (prog. 2575 del 10 ottobre – rectius novembre – 2004), rassicurando l’interlocutore di aver debitamente istruito quest’ultimo di non riferire nulla dell’accaduto a chicchessia. Ad avviso di questa Commissione le condotte tenute dai soggetti deferiti, provate nella loro materialità, assumono rilevanza disciplinare sotto diversi profili e con differenti gradi di gravità. Da un primo punto di vista, il comportamento di Moggi e di Giraudo costituisce indubbia violazione dell’obbligo di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., risultando già di per sé censurabile il fatto che i dirigenti di una società si introducano al termine della gara negli spogliatoi degli ufficiali di gara; nel caso di specie, la violazione è ovviamente aggravata dal comportamento minaccioso ed oltraggioso nei confronti degli ufficiali stessi, che i dir igenti stessi hanno tenuto. Dall’affermazione della responsabilità dei suoi dirigenti discende la responsabilità diretta per tali condotte della società Juventus, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S.. Parimenti, deve affermarsi la violazione del suddetto obbligo da parte dell’arbitro Paparesta, anche in considerazione della funzione dal lui al momento ricoperta, per non avere riferito nei suoi atti ufficiali di gara degli accadimenti che lo hanno direttamente riguardato.Quanto ad Ingargiola, ritiene questa Commissione che egli sia incorso in responsabilità disciplinare perché, avendo comunque avuto percezione della gravità dei fatti ai quali aveva assistito all’interno dello spogliatoio arbitrale ed essendosi anche reso conto della necessità di informarne gli organismi federali, in ossequio al generalissimo obbligo di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., ha poi accolto l’invito ad astenersi dal farlo formulatogli da Lanese, con ciò violando da parte sua detto obbligo. Lanese, da parte sua, ha posto in essere una condotta antidoverosa ben più grave dal punto di vista disciplinare, tenuto conto anche del suo ruolo istituzionale, in quanto dapprima ha suggerito in termini perentori ad Ingargiola di non riferire le circostanza descrittegli, e poi ha a sua volta omesso di informarne gli organi di giustizia sportiva, con un comportamento che, alla luce del contenuto del colloquio telefonico successivamente intercorso con Moggi, appare univocamente finalizzato ad assicurare a quest’ultimo impunità per quanto fatto. Va quindi affermata la sua responsabilità per violazione dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. Incolpazioni nn. 7-8-9-10 1. La Procura federale ha deferito Luciano Moggi, tesserato della Juventus F.C. S.p.a. con la qualifica di Amministratore e Direttore Generale per la violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juve ntus - Lazio del 5 dicembre 2004 e Bologna - Juventus del 12 dicembre 2004 come descritto nella parte motiva; e dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alla gara Juventus - Udinese del 13 febbraio 2005, per aver posto in essere le condotte descritte nella parte motiva relativa a tale ultima gara. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere. Ha inoltre deferito: - Paolo Bergamo, tesserato F.I.G.C. con la qualifica di Commissario CAN A e B per violazione dell’art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver tentato di alterare lo svolgimento della gara Juventus - Udinese del 13 febbraio 2005, come descritto nella parte motiva relativa alla gara suddetta; - Massimo De Santis, tesserato F.I.G.C. con la qualifica di arbitro CAN, per violazione dell’art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver aderito al disegno di Moggi finalizzato all’alterazione dello svo lgimento della gara Bologna - Juventus del 12 dicembre 2004, attrave rso il ricorso alle ammonizioni di giocatori diffidati nella precedente gara Fiorentina - Bologna del 5 dicembre 2004, come descritto nella parte motiva relativa alla gara suddetta; - Juventus F.C. S.p.a. a titolo di responsabilità diretta e presunta ai sensi degli artt. 6, comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., per quanto ascritto nei capi 7, 8 e 9 al suo dirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la predetta società. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralità di condotte poste in essere. 2. Gara Juventus - Lazio del 5 dicembre 2004 - Nella parte motiva dell'atto di deferimento la Procura assume, in relazione alla gara in oggetto, che Moggi ha interferito con la sua condotta nella designazione degli assistenti dell'arbitro, ponendo quindi in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara. La Procura fa particolare riferimento ad un colloquio telefonico del 3 dicembre 2004, alle ore 11.53 (prog. 8771), dal quale si evince che Moggi conosceva, prima della comunicazione ufficiale il nome degli assistenti. Inoltre la Procura federale, nella parte della relazione dedicata al primo capo di incolpazione (pag. 27), osserva che la sera del 2 dicembre 2004 Moggi aveva incontrato a cena Bergamo, Pairetto e Giraudo, e poiché collega a questo incontro la sopra ricordata telefonata del 3 dicembre 2004 (prog. 8771), lascia intendere, se pure non esplicitamente, che la conoscenza dei nomi degli assistenti da parte del Moggi, anteriormente alla loro designazione ufficiale, dipendeva da un precedente accordo. La commissione ritiene che la condotta ascritta al Moggi vada qualificata come contraria ai principi di correttezza e lealtà sportiva, come del resto altre volte ha prospettato la Procura in questo stesso procedimento (v. partita Juventus - Udinese del 13 febbraio 2005, in questo stesso capo di incolpazione e partita Milan – Chievo del 20 aprile 2005, nel capo di incolpazione relativo a Galliani, Meani e Mazzei); poiché l'interferenza nelle designazione è una delle plurime condotte attraverso le quali Moggi ha realizzato l'illecito descritto nel primo capo di incolpazione, la commissione, riconosciuta la sussistenza della violazione dell'art. 1, c. 1, C.G.S., ne dichiara l'assorbimento nell'illecito del quale Moggi è stato già ritenuto responsabile. 3. Gara Fiorentina – Bologna del 5 dicembre 2004 - La Procura assume che la giornata di campionato, successiva a quella del 5 dicembre 2004, avrebbe visto la Juventus fronteggiare fuori casa il Bologna. L‘interesse di Moggi alla precedente sfida tra la Fiorentina e il Bologna concerneva i giocatori felsinei diffidati, la cui eventuale ammonizione, nel corso della gara con la squadra toscana, ne avrebbe comportato l’automatica squalifica per la successiva gara con la Juventus (gara, quest'ultima, di notevole rilevanza, in quanto la partita seguente avrebbe posto dinanzi la medesima Juventus al Milan; donde l’esigenza di indebolire l’organico della squadra del Bologna, per agevolare il conseguimento di un risultato pienamente positivo, tale da consentire di mantenere inalterato il vantaggio in classifica). Reputa questa Commissione che dal materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio non emerga, con sufficiente grado di certezza, la responsabilità del Moggi e del De Santis in ordine al compimento di atti integranti l’illecito sportivo loro contestato dalla Procura. La principale fonte di prova sul punto è costituita dall’intercettazione della conversazione telefonica che Moggi intrattiene in data 3 dicembre 2004 con tale SG (prog. 8790), nel corso della quale lo stesso,sospendendo momentaneamente tale conversazione senza riattaccare e quindi trasformando l’apparecchio telefonico sul quale sta conversando in microfono che consente di udirne la voce, intraprende un’ulteriore conversazione telefonica su un’utenza non intercettata con un interlocutore non identificabile, del quale non può percepirsi la voce. Dal contenuto delle frasi profferte dal Moggi, tuttavia, appare piuttosto evidente che detto interlocutore sia un arbitro (<…. oh, la peggiore che ti poteva toccà eh! >, dice il Moggi, con evidente riferimento al sorteggio arbitrale appena avvenuto - sono le ore 12,46 del venerdì - ed alla partita per la quale il suo interlocutore è stato designato, proseguendo poi suggerendogli: <… però tu fa la partita tua, regolare, eh ? .. no senza regalà niente a nessuno, con …. con tranquillità …>), al quale il dirigente juventino, dopo aver nominato il direttore di gara designato per la partita Juventus - Lazio (Dondarini), si rivolge con estrema famigliarità, illustrandogli quali siano i favori arbitrali che egli si auspica siano acconsentiti alla propria squadra nell’imminente giornata di campionato. In tale ottica Moggi, forse rassicurato dal fatto che sta conversando su di un’utenza ritenuta , formula chiaramente all’arbitro suo interlocutore le proprie richieste, <.. ma a me quello che mi serve è … è … è Fiorentina - Bologna, …….. in modo particolare …. apposta ! il minimo … eh … eh … quello mi serve in particolare e poi ehm …. ehm … mi serve …. ehm … il Milan, di avanzare ehm … ehm … nelle ammonizioni per far fare le diffide, insomma ! … Vabbè ! Tanto comunque ne parliamo stasera poi!>. Pur tuttavia, tale condotta di Moggi, sulla cui gravità dal punto di vista disciplinare non vi è ombra di dubbio, di per sé sola non appare in grado di integrare gli estremi dell’illecito sportivo, in quanto costituente solo il primo segmento di quella complessiva attività volta all’ alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara, ovvero al conseguimento di un vantaggio in classifica, non potendo apparire, se autonomamente apprezzata e considerata, idonea al conseguimento dello scopo. Occorrerebbe, cioè, dimostrare che anche il secondo segmento della condotta integrante gli estremi dell’illecito sportivo si sia realizzato, vale a dire che, in ipotesi, le richieste di Moggi siano (quanto meno) effettivamente pervenute a De Santis. La Commissione non reputa raggiunta la concludente prova di tale circostanza. Ed infatti, occorre escludere, pur nel dubbio, che l’interlocutore non identificato di Moggi nella suddetta conversazione telefonica sia il menzionato arbitro, posto che il dirigente della Juventus, facendo riferimento alla partita per la quale lo stesso è stato designato, sembra riferirsi ad una gara diversa da Fiorentina – Bologna, che sarebbe stata invece diretta da De Santis. In difetto di ulteriori prove sul punto, dunque, non può dirsi dimostrato in atti che lo stesso De Santis sia poi stato effettivamente raggiunto dalla richiesta di Moggi di sanzionare con l’ammonizione i calciatori del Bologna già diffidati, al fine di provocarne l’automatica squalifica per la successiva gara Bologna – Juve ntus. Né tale prova, a giudizio della Commissione, può positivamente trarsi per via deduttiva dalla circostanza che effettivamente De Santis abbia nel corso della gara ammonito due calciatori del Bologna diffidati, anche tenendo conto del fatto che, in base a quanto risulta dal rapporto dell’osservatore A.I.A. per detta gara, il direttore della stessa ha fatto corretto uso dei propri poteri sanzionatori, irrogando ammonizioni dovute (). Nessuna concludente dimostrazione è poi dato ricavare dall’ulteriore materiale probatorio in atti, ivi comprese le intercettazioni telefoniche specificamente indicate dalla Procura, che non possono che essere considerate meri indizi, in alcuni casi privi anche del requisito della concordanza, senza mai assurgere al rango di piena prova delle condotte ascritte ai soggetti deferiti, in difetto di seri riscontri probatori oggettivi, idonei a suffragare il convincimento del giudicante. Infine, nessun elemento di prova, neppure di carattere indiziario, può ricavarsi dalle intercettazioni telefoniche afferenti alle vicende legate alla gara Bologna - Juventus del 12 dicembre 2004, che sono relative a fatti non dedotti in giudizio, dovendosi precisare che nella prospettazione della Procura, di tale ultima gara si ipotizza alterato lo svolgimento in relazione agli accadimenti propri esclusivamente della precedente gara Fiorentina - Bologna. Occorre, dunque, procedere al proscioglimento di Moggi e di De Santis dagli addebiti di illecito sportivo formulati nei loro confronti. Nondimeno, come già accennato, la condotta nella fattispecie posta in essere da Moggi, peraltro sintomatica dell’abitudine dello stesso di intrattenere contatti telefonici su utenze no n intercettabili con direttori di gara, ai quali era evidentemente solito richiedere particolari arbitrali, va con decisione stigmatizzata, rappresentando l’ennesima conferma della antidoverosità del complessivo atteggiamento comportamentale del medesimo, già esaminata ai capi precedenti; tale condotta costituisce gravissima violazione del generale obbligo di lealtà, correttezza e probità sportiva, di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e va quindi proporzionalmente sanzionata. 4. Gara Juventus - Udinese del 13 febbraio 2005 - Con l’atto di deferimento la Procura assume che Moggi si è reso responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere interferito con l’attività del designatore Bergamo indicandogli i nomi degli arbitri da inserire ne lla prima griglia e facendogli espressa richiesta di assegnazione di specifici assistenti. La condotta è provata, come si è già detto esaminando l’incolpazione di cui al capo 1. La condotta integra violazione del principio di lealtà sportiva di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e rimane assorbita nel capo 1 di incolpazione, essendo una delle più condotte poste in essere da Moggi per realizzare l'illecito in quel capo contestato e in ordine al quale è stata affermata la sua responsabilità. Ricorre la responsabilità diretta della Juventus per la violazione dell’art. 1, c. 1, C.G.S. in ordine alla quale Moggi è stato ritenuto responsabile. Per Bergamo (incolpazione di cui al n. 8 dell’atto di deferimento) vale qua nto già detto in ordine al difetto di giurisdizione di questa Commissione). Capitolo III 1. Il Procuratore federale ha deferito alla CAF: a) in relazione alla gara Lazio – Brescia del 2 febbraio 2005: - Claudio Lotito, Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.a., per avere, in prima persona o tramite altri, avviato e coltivato contatti con il Presidente della F.I.G.C. Franco Carraro affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo e sull’arbitro designato per la gara, tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio derivante dall’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.; - Franco Carraro, nella qualità di Presidente della F.I.G.C., per avere esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo affinché questi a sua volta intervenisse nei confronti dell’arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la Lazio conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.; - Paolo Bergamo, nella qualità di designatore arbitrale, per avere esercitato pressioni sull’arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la Lazio conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara per il tramite di una direzione che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.; - Innocenzo Mazzini, nella qualità di Vice Presidente della F.I.G.C., per non aver adempiuto all’obbligo, che gli faceva capo in qualità di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, in violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S.; - S.S. Lazio S.p.a., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell‘art. 9, co mma 3, C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse. b) in relazione alla gara Chievo Verona - Lazio del 20 febbraio 2005: - Claudio Lotito, Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.a., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S.; - Innocenzo Mazzini, all’epoca dei fatti Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A e Gianluca Rocchi, arbitro della CAN A, perché con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, in violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.; - S.S. Lazio S.p.a., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, del C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse; - Cosimo Maria Ferri, all’epoca dei fatti componente delle Commiss ione Vertenze Economiche in seno alla F.I.G.C., per non aver adempiuto all’obbligo, che gli faceva capo in qualità di dirigente della F.I.G.C., di informare senza ind ugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, in violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S.; c) in relazione alla gara Lazio - Parma del 27 febbraio 2005: - Claudio Lotito, Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.a., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto, tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.a. conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore, in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.; - Innocenzo Mazzini, all’epoca dei fatti Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A e Domenico Messina, arbitro della CAN A, perché con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.; - S.S. Lazio S.p.a., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, co mma 3, C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse. d) in relazione alla gara Bologna - Lazio del 17 aprile 2005: - Claudio Lotito, Presidente del Consiglio di Gestione della S.S. Lazio S.p.a., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il Vice Presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini, affinché questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.; - Innocenzo Mazzini, all’epoca dei fatti Vice Presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A e Paolo Tagliavento, arbitro della CAN A, perché, con le rispettive condotte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.; - S.S. Lazio S.p.a., a titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S. Con l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S., a carico di Lotito, Bergamo, Pairetto e Mazzini, per la pluralità di condotte poste in essere. 2. Secondo la prospettazione della Procura federale, nell’ambito delle vicende di carattere politico che stavano interessando la F.I.G.C. fra la fine del 2004 e l’inizio del 2005, si sarebbe concretizzato un interve nto del Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito, presso i vertici federali - nei confronti dei quali egli avrebbe goduto di credito in funzione dell’appoggio agli stessi prestato nelle suddette vicende - per favorire una migliore posizione in classifica della propria squadra. Lotito, sempre secondo la Procura, avrebbe così intessuto pressanti e costanti rapporti con i rappresentanti dei suddetti vertici federali, ed in specie con il Presidente Carraro ed il Vicepresidente Mazzini, affinché questi esercitassero, a loro volta, pressioni sui designatori arbitrali. In particolare, secondo la tesi dell’organo requirente, tale iniziativa di Lotito avrebbe sortito l’effetto di provocare, alla vigilia della gara Lazio – Brescia del 2 febbraio 2005, un primo intervento diretto di Carraro presso il designatore arbitrale Bergamo in favore della Lazio, cui avrebbero poi fatto seguito nei mesi successivi, quale prosecuzione e sotto l’egida di tale primo intervento, ulteriori numerosi contatti di Mazzini, a ciò costantemente sollecitato da Lotito, non solo con i designatori arbitrali, ma con gli stessi direttori di gara. Nell’ottica di una siffatta prospettazione la Procura, dal punto di vista probatorio, valorizzando le fonti di convincimento propriamente riferibili al primo degli episodi contestati con l’atto di deferimento (come detto la gara Lazio – Brescia), cerca di raggiungere la conferma del suo assunto attribuendo una particolare valenza ermeneutica, sulla scorta di considerazioni anche di natura logica e presuntiva, alla particolarità del quadro dei rapporti di politica federale sopra delineati, nonché al contenuto delle dichiarazioni rese da Cosimo Maria Ferri in data 24 maggio 2006 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Tali riscontri, oltre che fonti di prova diretta ed indiretta, costituirebbero, sempre secondo la Procura, la chiave di lettura di tutte le ulteriori evidenze probatorie in atti, rappresentate da una cospicua serie di intercettazioni di colloqui telefonici fra Lotito e Mazzini e, occasiona lmente, fra quest’ultimo ed i designatori arbitrali, in particolare Bergamo. 3. Reputa tuttavia questa Commissione che un tale costrutto argomentativo non possa essere condiviso, sia per l’apparente inattendibilità delle dichiarazione di Ferri, che oltre ad essere in radice contestate da Lotito e dalla società Lazio non paiono trovare sufficienti riscontri oggettivi nelle ulteriori fonti di prova apportate al giudizio; sia perché l’efficacia causale del delineato quadro d’insieme sfugge alla possibilità di esame e di riscontri oggettivi da parte del giudicante, appalesandosi gli indicati elementi come frutto di considerazioni relative a fatti suppostamene veritieri, non suffragate da un accertamento probatorio sufficientemente significativo; sia, infine perché l’efficacia causale dell’intervento di Carraro sul designatore arbitrale (di cui si dirà da qui a breve) è messa in serio dubbio, oltre che dall’assenza di riscontri probatori oggettivi in ordine alla reiterazione di condotte analoghe poste in essere dall’ex Presidente federale, anche dallo stesso contenuto dell’atto di deferimento, che non annovera quest’ultimo fra i soggetti incolpati relativamente agli episodi riconducibili alle gare successive alla prima. Di talché, se con riguardo alla citata gara Lazio – Brescia emerge chiaramente dai riscontri probatori in atti la condotta illecita posta in essere da Carraro, non appare suffragata da seri elementi di convincimento l’illazione della Procura, secondo cui l’iniziale intervento del deferito avrebbe avuto una decisiva inferenza causale sui susseguenti comportamenti tenuti da Mazzini; dovendosi inoltre constatare la totale mancanza di riscontri probatori in ordine ai successivi postulati interventi di Mazzini tesso ui designatori e/o direttamente sui direttori di gara. Nondimeno, la