F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 22/07/06 5. APPELLO DELL’A.S.D. REAL VENTIMIGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGARETTO 2003/REAL VENTIMIGLIA DEL 13.5.2006 – CAMPIONATO AMATORI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 56 del 25.5.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 22/07/06 5. APPELLO DELL’A.S.D. REAL VENTIMIGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGARETTO 2003/REAL VENTIMIGLIA DEL 13.5.2006 – CAMPIONATO AMATORI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 56 del 25.5.2006) In data 21.7.2006 si è riunita la Commissione d’Appello Federale per decidere il reclamo n. 400 presentato dalla A.S.D. Real Ventimiglia avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicato sul Com. Uff. n. 56 del 25.5.2006 riguardante la irregolare posizione dei calciatori Rosso Emiliano, nato il 13.9.1983 e D’Amico Giacomo, nato il 9.6.1984, relativamente alla gara per il titolo provinciale del Campionato Amatori Borgaretto 2003 – Real Ventimiglia del 13.5.2006. La Commissione d’Appello Federale, preso atto della argomentazioni addotte, dichiara inammissibile il reclamo ex art. 40 comma 8 C.G.S. in quanto non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità e allo svolgimento delle gare per l’attività ricreativa ed amatoriale di cui all’art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 comma 8 C.G.S, l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Real Ventimiglia di Torino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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