F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 22/07/06 8. APPELLO DELL’A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA E LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2006 INFLITTA AL SIG. PAOLO GAROFOLI; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2006 INFLITTA AL CALCIATORE SANTU THOMAS, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 42, COMMI 1 E 3 C.G.S. E 40, COMMA 3 N.O.I.F. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 56 del 9.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 22/07/06 8. APPELLO DELL’A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA E LE SANZIONI: DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2006 INFLITTA AL SIG. PAOLO GAROFOLI; DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2006 INFLITTA AL CALCIATORE SANTU THOMAS, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 42, COMMI 1 E 3 C.G.S. E 40, COMMA 3 N.O.I.F. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 56 del 9.6.2006) Il Presidente del Comitato Regionale dell’Umbria - “vista la non accettazione della richiesta di deroga da parte del Settore Giovanile Scolastico Nazionale ed accertato che l’A.S.D. Narnese Calcio partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi ha tesserato, in data 10.3.2006 presso il Comitato Provinciale di Terni, per la corrente Stagione Sportiva, il Calciatore Santu Thomas nato il 16/06/1991 a Civitavecchia e residente in Via dei Fiori, 39 Civitavecchia - (Roma), senza averne diritto; … che il suddetto calciatore, come sopra residente, non avendo compiuto il sedicesimo anno di età, poteva essere tesserato soltanto per società aventi sede nella regione in cui risiede con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra Regione confinante con quella di residenza e che pertanto così non essendo il tesseramento è stato dichiarato nullo dall’Ufficio competente; … che … l’A.S.D. Narnese Calcio ha illegittimamente utilizzato il calciatore Santu Thomas facendolo partecipare ad alcune gare pur non avendone titolo e diritto dal giorno del tesseramento fino ad oggi”- deferiva al Giudice Sportivo di II Grado, con provvedimento del 31.3.2006, “il signor Paolo Garofoli Presidente della società A.S.D. Narnese Calcio”, nonché, “l’A.S.D. Narnese Calcio per rispondere il I° della violazione di cui agli articoli 42/c3 e 1 C.G.S. e dell’art. 40/c3 delle N.O.I.F per aver fatto partecipare, ad alcune gare del Campionato Regionale Giovanissimi il calciatore Santu Thomas in posizione irregolare …, la II per la violazione commessa dal proprio Presidente”. Il Giudice Sportivo di Secondo Grado presso il Comitato Regionale dell’Umbria, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 56 del 9.6.2006, rilevava:: “che il signor Santu Thomas è stato tesserato dalla società A.S.D. Narnese Calcio in data 10.3.2006; che il signor Santu Thomas ha preso parte alle seguenti gare: Namese Calcio/Voluntas Calcio Spoleto del 12.3.2006; Grifosantangelo/Narnese Calcio del 19.3.2006; Narnese Calcio/Cannara del 26.3.2006; Bastia Settore, Giovanile/Narnese Calcio del 29.3.2006; che in data 29.3.2006 il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale di Roma ha respinto la richiesta di tesseramento in deroga inoltrata dalla società”; aggiungeva, poi, che “il calciatore Santu Thomas non poteva essere tesserato dalla A.S.D. Narnese Calcio in quanto infrasedicenne residente in provincia di regione diversa da quella ove ha la sede la società e non confinante con questa; che pertanto la A.S.D. Narnese Calcio ha violato l’art. 40, comma 3 N.O.I.F., che le argomentazioni difensive svolte dalla società non possono essere condivise, in quanto l’eventuale mancata conoscenza delle norme federali non può essere invocata”. Alla stregua di tali argomentazioni, detto Giudice deliberava di infliggere “alla società A.S.D. Narnese Calcio, ai sensi dell’art. 12, comma 8, C.G.S., la penalizzazione d quattro punti in classifica, corrispondenti ad un punto per ciascuna delle quattro gare alle quali ha partecipato, in posizione irregolare, il calciatore Santu Thomas; al Presidente della società A.S.D. Narnese Calcio, signor Paolo Garofoli, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 31.7.2006; al calciatore Santu Thomas la squalifica fino al 31.8.2006; alla società A.S.D. Narnese Calcio l’ammenda di €. 100,00”. Avverso tale decisione la società A.S.D. Narnese proponeva gravame a questa Commissione, spedito il 16.6.2006, con cui chiedeva “che le sanzioni inflitte … vengano revocate con tutte le ulteriori conseguenze”, deducendo a fondamento della richiesta che “la Società reclamante ha regolarmente tesserato l’atleta in questione in quanto il tesseramento stesso è stato avallato dal Comitato Provinciale F.I.G.C. di Terni, che non solo ha vidimato il cartellino, ma al momento del tesseramento non ha rilevato alcuna irregolarità nello stesso” rafforzando il convincimento “di aver regolarmente tesserato per fa stagione in corso il giocatore Santu Thomas”. Dopo aver affermato che “lo stesso Comitato Provinciale della F.I.G.C. non ha posto nessun veto circa la regolarità del tesseramento e pertanto nessuna responsabilità di carattere disciplinare può essere attribuita alla reclamante società, che dal momento del consenso espresso dagli Organi preposti al controllo amministrativo della validità del tesseramento e del cartellino non hanno posto alcun veto o fatto alcuna obiezione” la società appellante ha aggiunto che “il Comitato Provinciale F.I.G.C. di Terni ha sicuramente omesso il suo controllo doveroso circa la richiesta di tesseramento e prima di avallare lo stesso avrebbe dovuto avvisare la scrivente società … indotta in errore quantomeno per un comportamento omissivo da parte” del suddetto Comitato Provinciale. Il gravame non è fondato e va rigettato. L’art. 40 N.O.I.F., al comma terzo sancisce che “i calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo di istruzione”. All’uopo, va rilevato che, ai sensi della norma suindicata, il tesseramento del calciatore Thomas Santu è nullo in quanto effettuato da una società sportiva – A.S.D. Narnese – con sede legale in regione diversa da quella di residenza del calciatore (Lazio). Né ricorre – nel caso di specie – l’ipotesi della residenza del calciatore in una provincia confinante con la regione Umbria, atteso che la provincia di Roma – ove risiede il calciatore - non è limitrofa a questa Regione. Priva di pregio è, altresì, l’invocazione da parte della Società appellante, dell’ignorantia legis, certamente smentita in punto di fatto dalla richiesta di deroga, formulata dalla medesima società al Presidente Federale, proprio ai sensi del succitato art. 40 N.O.I.F., comma terzo, che oggi si sostiene essere non conosciuto. Va, altresì, rilevato che l’omissione di controllo della sussistenza dei requisiti richiesti per il tesseramento del calciatore in questione, da parte del Comitato Provinciale F.I.G.C. di Terni, non vale a sanare il vizio che rende il tesseramento de quo radicalmente nullo. Per questi motivi, la C.A.F., respinge l’appello come innanzi proposto dell’A.S.D. Narnese Calcio di Narni (Terni), e dispone incamerarsi tassa reclamo.
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