complessiva condotta dell’ex Vicepresidente federale e di Lotito, che hanno intrattenuto una sequenza di colloqui telefonici censurabili (a parte ogni considerazione sulla forma) per la sostanza ed i contenuti, appare valutabile in termini di violazione del generalissimo obbligo imposto ai tesserati dall’art. 1, comma 1, C.G.S. 4. Venendo, quindi, alla disamina delle circostanze di fatto riconducibili alla gara Lazio - Brescia, non può non va lorizzarsi, in chiave probatoria, il colloquio telefonico intercorso alla vigilia della stessa fra Carraro ed il designatore arbitrale Bergamo (prog. 23518), nel corso del quale il primo sollecita al secondo un intervento in favore della S.S. Lazio. Il contenuto di tale conversazione, peraltro, deve essere letto ed interpretato anche alla luce di quello intrattenuto dai medesimi interlocutori il giorno successivo alla disputa della gara (prog. 23785), nel corso del quale il medesimo Carraro, dopo aver richiamato Bergamo per il mancato rispetto da parte dell’arbitro Tombolini delle indicazioni fornitegli (il direttore di gara non avrebbe in ipotesi concesso un calcio di rigore a favore della Lazio), ribadisce le proprie richieste di attenzione per la società romana, con frasi ed argomenti che, se per ciò che concerne il primo segmento del colloquio potrebbero evocare semplici istanze volte a scongiurare la commissione di errori arbitrali in danno della Lazio, assumono nella seconda parte toni di vera e propria richiesta di trattamento di favore per tale società, laddove alla considerazione che la domenica successiva essa sarà impegnata in trasferta con il Milan, in una gara definita , fa seguito l’invito, che per tono della frase profferta e autorevolezza del soggetto da cui essa proviene potrebbe finanche definirsi ordine, o quanto meno raccomandazione, ad usare un occhio di riguardo per la Lazio, alla quale, per gli incontri futuri, <…poi però bisogna dargli una mano perché…>. Utili argomenti per la valorizzazione probatoria di tali colloqui e per la comprensione delle finalità che col proprio intervento Carraro intendesse nel caso di specie perseguire, possono indirettamente ricava rsi dalla comparazione di essi con altri intercorsi fra i medesimi interlocutori (prog. 4896 del 21 novembre 2004 e prog. 32727 del 6 marzo 2005), nel corso dei quali Carraro raccomanda al Bergamo direzioni di gara eque da parte degli arbitri designati (< … mi raccomando che non aiuti la Juventus per carità di Dio …>: con riferimento a Inter - Juventus del 28 novembre 2004, arbitro Rodomonti), ovvero si lamenta con lo stesso per il compimento di errori arbitrali che aveva raccomandato di scongiurare (< … le dico mi raccomando … se c’è un dubbio per carità che il dubbio non sia a favore della Juventus, dopo di che succede …. gli dà quel rigore>: con riferimento a Roma – Juventus del 5 marzo 2006, arbitro Racalbuto). Significativa, sempre in chiave probatoria si rivela inoltre la considerazione svolta da Bergamo nella citata telefonata di lamentela di Carraro, ove il primo rassicura il secondo circa il fatto che i suoi inviti saranno per il futuro accolti, rispondendogli: <…no, no, recuperiamo, recuperiamo, ieri, ieri non è riuscita bene e chi ha sbagliato paga, però certo non mi compensa di quello che dovevo fare le dico la verità però…>; frase, quest’ultima, che completa quella profferta in precedenza, sempre del corso del medesimo colloquio telefonico, dallo stesso Bergamo, a tenore della quale, e sempre in riferimento alla mancata concessione del calcio di rigore a favore della Lazio, . Il iferimento alla persona che ha commesso l’errore è evidentemente diretto all’arbitro Tombolini, il quale alla vigilia della gara Lazio – Brescia era stato opportunamente istruito dallo stesso Bergamo, che dopo aver ricevuto la telefonata di Carraro, si era affrettato a contattare il direttore di gara designato (prog. 23571, contenente la raccomandazione di mettersi ), potendosi chiaramente apprezzare da tale colloquio, oltre che da quello immediatamente successivo alla gara (prog. 23737), nel corso del quale Bergamo richiama pesantemente Tombolini per la mancata concessione di un rigore, l’accoglimento da parte del designatore arbitrale dell’invito rivoltogli da Carraro al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara: donde l’efficacia causale di tale intervento sui successivi comportamenti di Bergamo. Significativa al riguardo appare l’ingiustificata veemenza con la quale Bergamo redarguisce Tombolini per la mancata concessione della massima punizione in favore della Lazio, a seguito della commissione di un fallo, a suo dire di assoluta evidenza, laddove, in contrario senso, dal rapporto di gara dell’osservatore arbitrale A.I.A., assunto agli atti di giudizio, risulta che . Essendosi trattato, quindi, di un fallo dubbio, le vigorose proteste di Bergamo assumono un connotato particolare, non potendosi spiegare, se non con il rammarico derivante dalla mancata esecuzione di precise indicazioni fornite al direttore di gara, lo stato d’animo di Bergamo stesso, che apostrofa Tombolini con pesanti affermazioni, accusandolo di avere . Significativa, per altro verso, è pure l’affermazione di Bergamo rivolta a Tombolini , che sta evidentemente a testimoniare di come il designatore si rammarichi per non aver l’arbitro colto una buona occasione per indirizzare nel senso da lui patrocinato l’esito del confronto. L’accoglimento da parte di Bergamo della richiesta formulatagli da Carraro di favorire la Lazio, risulta poi in modo evidente dal colloquio da lui intrattenuto in data 8 febbraio 2006 con Mazzini (prog. 172), nel corso del quale l’ex designatore conferma all’interlocutore di essere stato contattato da Carraro e di aver conseguentemente dato istruzioni a Tombolini in ordine alla conduzione della gara, ribadendo che quest’ultimo . Dalle evidenze probatorie in atti, inoltre, risulta come l’intervento su Bergamo da parte di Carraro fosse stato sollecitato a quest’ultimo direttamente da Claudio Lotito, il quale successivamente alla gara in esame si premura di appurare da Innocenzo Mazzini, ex Vicepresidente federale, se Carraro fosse effettivamente intervenuto presso i designatori arbitrali per perorare la causa della sua società. Significativi al riguardo appaiono i colloqui telefonici intercorsi: (i) fra Mazzini e Pairetto in data 7 febbraio 2005 (prog. 412), nel corso del quale il primo cerca di appurare, per riferirne a Lotito, se Carraro abbia personalmente contattato il secondo per sensibilizzarlo sulla questione Lazio, ottenendone risposta negativa; (ii) fra Mazzini e Lotito sempre in data 7 febbraio 2005 (prog.418),durante il quale quest’ultimo chiede pressantemente al proprio interlocutore notizie circa l’intervento di Carraro presso i designatori a seguito della richiesta in tal senso formulata all’ex Presidente federale; (iii) fra Mazzini e Bergamo in data 8 febbraio 2005 (prog. 172), che fornisce conferma, da un lato dell’iniziativa assunta da Lotito presso Carraro per sensibilizzarlo sulla posizione della Lazio ( e ), dall’altro del successivo intervento di Carraro presso Bergamo () e degli effetti che da tale intervento sono scaturiti (); (iiii) fra Mazzini e Lotito in data 8 febbraio 2005 (prog. 833), nel corso del quale il primo rassicura il secondo in ordine all’avvenuto intervento di Carraro su Bergamo ( afferma Mazzini; chiede Lotito; , replica Mazzini, aggiungendo poi che si è trattato di effettuato su que llo dei due designatori ). D’altro canto, la circostanza dell’intervento di Lotito presso Carraro è stata confermata nel corso dell’interrogatorio dallo stesso reso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ancorché a tale iniziativa egli abbia attribuito un carattere di mera doglianza in relazione a pretesi torti arbitrali subiti in precedenza dalla Lazio. Peraltro nel corso di tale interrogatorio Lotito conferma che, quando nel corso del succitato colloquio telefonico del 7 febbraio 2005 (prog. 418) richiede insistentemente a Mazzini se intende appurare se, a seguito del suo intervento presso Carraro questi abbia poi contattato Bergamo, aggiungendo che anche il al quale Adriano Galliani gli avrebbe consigliato di rivolgersi è Carraro. Quanto poi ad Innocenzo Mazzini, questi risulta dagli atti del giudizio intervenuto nella sequenza fattuale relativa alla gara Lazio – Brescia solo successivamente all’iniziativa intrapresa da Lotito presso Carraro e a quella di questi nei confronti di Bergamo, assumendo nella complessiva vicenda un ruolo marginale, di mero mandatario di Lotito, da questi incaricato di verificare l’effettivo intervento pro Lazio di Carraro presso i designatori arbitrali. Ciò nondimeno, sussiste indubitabilmente la prova in ordine alla perfetta conoscenza da parte del Mazzini dei fatti, posti in essere da Lotito, da Carraro e da Bergamo costituenti illecito sportivo, e dunque della conseguente inottemperanza da parte di Mazzini medesimo al dovere previsto dall’art. 6, comma 7, C.G.S. 5. Da quanto fin qui esposto, discende la responsabilità per illecito sportivo, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., di Claudio Lotito e Franco Carraro (non essendo soggetto al presente giudizio, come in premessa chiarito, Paolo Bergamo), i quali, con le rispettive condotte sopra descritte, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara in Lazio– Brescia del 2 febbraio 2005, nonché quella per violazione del dovere di informazione, di cui all’art. 6, comma 7, C.G.S., a carico di Innocenzo Mazzini. Inoltre, dalle condotte rispettivamente ascritte a Lotito e a Carraro discende la responsabilità diretta e presunta della S.S. Lazio S.p.a., ai sensi degli artt 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S. 6. Viceversa, per quanto concerne gli episodi relativi alle gare Chievo Verona - Lazio del 20 febbraio 2005, Lazio - Parma del 27 febbraio 2005 e Bologna - La zio del 17 aprile 2005, non può ritenersi sussistente la prova (oltre ogni ragionevole dubbio) del compimento, da parte dei soggetti deferiti, di atti costituenti illecito sportivo, giusta la disposizione dell’art. 6, comma 1, C.G.S. 7. In particolare, qua nto al primo episodio (gara Chievo Verona – Lazio), dai colloqui telefonici intercorsi fra Innocenzo Mazzini, Claudio Lotito e Cosimo Maria Ferri nel periodo antecedente ed immediatamente successivo alla gara, non può dirsi emergere con sufficiente grado di chiarezza il compimento di atti diretti all’alterazione dello svolgimento o del risultato della gara, anche in considerazione del fatto che non vi è traccia della prova del successivo intervento di Mazzini presso i designatori arbitrali e soprattutto di questi presso l’arbitro Gianluca Rocchi, designato per l’incontro. Ciò nondimeno, dai colloqui telefonici indicati nell’atto di deferimento (in particolare dal colloquio telefonico dell’8 febbraio 2005 - prog. 172) emerge una patente violazione, da parte dei soli Lotito e Mazzini, del generalissimo dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., cui si è reso partecipe anche Bergamo (ormai non più soggetto al presente giudizio), dovendosi al contrario prosciogliere da ogni addebito gli altri soggetti deferiti in relazione alla gara in esame. Delle condotte tenute dal proprio Presidente e dai terzi, che hanno agito nel suo interesse, risponde anche la S.S. Lazio S.p.a, a titolo, rispettivamente, di responsabilità diretta e di responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 9, comma 3, C.G.S. 8. Le considerazioni sopra svolte valgono anche in relazione alla gara Lazio - Parma del 27 febbraio 2005, per la quale manca la prova in ordine al presunto intervento di Mazzini presso i designatori arbitrali ed a quello conseguente di questi presso l’arbitro Domenico Messina, designato per l’incontro, mentre la violazione del generalissimo obbligo di lealtà, correttezza e probità da parte di Mazzini e di Lotito eme rge dal colloquio telefonico fra loro intercorso in data 21 febbraio 2005 (prog. 2338), colloquio che va posto in stretta correlazione con quelli precedenti e successivi fra i medesimi interlocutori, in una visione prospettica e d’insieme delle condotte dagli stessi tenute, in palese contrasto particolarmente del dovere di lealtà sportiva. Anche nella fattispecie, delle condotte tenute dal suo Presidente e da Mazzini risponde anche la S.S. Lazio, al doppio titolo di responsabilità diretta e presunta, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 9, comma 3, C.G.S. Vanno, invece, prosciolti da ogni addebito gli altri soggetti deferiti in relazione alla gara in esame. 9. Per ciò che concerne, infine, la gara Bologna - Lazio, in assenza anche qui di elementi probatori atti a dimostrare il compimento di comportamenti integranti gli estremi dell’illecito sportivo da parte dei soggetti deferiti, in particolare per ciò che concerne i designatori arbitrali ed il direttore di gara, Paolo Tagliavento, la violazione dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., da parte sempre di Mazzini e di Lotito, può evincersi dal colloquio telefonico intercettato in data 12 aprile 2005 (prog. 9322), anch’esso, come il precedente, da porsi in correlazione con i restanti, ove nella fattispecie il contrasto dei doveri di lealtà sportiva emerge dalla richiesta di aiuto formulata da Lotito a Mazzini, al fine di ottenere un trattamento arbitrale favorevole, a discapito della società facente capo ad un soggetto ritenuto da Lotito un proprio avversario politico. Anche nella fattispecie, delle condotte tenute dal suo Presidente e dal Mazzini risponde anche la S.S. Lazio, al doppio titolo di responsabilità diretta e di responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 2, comma 4 e 9, comma 3, C.G.S., mentre invece vanno prosciolti da ogni addebito gli altri soggetti deferiti. 10. Poiché, infine, i soggetti deferiti sono chiamati a rispondere del compimento di un solo illecito sportivo, non ricorre l’aggravante di cui all’art. 6, comma 6, C.G.S. Capitolo IV 1. Per quel che concerne la Fiorentina, nell’atto di deferimento si espone: - che, , la dirigenza di tale società aveva, in tutti i modi, cercato di contrapporsi alle posizioni assunte, di volta in volta, dalla Juventus e dal Milan nel tentativo di costituire un altro polo, di analoga rilevanza e peso economico, che potesse contrapporsi a quello rappresentato da tali società; - che detta strategia non era stata priva di conseguenze per la Fiorentina, la quale era stata penalizzata da una serie di arbitraggi sfavorevoli, l’ultimo dei quali durante la partita con il Messina svoltasi il 17 aprile 2005, in occasione della quale la Fiorentina, che stava conducendo per 1 a 0, si era vista raggiungere dal Messina grazie ad un recupero di ben sei minuti accordato dal direttore di gara (Nucini), il quale aveva, per giunta, espulso un calciatore della Fiorentina per le proprio contro un recupero di tale entità; - che, in conseguenza di ciò, la posizione in classifica della Fiorentina, a pochi giorni dalla fine del campionato, era divenuta assai precaria e tale da far apparire il pericolo di una sua retrocessione; - che Diego e Andrea Della Valle – rispettivamente, presidente onorario (nonché socio di riferimento) e presidente della società calcistica Fiorentina – persuasi, data l’ostilità che essi avvertivano nei loro confronti, che la loro Società non sarebbe riuscita con i propri mezzi ad evitare la retrocessione, avevano cercato di reagire, utilizzando, anche per il tramite dell’amministratore delegato Sandro Mencucci, ogni possibile contatto con i vertici federali, i designatori arbitrali e i dirigenti di altre società. Questa linea di condotta si sarebbe manifestata, in particolare, in relazione alle partite: Bologna – Fiorentina, del 24 aprile 2005; Chievo – Fiorentina, dell’8 maggio 2005; Fiorentina – Atalanta, del 15 maggio 2005; Lazio – Fiorentina, 22 maggio 2005; Lecce – Parma, 29 maggio 2005. 1.1. L’attivarsi, nel periodo sopra indicato, dei dirigenti della Fiorentina presso i vertici federali trova positivo riscontro, in particolare, in due telefonate del 21 aprile 2005 (prog. 10435 e 10438) fatte da Andrea Della Valle e da Sandro Mencucci al vice-presidente della F.I.G.C., Innocenzo Mazzini. Sia l’uno che l’altro fanno esplicito riferimento all’arbitraggio della partita con il Messina, stigmatizzandolo severamente, e sollecitano un onde evitare la retrocessione. Il Mazzini cerca di rassicurarli ma li avverte, sia pure in modo velato, che ciò avrebbe richiesto una modifica dell’atteggiamento fino a quel momento tenuto. Non scende tuttavia in particolari, precisando che di quelle cose non si poteva parlare per telefono, e li consiglia di avere un incontro con il designatore Paolo Bergamo (prog. 10438). 2. Secondo quel che si afferma nell’atto di deferimento (pp. 68-71), le risultanze investigative consentirebbero di ravvisare profili di rilevanza disciplinare in relazione all’art. 6, primo e secondo comma, C.G.S. già con riferimento alla gara di campionato con il Bologna del 24 aprile 2005, terminata con un risultato di parità (0 a 0), precisando: a) che i fratelli Della Valle e il Mencucci avevano avviato e coltivato contatti con il vice-presidente federale Mazzini e il designatore arbitrale Bergamo, diretti ad ottenere un vantaggio per la società Fiorentina conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole a tale società e di una direzione di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore; b) che il Mazzini si era reso parte attiva e protagonista nella instaurazione e nel successivo consolidamento dei contatti tra la Fiorentina e il designatore arbitrale; c) che quest’ultimo, venendo meno ai doveri di riservatezza e imparzialità inerenti alla funzione esercitata, si era reso disponibile ad assecondare la richiesta di designare un arbitro favorevole alla Fiorentina e disponibile ad una condotta di gara atta a concretizzare tale atteggiamento; d) che l’arbitro poi designato, Paolo Bertini, si era conformato alle direttive ricevute tendenti a garantire un arbitraggio di favore alla Fiorentina e, se possibile, la sua vittoria. Di qui la richiesta di affermare la responsabilità dei soggetti sopra indicati; e, conseguentemente, della società Fiorentina, a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta, con riferimento alla condotta tenuta dai suoi dirigenti sopra indicati alla lettera a) (art. 2, commi 3 e 4; art. 6, commi, 2, 3 e 4, C.G.S.), nonché di responsabilità presunta, in relazione alla condotta tenuta dai soggetti sopra indicati alle lettere b), c), d). Queste conclusioni, ad avviso del requirente, sarebbero giustificate dalle risultanze di due conversazioni telefoniche intercorse tra il Mazzini e il Mencucci il 22 e il 25 aprile 2005, nell’imminenza e subito dopo la gara in esame. 2.1. Premesso che questa Commissione, per le ragioni già esposte non può pronunciarsi in ordine all’eventuale responsabilità del Bergamo, nei cui confronti ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, si osserva quanto segue. La rilevanza probatoria della prima telefonata (prog. 10644) andrebbe ravvisata nel fatto che il Mazzini, dopo avere appreso dal Mencucci che quale arbitro era stato designato il Bertini, aveva sottolineato che si trattava di e, pur riconoscendo che in passato il suo comportamento non sempre era stato favorevole a tale società, quella poteva essere l’occasione per cambiare. Nell’altra telefonata il Mazzini esordisce in tono scherzoso dicendo che l’Ufficio Indagini stava cercando i dirigenti viola; quindi prosegue affermando che l’ultimo quarto d’ora della partita era stato (s’intende a favore della Fiorentina) e che il clima sembrava . Il Mencucci sembra concordare con quest’ultima valutazione. Occorre tuttavia considerare che la relazione dell’osservatore arbitrale non ha evidenziato alcuna anomalia nell’andamento della partita e nel comportamento dell’arbitro; ed il colloquio di si conclude con la seguente valutazione: . Il che spiega perché il punteggio attribuito sia stato elevato (8,50). Si consideri, poi, che la data della partita risale ad un’epoca (24 aprile 2005) in cui, stando alla ricostruzione contenuta nell’atto di deferimento, un’ intesa tra i fratelli Della Valle e il polo fino a quel momento avversato non era stata ancora raggiunta: le telefonate con Moggi sono infatti successive, e neppure l’incontro con Bergamo si era ancora verificato. Né minor rilievo assume la circostanza che il Mazzini (il quale, secondo la tesi sostenuta dalla Procura federale, avrebbe assunto il ruolo di fra il gruppo dirigente della società viola e il designatore arbitrale) avesse appreso solo dal Mencucci, e nell’imminenza della partita, il nominativo dell’arbitro designato. Come pure l’assenza del benché minimo elemento comprovante l’esistenza di qualsivoglia contatto, prima della partita, tra il designatore arbitrale e il Bertini. Appare quindi evidente che dalle surriferite due telefonate non possono trarsi elementi in grado di suffragare, con ragionevole certezza, i fatti addebitati in ordine sia al comportamento dell’arbitro che degli altri incolpati. E a non diverse conclusioni deve pervenirsicon riguardo all’ulteriore telefonata (n. 5092 del 28 novembre 2004) addotta dalla Procura federale a suffragio della propria ipotesi accusatoria, dal momento che la conversazione intercettata è del tutto priva di riferimenti specifici ai fatti posti a fondamento delle incolpazioni relative alla partita in esame. 3. Comportamenti analoghi a quelli sopra descritti nel § 2 sarebbero ravvisabili, secondo l’Autorità requirente, nella vicenda relativa alla partita Fiorentina-Atalanta del 15 maggio 2005 conclusasi con il punteggio di 0 a 0. Si addebita infatti: a) ai fratelli Della Valle e al Mencucci, di aver avviato e coltivato contatti con il vice-presidente federale Mazzini ed altri soggetti, tra i quali il designatore arbitrale Bergamo, diretti a ottenere un vantaggio per la società Fiorentina conseguente alla alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara, per il tramite della designazione di un arbitro favorevole a tale società e di una direzione di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore; b) al Mazzini di essersi reso parte attiva e protagonista nella instaurazione e nel successivo consolidamento dei contatti con il designatore arbitrale Bergamo; c) a quest’ultimo di essersi reso disponib ile a tali contatti, non ostante i particolari doveri di riservatezza, autonomia e imparzialità connessi alla funzione esercitata; d) all’arbitro, designato nella persona di Pasquale Rodomonti, di essersi conformato alle indicazioni e alle direttive specifiche ricevute circa il comportamento da tenere nel corso della propria direzione di gara tendenti, in particolare a garantire un arbitraggio di favore alla Fiorentina e, se possibile, la sua vittoria (atto di deferimento, pp. 76- 79). Questi comportamenti giustificherebbero, a giudizio della Procura, l’affermazione della responsabilità dei soggetti sopra indicati ai sensi dell’art. 6, primo e secondo comma, C.G.S. E, conseguentemente, della società Fiorentina, a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta, con riferimento alla condotta tenuta dai propri dirigenti indicati alla lettera a) del presente paragrafo (art. 2, commi 3 e 4; art. 6, commi 2, 3 e 4, C.G.S.), nonché di responsabilità presunta, in relazione alla condotta tenuta dai soggetti sopra menzionati alle lettere b), c), d). Gli elementi di prova sono tratti questa volta dalle intercettazioni riguardanti le conversazioni telefoniche intercorse: a) il 13 maggio 2005 (prog. 8783), tra il Mencucci e il Mazzini; b) il 15 maggio 2005, ore 12:21’ (prog. 46185), tra il Bergamo e la signora Maria Grazia Fazi, segretaria della C.A.N. – Commissione Arbitri nazionali; c) il 18 maggio 2005, ore 15:53’ e 16:13’ (prog. 2902, 2908), tra Diego Della Valle e Luciano Moggi. Le telefonate del 13 e del 15 maggio (entrambe anteriori allo svolgimento della partita) evidenzierebbero elementi sufficienti per ritenere che (atto di deferimento, p. 76). La prima, tuttavia, non contiene alcun riferimento esplicito alla designazione arbitrale, concretatasi, come si è anticipato, nella persona del Rodomonti. Le uniche battute che sembrano alludere implicitamente alla soluzione di tale problema, contengono commenti che lascerebbero pensare, piuttosto, ad una designazione sfavorevole o, comunque, di non sicuro affidamento (Mencucci: <…però ci vogliono male, eh?>; Mazzini: ; Menc ucci: ). Tale impressione è avvalorata dalla seconda telefonata, intervenuta tra il Bergamo e la Fazi. Quest’ultima, per il ruolo ricoperto, aveva certamente una profonda conoscenza del mondo arbitrale e, da quel che è dato ricavare dal contenuto complessivo della conversazione, aveva rapporti di grande confidenza con il Bergamo. E’ pertanto assai significativo che, dopo aver appreso da lui che sarebbe stato Rodomonti ad arbitrare la partita, abbia esclamato: . Non meno rilevante è, poi, che la condotta di gara dell’arbitro non abbia dato luogo a rilievi di sorta e sia stato oggetto di un apprezzamento oltremodo positivo da parte dell’osservatore arbitrale: . Come pure che, sempre secondo l’osservatore arbitrale, la gara sia stata e non abbia offerto , essendosi mantenuta . Tutto ciò lascia intendere che determinati, per l’esito della partita, siano state, piuttosto, le prestazioni dei contendenti, come del resto si riconosce nello stesso atto di deferimento, che qualifica come la prova della Fiorent ina. Ma, per quanto si è detto, non vi sono elementi per ritenere, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore federale, che tale prova avrebbe l’appoggio arbitrale. Le due telefonate con Moggi non aggiungono, per quanto concerne la partita in esame, nulla di significativo, posto che da esse (e specialmente dalla prima) si trae la conferma del ruolo decisivo che il comportamento delle parti ha avuto ai fini della determinazione del risultato. Deve pertanto concludersi, anche con riferime nto alla partita in esame, che gli elementi acquisiti non consentono di affermare la responsabilità dei deferiti per le incolpazioni loro rispettivamente ascritte. 4. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi per la gara Chievo – Fiorentina, disputata l’8 maggio 2005 e conclusasi con la vittoria della Fiorentina per 2 a 1. Nell’atto di deferimento si assume che il quadro probatorio consentirebbe di ravvisare - secondo lo schema delineato in precedenza - nella condotta dei fratelli Della Valle, del Mencucci, del Mazzini, del Bergamo e del Dondarini il compimento di quegli atti che l’art. 6, primo comma, C.G.S. prevede quali elementi costitutivi dell’illecito sportivo, per aver instaurato e consolidato rapporti diretti a conseguire la designazione di un arbitro favorevole alla Fiorentina e pertanto disposto a farle ottenere un vantaggio mediante l’alterazione del risultato della gara o del suo svolgimento. In relazione a tali illeciti la società Fiorentina è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, nonché a titolo di responsabilità presunta, ai sensi degli artt. 2, terzo e quarto comma, 6, secondo, terzo e quarto comma, e 9, terzo comma, C.G.S., richiamato dall’art. 6, quarto comma, dello stesso Codice. A tale riguardo si pone in evidenza che: - nei giorni immediatamente precedenti la gara si era registrato un deciso infittirsi dell’opera svolta dal vice presidente Mazzini in favore della Fiorentina, nella consapevolezza che la gara fosse decisiva per le sorti della squadra viola e che per poter pilotare la designazione dell’arbitro a favore di tale società fosse indispensabile che i fratelli Della Valle serrassero i propri contatti con il designatore Bergamo, dapprima con un contatto telefonico e successivamente con un incontro di persona; - il risultato di questo progetto era contenuto nella conversazione telefonica intercorsa, il 2 maggio 2005, alle ore 21:13 – prog. 2446 tra il Bergamo e il patron della Fiorentina Diego Della Valle, con il preciso fine di , nei confronti del designatore arbitrale il della dirigenza viola resasi disponibile a sostenere il mantenimento del sistema di designazione arbitrali in essere anche per la stagione sportiva 2005/06; - Mazzini si era attivato nei confronti dei Della Valle facendo intendere che il loro silenzio avrebbe potuto avere per essi esiti negativi e che, pertanto, se volevano ottenere la designazione di un arbitro ben disposto nei loro confronti dovevano assolutamente fare almeno una telefonata di richiamo al Bergamo proprio nell’imminenza del sorteggio degli arbitri per la domenica successiva; vengono richiamate, a tale proposito, le conversazioni telefoniche intercorse tra Mazzini e Mencucci (ore 11.11 del 4 maggio 2005 – prog. 12245) e tra Andrea Della Valle e Mazzini (ore 17.29 del 4 maggio 2005 – prog. 12295). - grazie alla pressante iniziativa di Mazzini era ottenuta la designazione dell’arbitro Dondarini della quale il Mazzini metteva al corrente il Mencucci (conversazione telefonica del 5 maggio 2005 ore 13:26 – prog. 12528) rivendicando per sé il merito della vittoria della Fiorentina e l’apporto determinante dell’arbitro Dondarini che, in effetti, nei minuti di recupero del secondo tempo aveva negato al Chievo un evidente fallo da rigore commesso sul calciatore veronese Cossato (conversazione telefonica dell’8 maggio 2005 ore 16:59 – prog. 12779); - la parzialità dell’arbitraggio del Dondarini aveva trovato conferma in alcuni articoli di stampa e nella conversazione telefonica intercorsa tra il presidente dell’A.I.A. Tullio Lanese ed il giornalista AC ( 8 maggio 2005 ore 23.33 – prog. 102855), nella quale si era lasciato chiaramente intendere che la designazione del Dondarini (definito il ) era stata pilotata in favore della Fiorentina fornendo in tal senso all’interlocutore alcuni particolari che, tenuto conto dell’autorevolezza della fonte, lasciavano intendere il modo con cui gli arbitri venivano per favorire una delle due squadre in campo. Ciò premesso, osserva la CAF che come elemento di prova finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione tra i fratelli Della Valle ed il designatore Bergamo, per quanto rilevato nell’atto di deferimento, riveste importanza la conversazione telefonica (2 maggio 2005 delle ore 21.13 -prog. 2446), intercorsa tra il Bergamo e Diego Della Valle il quale, facendo un riferimento a precedenti colloqui da lui intrattenuti con il Mazzini segnalava l’esigenza di un colloquio con il Bergamo così affermando <… volevamo prenderci un caffè, parlare anche un po’ mi serve anche per capire no, come vede certe come aspetta lei il futuro del calcio i prossimi anni e poi noi dobbiamo anche in questo senso con mio fratello fare delle riflessioni un po’ di lungo periodo no?> a sentir ciò il Bergamo affermava < ma sa io ben volentieri però vorrei ecco no non avere nessuno se è una cosa che concordiamo io e lei oppure allora la concordo con Mazzini bene, se no>; in tal senso Diego Della Valle mostrando interesse di conoscere, dal Bergamo, , concordava con Diego Della Valle i presupposti per un loro incontro. Di particolare interesse, al fine di dimostrare la continua opera del Mazzini di esortazione dei massimi dirigenti della Fiorentina, è la conversazione telefonica intercorsa tra Mazzini e Mencucci (4 maggio 2005 ore 11.11 – prog. 12245), in occasione della quale il Mazzini, preso atto che l’incontro tra Bergamo e Diego Della Valle veniva procrastinato per impedimenti familiari di quest’ultimo incalzava il Menc ucci esortandolo come segue: ; ed ancora: Di analogo significato è la conversazione telefonica del (4 maggio 2005 delle ore 17.29 – prog. 12295) intercorsa tra il Mazzini e Andrea Della Valle, il quale viene così sollecitato: <è importantissima! (riferito evidentemente alla gara Chievo – Fiorentina del successivo 8 maggio) che gli arrivi al nostro amico (Bergamo).un.. un messaggio da voi!....perché domani l’altro ci sono… ci sono le griglie eh> ed ancora il Mazzini: ed ancora il Della Valle, sull’incedere del Mazzini circa la decisività della gara afferma: sentendosi confermare dal Mazzini: e Andrea Della Valle ribadire: . Il successivo colloquio ha contenuti e significati analoghi specie per quanto attiene al timore espresso da Andrea Della Valle: con risposta del Mazzini: < no per l’amor di Dio speriamo che proprio non succeda!> ed il successivo inciso del Mazzini: < ne faremo di cotte e di crude (ride)>. Nella successiva conversazione telefonica intervenuta tra Mazzini e Mencucci (5 –rectius- 6 maggio 2005 ore 13.26 – prog. 12528) quest’ultimo dava contezza del fatto che le iniziative del Mazzini cominciavano a dare i frutti sperati, assicurando il Mazzini stesso circa il fatto che Diego Della Valle avrebbe telefonato al designatore arbitrale. Esplicativa ed inequivoca è, poi, la telefonata intercorsa tra Mazzini e Mencucci (8 maggio 2005 ore 16.59 – prog. 779) al termine della gara Chievo – Fiorentina, in occasione della quale il Mazzini rivendica a sé i meriti della vittoria della Fiorentina sul campo del Chievo con il determinante apporto dell’arbitro Dondarini il quale, nei minuti di recupero ed al 48° circa del secondo tempo, aveva negato al Chievo un evidente fallo di rigore commesso ai danni del suo giocatore Cossato, così come correttamente illustrato dal procuratore federale nel suo atto di deferimento. Nel corso del colloquio si svolgeva questo significativo dialogo: Mencucci: con evidente riferimento all’episodio della mancata assegnazione del rigore; Mazzini (ride); Mencucci: ; Mazzini ed ancora, riferito al suo interlocutore con risposta del Mencucci: , con successiva sollecitazione del Mazzini di fare, dal Diego Della Valle una telefonata nel corso della settimana (al Bergamo) ed un’altra a lui stesso. Altrettanto significativa del condizionamento operato, per il tramite del Mazzini, dell’arbitro Dondarini è la conversazione telefonica intervenuta, dopo la disputa della gara, tra il Lanese, presidente dell’A.I.A., ed il giornalista A.C. (8 maggio 2005 ore 23.33 prog. 102855), il quale esordiva dicendo: , al che il Lanese rispondeva: con esclamazione del suo interlocutore: <…ahah.. e questo è internazionale!>, ed ancora il Lanese: , ed ancora AC < gli avranno mandato dei segnali, o ha capito da solo?>, con risposta significativa ed esaustiva del Lanese: . Rileva la CAF come le affermazioni rese dal presidente dell’A.I.A. costituiscano una sinistra conferma del grave comportamento antidisciplinare posto in essere dal Dondarini. Per quanto sopra affermato in relazione all’interesse del Moggi al progetto di della Fiorentina, non solo di contorno è la conversazione telefonica con Diego Della Valle (18 maggio 2005 ore 15.53 - prog. 2902) e quella successiva (23 maggio 2005 ore 20.16 - prog.3679) tra lo stesso Moggi e i fratelli Della Valle. A conferma di quanto verificatosi nel corso della gara Chievo-Lecce diretta dal Dondarini è per un certo verso, la conversazione intervenuta tra Pairetto e Mazzini il 14 maggio 2005 ore 17.51 prog. 51811 (poco dopo la conclusione del pranzo tra Della Valle, Bergamo e Mazzini); il Mazzini, giustificando la sua assenza a Coverciano, rispondeva con risposta del Pairetto . Di interesse, inoltre, per avere un quadro chiaro del contenuto e della convenienza reciproca degli accordi intercorsi tra Bergamo e Della Valle risulta la conversazione telefonica intervenuta il 15 maggio 2005 ad ore 12.21 prog. (46185) tra il Bergamo e la signora MGF, come noto dipendente F.I.G.C. e in rapporti di particolare conoscenza sia con il Bergamo che con il Mazzini, nel corso della quale, come correttamente osservato dal Procuratore federale nell’atto di deferimento, venivano delineate le strategie per il futuro assetto della federazione come più sopra riferito. Un così esaustivo quadro probatorio, a giudizio della CAF, conferma pienamente la tesi accusatoria proposta dal Procuratore federale nel suo atto di deferimento. 5. A non diverse conclusioni deve pervenirsi per la gara Lazio – Fiorentina, disputata il 22 maggio 2005. In relazione ad essa, nell’atto di deferimento viene ipotizzata l’esistenza di due distinti episodi di illecito sportivo puntualizzatisi, nel primo caso, nella proposta di della partita, avanzata da Diego Della Valle (in una data imprecisata, ma comunque anteriore al 22 aprile 2005) al presidente della Lazio, Claudio Lotito, e da questi rifiutata; nel secondo caso, in una serie di iniziative successivamente assunte, secondo il modulo già descritto, dai fratelli Della Valle e dal Mencucci nei confronti del designatore arbitrale Bergamo con il sostegno del Mazzini, onde ottenere la designazione di un arbitro ben disposto ad una direzione di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore a vantaggi della Fiorentina: la valutazione della posizione specifica dell’arbitro, che non figura tra i deferiti, potrà essere compiutamente effettuata, secondo il Procuratore federale, solo all’esito di una ulteriore attività istruttoria, non essendo stato egli sentito né dall’Autorità giudiziaria, né dall’Ufficio indagini (atto di deferimento, p. 66). La responsabilità del presidente onorario della Fiorentina ai sensi dell’art. 6, primo e secondo comma, C.G.S., troverebbe conferma, per quanto concerne il primo episodio, nelle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse: a) il 21 aprile 2005, ore 15:42’ (prog. 10435) tra Andrea Della Valle e il Mazzini; b) il 21 aprile 2005, ore 15:56’ (prog. 10438) tra Mencucci e Mazzini; c) il 22 aprile 2005, ore 17:28’ (prog. 10644) tra Mencucci e Mazzini; d) il 22 aprile 2005, ore 23:06’ (prog. 10710) tra Lotito e Mazzini; e) il 23 aprile 2005, ore 12:37’ (prog. 10744) tra Mazzini e Renzi. Diego Della Valle ha negato di aver mai avanzato una proposta siffatta (v. nota riassuntiva delle dichiarazioni rese all’udienza del 5 luglio 2006, p. 3), e tale affermazione trova riscontro positivo nelle dichiarazioni rese dal Lotito all’Ufficio Indagini il 9 giugno 2006 quando, interrogato sul punto, ha negato di aver mai ricevuto , dichiarazioni che ha successivamente ribadito in udienza, precisando che la proposta concerneva una diversa spartizione dei diritti televisivi.La sua esistenza è, tuttavia, sufficientemente comprovata dalle risultanze dell’intercettazione della telefonata del 22 aprile 2006 tra il Mazzini e il Lotito. Nel corso della conversazione, infatti, quest’ultimo qualifica detta proposta ovvero , pur senza precisarne il contenuto; contenuto che viene invece svelato dalla telefonata intercorsa il giorno successivo nel corso della quale il Mazzini rivela ad un suo uomo di fiducia, il Renzi, che la proposta aveva riferimento proprio alla gara che avrebbe contrapposto le due squadre. Il che spiega la reazione sdegnata del destinatario, che invece sarebbe scarsamente credibile se, come afferma ora il Lotito, essa aveva avuto riguardo ad una questione certamente meno rilevante sul piano deontologico come quella inerente alla suddivisione dei diritti televisivi. Come si è sopra chiarito, la struttura dell’’illecito sportivo è analoga a quella dei reati di attentato o a cons umazione anticipata e, pertanto, la sua rilevanza, sul piano giuridico, prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato. L’art. 6, C.G.S., che definisce l’illecito sportivo non fa cenno alla idoneità degli atti, in quanto si limita a richiedere che gli atti posti in essere siano . Si ritiene, ciò non di meno, che la configurazione dell’illecito richieda che gli atti siano a realizzare l’evento cui sono diretti. In tale quadro può rientrare anche una proposta diretta al conseguimento di una delle finalità specificate nel citato art. 6, pure se non seguita da accettazione, purché sia stata percepita dal destinatario e presenti : requisiti, questi, chiaramente ravvisabili nel caso di specie, dal momento che la proposta è stata chiaramente percepita ed intesa dal destinatario (il Lotito) nella sua effettiva portata, tanto da suscitare la sua reazione indignata. Il rifiuto della proposta formulata dal presidente onorario della Fiorentina, non esclude ogni responsabilità del Lotito sul piano disciplinare, pacifico essendo che egli non ha provveduto a denunziare l’illecito del quale era venuto a conoscenza. L’incolpazione mossagli a tale riguardo con l’atto di deferimento in riferimento all’art. 6, settimo comma, C.G.S. deve essere pertanto ritenuta fondata. Dell’illecito commesso dal presidente onorario della Fiorentina, quest’ultima risponde in via oggettiva, non essendo comprovato che alla titolarità di tale carica fossero associati anche poteri di rappresentanza della società (art. 2, quarto comma, C.G.S.). La Lazio risponde, invece, in via diretta dell’illecito del quale il Lotito è stato riconosciuto responsabile, essendo egli il presidente del consiglio di amministrazione della società e non essendo contestata la sua qualità di legale rappresentante di detta società (art. 2, comma 4, C.G.S.). L’esistenza del secondo episodio sarebbe comprovata, secondo l’atto di deferimento, dalle risultanze delle intercettazioni di alcune conversazioni telefoniche avvenute nell’imminenza della gara e subito dopo la sua conclusione tra la dirigenza della Fiorentina (fratelli Della Valle e Mencucci), Moggi, Mazzini e Bergamo. Moggi, all’epoca dei fatti di causa consigliere d’amministrazione e direttore generale della società Juventus, non figura tra i deferiti in relazione a questo episodio, ma la telefonata (prog. 2902) da lui ricevuta da Diego Della Valle il 18 maggio 2005 (quattro giorni prima della partita Lazio-Fiorentina) è particolarmente significativa, in quanto evidenzia le preoccupazioni dei dirigenti della squadra viola per l’esito di tale gara e il loro attivarsi, in tutti i modi, per evitare che questa potesse concludersi con un risultato negativo. L’interessamento del Mazzini trova, poi, positivo riscontro oltre che nella telefonata appena riferita (nel corso della quale Moggi, con l’intento di tranquillizzare il proprio interlocutore circa l’esito della partita afferma testualmente: <…ho parlato anche con un amico tuo, proprio amico, amico e..con Mazzini>), in quella con Andrea Della Valle del 18 maggio 2005 (prog. 14531) e in quella con Mencucci del 22 maggio 2005 (prog. 15005) nella conversazione telefonica del 16 maggio 2005 (prog. 998) ra Mencucci e Mazzini, in cui quest’ultimo afferma la necessità di ; piano la cui esistenza trova poi una conferma inequivocabile nelle parole rivolte con rammarico da Bergamo al Mazzini subito dopo la conclusione della partita, riferendosi al fallo di mani commesso in area da un difensore della Lazio non rilevato dall’arbitro: (telefonata 22 maggio 2005, prog. 15052). Alla stregua di tali risultanze, l’esistenza di iniziative poste in essere dai fratelli Della Valle e dal Mencucci per il tramite e con l’aiuto del Mazzini al fine di ottenere una conduzione di gara alla Fiorentina, tale da garantire che il suo esito, prescindendo dall’atteggiamento assunto dalla Lazio, fosse per tale società, può dirsi sufficientemente provata. Le incolpazioni rivolte sotto tale riguardo, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., a Diego e Andrea Della Valle, al Mencucci e al Mazzini vanno quindi ritenute fondate. Su quella rivolta al Bergamo questa Commissione non può invece pronunciarsi per le ragioni già esposte. Il riconoscimento di tali responsabilità, comporta la responsabilità diretta, oggettiva e presunta della società Fiorentina, ai sensi degli artt. 2, comma 4; 6, comma 2, 3 e 4; 9, comma 1, C.G.S.). 6. Per quel che concerne la gara Lecce – Parma, ultima di campionato, disputata il 29 maggio 2005 e conclusasi con il risultato di parità 3 a 3 si osserva, infine quanto segue. Nell’atto di deferimento (pagg. 79-84) si espone che: - in previsione dell’ultima giornata di campionato 2004-2005 emergeva un intensificarsi dei contatti tra i componenti del sodalizio che aveva registrato, in particolare, un incontro decisivo presso il centro tecnico di Coverciano tra Mazzini, Mencucci, Bergamo e i fratelli Della Valle; incontro che si era tenuto il pomeriggio che precedeva i sorteggi arbitrali e, tenuto conto del luogo, senza il rischio di temute intercettazioni telefoniche; - alla gara in questione mostrava interesse il Moggi come si apprende dalla conversazione telefonica intercorsa lo stesso giorno 23 maggio 2005, ad ore 20:16 – prog. 3679, con i fratelli Diego e Andrea Della Valle; - perché la Fiorentina si potesse salvare, oltre alla vittoria contro il Brescia nell’ultima di campionato, era, peraltro, necessario il verificarsi di una particolare combinazione di risultati delle gare Lecce-Parma e Bologna- Sampdoria; - a tale scopo, in auspicio della finalità di salvataggio della Fiorentina, decisiva si era rivelata la designazione pilotata dell’arbitro De Santis, appositamente inviato a dirigere la delicata gara Lecce-Parma; - in tale ottica e per il perseguimento dell’obiettivo prefissato era stato proprio il designatore Bergamo a dare le opportune indicazioni al De Santis, qualche ora prima della gara, sull’atteggiamento da tenere in campo e sul modo di dirigerla con il preciso scopo di determinare il risultato di pareggio (vedi conversazione telefonica Bergamo - De Santis del 29 maggio 2005, ore 12.58, prog. 50317); - De Santis aveva fornito a Bergamo ampie rassicurazioni che tutto sarebbe andato per il verso giusto tanto che, al riguardo, aveva indottrinato anche l’assistente Alessandro Griselli con il quale, avendo rapporti di confidenza, aveva potuto parlare chiaramente. - le conversazioni telefoniche intervenute nel dopo gara tra i vari componenti del sodalizio erano confermative degli intereventi realizzati al fine di pilotare le gare di interesse ed in specie Lecce-Parma (vedi conversazioni telefoniche: a) ore 17:01 – prog. 16774- intervenuta tra Mazzini e Mencucci il quale si trovava ancora all’interno dello stadio a festeggiare la salvezza della Fiorentina; b) ore 17:04 prog. 16780 intervenuta tra Mazzini e Claudio Nassi ex dirigente della Sampdoria ed ora vicino all’ambiente gigliato). importantissima e di significato inequivoco era da ritenersi la conversazione telefonica intercorsa alle successive ore 18:01 – prog- 19963, intercorsa tra Mazzini e De Santis idonea a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento dell’arbitro De Santis nell’operazione di salvataggio della Fiorentina. - nel senso sovra specificato era da ritenersi la conversazione telefonica intercorsa, al termine delle gare di interesse tra Mazzini e i fratelli Della Valle (ore 18:30 – prog- 16820); così come quella con toni autocelebrativi e trionfalistici del 31 maggio 2005 (ore 9.46 – prog- 10925) intercorsa tra Mazzini e Nassi. - la disamina degli elementi acquisiti all’indagine consentivano di ritenere provato che il risultato della gara Lecce-Parma, con la designazione di un arbitro amico, era stato condizionato attraverso le intese via via intercorse tra il vice presidente federale Innocenzo Mazzini, il designatore arbitrale Paolo Bergamo, i fratelli Diego ed Andrea Della Valle ed il dirigente gigliato Sandro Mencucci: piano di salvataggio che aveva visto interessati e coinvolti Luciano Moggi e Antonio Giraudo, dirigenti della società Juventus. Dalla va lutazione di tutto ciò è conseguita la richiesta, dal parte del procuratore federale, della declaratoria di affermazione di responsabilità disciplinare di tutti i soggetti sovra indicati ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. e conseguente responsabilità, sia diretta che oggettiva, a carico della società Fiorentina, ex art. 2, commi 3 e 4, e 6 commi, 2, 3 e 4 C.G.S., con riferimento alle condotte tenute dai suoi dirigenti, ed a titolo di responsabilità presunta ex art. 9, comma 3, richiamato dall’art. 6, comma 4, C.G.S. con riferimento ai soggetti estranei alla società Fiorentina. Quanto sovra premesso, osserva la CAF come dalle risultanze di indagine e dai documenti legalmente acquisiti si possa, con assoluta certezza, affermare la responsabilità di tutti i deferiti . Significativa per la fase preliminare dell’illecito è la conversazione telefonica Moggi fratelli Della Valle in ordine alla quale il Moggi svolge le necessarie sue personali valutazioni circa le gare di interesse allorché afferma: <…eh no ma adesso bisogna fargli trovare rogne e noi la società…la fiorentina si salvi eh!..... qui ora ci…. Me la so studiata un po’ ma…. So due partite eh una è Bologna e purtroppo.. e una è Lecce Parma> (prog. 3679 del 23 maggio 2005, ore 20.16). A riprova del perseguimento del fine illecito concordato tra i soggetti deferiti è illuminante la conversazione telefonica del 29 maggio 2005 (prog. 50317) tra Bergamo e De Santis sovra richiamata, dalla quale emerge sin troppo chiaramente l’interessato intervento del Bergamo e le rassicurazioni a lui esplicitate dal De Santis sull’indottrinamento dell’assistente Griselli e il preciso ruolo che egli stesso quale arbitro avrebbe svolto nel dirigere la gara Lecce- Parma. Così come confermativa del puntuale avveramento del perpetrato illecito sportivo deve ritenersi la conversazione telefonica ra Mazzini e Mencucci, intervenuta nel dopo gara (ore 17:01 – prog. 16774), ove il primo afferma < c’ho sempre i cavalli boni>, < le pedine nostre funzionano sempre>. Analogo significato è, altresì, da attribuire alla conversazione telefonica 29 maggio 2005 Nassi Mazzini sopra richiamata (ore 17:04 – prog. 16780), evidentemente non ancora a conoscenza dei risultati finali delle altre gare di interesse: Mazzini, - Nassi < però l’operazione chirurgica è stata perfetta> < tutti è tre!> –Mazzini - Nassi < perfetti! perfetti!>. Di grande rilievo probatorio è ancora il contenuto della conversazione telefonica 29 maggio 2005 delle ore 18:01 sopra richiamata, intercorsa tra Mazzini e De Santis, nella quale il primo, ironizzando sul calciatore parmense Morfeo, espulso dall’arbitro De Santis al termine della gara prosegue il discorso con una descrizione analitica del pilotaggio della gara verso un risultato di parità, e facendo affermazioni all’evidenza confermative del suo coinvolgimento nell’operazione di salvataggio della Fiorentina. Così come confermative del coinvolgimento del Mazzini e dei fratelli Della Valle nel perpetrato illecito sportivo è da ritenersi la conversazione telefonica del dopo gara, intercorsa tra Mazzini e Mencucci alle ore 18.30 (prog.16820), nel corso della quale il presidente Della Valle rivolge al Mazzini un sentito ringraziamento per l’opera da lui prestata; ringraziamento che è accolto da Mazzini, il quale sottolinea ai suoi interlocutori: e, gettando le basi per il futuro, raccomanda ai Della Valle: <….. però prima di ricominciare vediamoci eh….>, sentendosi rispondere < come no, come no,…. con calma perché qui adesso gli errori non si fanno più eh….>; con evidente riferimento all’errore iniziale di essersi posti, l’uno (Andrea) e l’altro (Diego) in antitesi con il gruppo dominante. Esaustive di un quadro accusatorio ben definito sono da ritenersi le ulteriori conversazioni telefoniche sopra richiamate ed ogni altra acquisita agli atti he ben evidenziano la responsabilità disciplinari del Mazzini, del Mencucci oltre che, come è ovvio, dell’arbitro De Santis. Non varrebbe richiamarsi, per contrastare tali risultanze, alle espressioni elogiative contenute nella relazione dell’osservatore arbitrale (Pasquale D’Addato), trattandosi di giudizi espressi da persona che aveva familiarità con il De Santis, come risulta dall’intercettazione della telefonata 50317 del 29 maggio 2005, appena richiamata. Tanto più che da questa ultima si ricava che l’osservatore D’Addato avrebbe pranzato con gli ufficiali di gara prima della partita: comportamento certamente inopportuno, tenuto conto che egli aveva proprio il compito di valutare la correttezza del loro comportamento nel corso della gara. Capitolo V 1. Il procuratore Federale ha chiesto anche il deferimento dei signori: a) Adriano Galliani e Leonardo Meani, il primo dei quali vice-presidente e amministratore delegato della società A.C. Milan e il secondo accompagnatore ufficiale della prima squadra e dirigente addetto all’arbitro nell’ambito della stessa società; b) Gennaro Mazzei, vice-commissario CAN, preposto alla preparazione degli assistenti addetti all’arbitro; c) Fabrizio Babini e Claudio Puglisi, assistenti CAN A-B. Le incolpazioni fanno riferimento alla partita Milan-Chievo del 20 aprile 2005, conclusasi con la vittoria del Milan per 1 a 0. Esse hanno ad oggetto, in primo luogo, la contestazione al Meani e al Mazzei della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza specificati all’art. 1 C.G.S., assumendo che il primo, dopo aver protestato veementemente con il Mazzei con riferimento alle precedenti designazioni di assistenti per le partite del Milan, aveva insistito per l’assegnazione del Pugliesi per la partita in esame; e che il Mazzei aveva aderito alla richiesta del Meani. La violazione del citato art. 1 è stata addebitata anche al Galliani per aver approvato l’iniziativa appena descritta dopo esserne stato informato dal Meani. Il Meani è stato inoltre chiamato a rispondere della violazione dell’art. 6, comma 1 e 2, C.G.S. per essersi messo direttamente in contatto con il Puglisi e con l’altro assistente designato per la partita in esame (Babini), rivolgendo loro la raccomandazione di decidere nei casi dubbi in favore del Milan. Degli illeciti contestati al Galliani e al Meani la società Milan è stata chiamata a rispondere per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. Il Babini e il Puglisi sono stati, infine, incolpati della violazione dell’art. 6, settimo comma, per l’omessa denuncia dell’illecito sportivo contestato al Meani e al Mazzei. 2. Ciò premesso, si osserva quanto segue. Quanto alla violazione dell’art. 1 C.G.S. addebitata al Meani, è documentato in atti (v. tessera prodotta dalla difesa del Milan) che egli era tesserato per la stessa società, quale dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra, svolgendo al contempo per le gare interne le funzioni di addetto agli arbitri. E’ altresì provato in atti che il Meani, facendo riferimento ad alcune gare contrassegnate da errori degli assistenti (e, in particolare a Siena-Milan del 17 aprile 2005), aveva rivolto quello stesso 17 aprile 2005, con due telefonate a breve distanz l’una dall’altra vibrate proteste al Mazzei, che per la sua qualità aveva anche il compito di proporre ai designatori i nominativi degli assistenti (prog. 5425, ore 18.13; prog. 5429, ore 18.19). A seguito di queste iniziative il Meani aveva avuto dal Mazzei l’assicurazione che per la successiva gara Milan-Chievo del 20 aprile 2005 sarebbe stato designato l’assistente Claudio Puglisi, notoriamente ben gradito al Milan; designazione che era puntualmente avvenuta. Questa iniziativa aveva, inoltre, indotto Mazzei a designare come secondo assistente Fabrizio Babini, anch’esso ben accetto al Milan. La duplice designazione aveva fatto sorgere nel Babini, tra l’altro, forti perplessità in quanto, avendo egli svolto le funzioni di assistente in una precedente gara disputata dal Chievo dieci giorni prima, ciò avrebbe potuto suscitare critiche e reazioni (cfr. prog. 5587 del 18 aprile 2005; dichiarazioni rese da Babini all’A.G. di Napoli il 7 giugno 2006). I rilievi mossi da Meani alla utilizzazione in questa sede delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche vanno disattesi per le considerazioni svolte nella parte introduttiva della presente motivazione, essendosi egli limitato a contestare l’interpretazione data dagli inquirenti alle dichiarazioni registrate, senza negarne né l’esistenza né la veridicità. La condotta posta in essere da Meani, così come contestata, viola, ad un tempo, il disposto di cui agli artt. 1, comma 1, e 6 commi 1 e 2, C.G.S. poiché tra il 17 e il 20 aprile 2005, ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la gara in oggetto, egli contattava telefonicamente i medesimi, raccomandando loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, di decidere nei casi dubbi in favore del Milan (prog. 5587 del 18 aprile 2005, ore 11.40, Meani- Babini; prog. 5656 del 18 aprile 2005, ore 14.41, Meani-Puglisi). In tale comportamento, infatti, sono ravvisabili certamente gli elementi richiesti per la configurazione dell’illecito sportivo, dal momento che le sollecitazioni erano rivolte al un soggetto (il Mazzei) inserito nel procedimento di designazione degli assistenti dell’arbitro, avendo egli il compito, come si è detto, di proporre ai designatori i nomi degli assistenti da designare. La violazione dell’art. 1 C.G.S. è stata correttamente ascritta anche al Mazzei. Non è infatti seriamente dubitabile che, accedendo alla richiesta di la designazione di assistenti di gara favorevoli ad una delle due squadre contendenti (il Milan) egli sia incorso nella violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sanciti da tale disposizione.Del pari fondata è la contestazione mossa al Galliani. La telefonata con il Meani del 19 aprile 2005 ore 14.41 (prog. 5827) è infatti significativa sotto un duplice profilo. Anzitutto perché Galliani chiede subito conferma del contatto con i designatori. Per la verità la trascrizione dell’intercettazione fa riferimento agli : l’aggiunta della particella è presumibilmente dovuta ad un errore di trascrizione, dal momento che Bergamo (con il quale, oltretutto, il Meani risulta aver preso contatto: telefonata 7 maggio 2005, prog. 8609) era ancora in servizio e non si comprende quale interesse potesse esservi nel prendere contatto con persone non più investite della funzione di designare gli ufficiali di gara; e poi perché non muove alcuna obiezione alla risposta del Meani, chiaramente allusiva alla richiesta di un trattamento di favore per il Milan: < … con una squadra come il Milan a un minimo dubbio si sta giù con la bandiera non si va su a vanvera !E’ vietato sbagliare anche dall’altra parte …nel senso contrario però!>.La società A.C. Milan deve essere, quindi, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. per la condotta tenuta rispettivamente dal Meani e dal Galliani in violazione dell’art. 1, ed inoltre a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. in relazione all’operato del Meani, non avendo quest’ultimo poteri di rappresentanza.Infine, circa il comportamento tenuto dagli assistenti Babini e Puglisi è evidente che essi, avendo ricevuto sollecitazioni nelle quali, per quanto si è detto, erano individuabili gli estremi dell’illecito previsto dall’art. 6, primo comma, ed essendo rimasti inerti, pur senza prestare ad esse adesione, vennero meno all’obbligo di denunzia sancito dall’art. 6, comma 7, C.G.S. Capitolo VI Traendo le conclusioni da quanto sinora ritenuto, questo Collegio deve dunque: - prosciogliere da ogni addebito Domenico Messina, Gianluca Rocchi, Paolo Tagliavento, Pasquale Rodomonti e Paolo Bertini; - dichiarare la responsabilità, nei limiti di volta in volta già indicati, degli altri soggetti deferiti, irrogando le relative sanzioni, quali previste dall’art. 13 C.G.S. a carico delle società e dal successivo art. 14 a carico delle persone fisiche. Tali sanzioni vengono, come appresso, commisurate, in applicazione della norma prevista nel comma 1 del citato art. 13, «alla natura e alla gravità dei fatti commessi». Gravità desumibile, a stregua del principio generale cui si ispira anche l’art. 133 codice penale: - dalle modalità delle azioni poste in essere; - dalla incidenza concreta che queste hanno avuto sul campionato di serie A 2004 – 2005 e, di riflesso, anche sull’immagine di tutto lo sport italiano, così in Italia come all’estero; - dall’intensità della ritenuta colpevolezza, apprezzata in rapporto alla posizione funziona le di ciascun soggetto, alla sua personalità, all’apporto dato all’inquinamento dell’ambiente calc istico, all’intento che lo ha animato; - dalla accertata «pluralità di illeciti», dal conseguimento delle alterazioni dello svolgimento o del risultato delle gare o del vantaggio in classifica, secondo quanto previsto nel comma 6 dell’art. 6 C.G.S., avuto riguardo anche all’eventuale vincolo di continuazione; - infine, per quanto riguarda le ammende, dalle condizioni economiche dei relativi destinatari. In particolare si tiene conto: - per i dirigenti federali, della lesione arrecata alla funzione; - per gli arbitri, della lesione all’immagine della categoria. Mentre nella determinazione delle sanzioni da infliggere alle società e ai loro dirigenti la Commissione ha presente quanto segue: - Moggi e Giraudo, sono stati ritenuti responsabili di un solo episodio di illecito sportivo; tuttavia l’illecito è caratterizzato dall’attuazione di una condotta cont inuativa nel corso di tutto il campionato, programmata al fine di realizzare l’intento di procurare alla Juventus un vantaggio in classifica, mediante il controllo diretto o indiretto della classe arbitrale, econdo le modalità descritte in motivazione, e costituisce, quindi, fatto disciplinarmente più grave di quello che si realizza mediante la condotta diretta alla alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola partita. - La Juventus, ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile perché improntato a lealtà e correttezza; ha dimostrato inoltre, con l’opera di rinnovamento societario già attuata di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione; di conseguenza la sanzione richiesta dalla procura federale deve essere notevolmente attenuata. - La Lazio (e le stesse considerazione valgono per Lotito) è stata dichiarata responsabile di un solo illecito, ma, come spiegato in motivazione, l’azione di Lotito diretta a trovare appoggi per la sua squadra è proseguita incessantemente con condotte per le quali la Commissione certo non ha ritenuto pienamente provati gli elementi che ne permettessero l’attribuzione a titolo di illecito, ma che sono lesive, in modo rilevante, dello spirito di lealtà e correttezza, cui deve conformarsi chiunque sia soggetto alle norme federali: condotte protrattesi dopo la commissione del primo illecito. - La Fiorentina (e ciò vale anche per i suoi dirigenti) è stata dichiarata responsabile di una pluralità di illeciti. La Commissione tuttavia ha valutato che il comportamento dei dirigenti della Fiorentina scaturisce dal fatto che la squadra, a causa della posizione assunta dai dirigenti stessi in ambito associativo, era rimasta penalizzata da una serie di arbitraggi sfavorevoli i quali avevano compromesso la sua posizione in classifica al punto da far apparire «più che concreto» il pericolo di una sua retrocessione. - Per quanto riguarda il Milan, che deve risponedere dell’illecito a titolo di responsabilità oggettiva, con conseguente applicabilità delle sanzioni alternativamente previste dall’art. 6, comma 4, C.G.S., la Commissione ritiene, in ragione dell’entità del fatto, di non dovere infliggere la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica, ma di applicare la minore sanzione di cui all’art. 13, comma 1, lett. f), C.G.S., determinando la penalizzazione, in applicazione del principio di afflittività, nella misura di punti 44 da scontare nella classifica del campionato 2005/2006 e di punti 15 da scontare nel campionato 2006/2007. P.Q.M. La CAF, - visto l’art. 27, comma 2, Statuto F.I.G.C., dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti dei deferiti Paolo B ERGAMO e Cosimo Maria FERRI; - visti gli artt. 1 e 6 C.G.S., proscioglie i tesserati Domenico MESSINA, Gianluca ROCCHI, Paolo TAGLIAVENTO, Pasquale RODOMONTI, Paolo BERTINI; - visti gli artt. 1, 2, 6, 13, comma 1, lett. b), f), g), i), l), 14, comma 1, lett. a), c), e) e comma 2, C.G.S., infligge ai restanti soggetti deferiti le seguenti sanzioni: 1) Luciano MOGGI, inibizione per anni cinque, con proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; ammenda di € 50.000; 2) Antonio GIRAUDO, inibizione per anni cinque con proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; ammenda di € 20.000; 3) JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A., retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di punti trenta in classifica nella stagione sportiva 2006/2007; revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004/2005; non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006; ammenda di € 80.000; 4) Adriano GALLIANI, inibizione per anni uno; 5) Leonardo MEANI, inibizione per anni tre e mesi sei; 6) A.C. MILAN S.P.A., penalizzazione di punti quarantaquattro da scontare nella classifica 2005/2006 e di punti quindici in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006/2007; ammenda di € 30.000; 7) Andrea D ELLA VALLE, inibizione per anni tre e mesi sei; ammenda di € 20.000; 8) Diego DELLA VALLE, inibizione per anni quattro; ammenda € 30.000; 9) Sandro M ENCUCCI, inibizione per anni tre e mesi sei; ammenda di € 10.000; 10) A.C.F. FIORENTINA S.P.A., retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di punti dodici in classifica nella stagione sportiva 2006/2007; ammenda di € 50.000; 11) Claudio LOTITO, inibizione per anni tre e mesi sei; ammenda di € 10.000; 12) S.S. LAZIO S.p.A., retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di punti sette in classifica nella stagione sportiva 2006/2007; ammenda di € 40.000; 13) Franco CARRARO, inibizione per anni quattro e mesi sei; 14) Innocenzo MAZZINI, inibizione per anni cinque; 15) Tullio LANESE, inibizione per anni due e mesi sei; 16) Pierluigi PAIRETTO, inibizione per anni due e mesi sei; 17) Gennaro Mazzei, inibizione per anni uno; 18) Pietro INGARGIOLA, ammonizione; 19) Massimo D E SANTIS , inibizione per anni quattro e mesi sei; 20) Paolo DONDARINI, inibizione per anni tre e mesi sei; 21) Fabrizio BABINI, inibizione per anni uno; 22) Gianluca PAPARESTA, inibizione per mesi tre; 23) Claudio PUGLISI, inibizione per anni uno. Così deciso, nella Camera di Consiglio in Roma, dal 7 al 14 luglio 2006. Pubblicato il 14 luglio 2006. Il Presidente Cesare Ruperto
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