F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 22/07/06 9. APPELLO DELL’A.S.D. R11 LATINA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI MAZZANTI GIAMMARCO E ROSATI ENRICO FINO AL 10.7.2007, AL CALCIATORE TEDDE GABRIELE FINO AL 10.10.2006 E DELL’AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETÀ (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 54 del 28.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 22/07/06 9. APPELLO DELL’A.S.D. R11 LATINA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI MAZZANTI GIAMMARCO E ROSATI ENRICO FINO AL 10.7.2007, AL CALCIATORE TEDDE GABRIELE FINO AL 10.10.2006 E DELL’AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETÀ (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 54 del 28.6.2006) La società A.S.D. R11 Latina, iscritta al Campionato Giovanissimi Provinciale della Regione Lazio, proponeva, in data 10.6.2006, reclamo al Giudice Sportivo di Secondo Grado, presso il Comitato Regionale del Lazio, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Latina, pubblicato nel Com. Uff. n. 39 dell’8.6.2006, con il quale - in relazione ai fatti avvenuti nel corso della partita finale del Campionato Prov.le Latina Giovanissimi disputata tra la Agora S. Rita e la ASD R11 Latina del 4.6.2006 - veniva inflitta a quest’ultima “la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; di comminare alla società A.S.D. R11 Latina la sanzione pecuniaria di € 600,00; di inibire fino al 10.11.2006 il signor Prezioso Rocco dirigente; di squalificare l’allenatore Montefusco Carlo fino al 10.2.2007; di squalificare il massaggiatore Mazzanti Andrea fino al 10.8.2006; di squalificare l’assistente di parte Tedde Fabio fino al 10.7.2006; di squalificare il calciatore Mazzanti Gianmarco fino al 10.6.2009; di squalificare il calciatore Rosati Enrico fino al 10.6.2009; di squalificare il calciatore Tedde Gabriele fino al 10.10.2006; di squalificare il calciatore Buono Iuri fino al 10.7.2006”. Il Giudice Sportivo di Secondo Grado, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 54 del 28.6.2006, accoglieva, in parte qua, l’appello proposto dalla società A.S.D. R11 Latina, riducendo le squalifiche dei sigg.ri Prezioso Rocco e Mazzanti Andrea, nonché dei calciatori Giammarco Mazzanti ed Enrico Rosati e confermando la prima decisione per la parte restante. All’uopo, la società A.S.D. R11 Latina, con atto spedito il 6.7.2006, proponeva appello avverso tale decisione chiedendo, alla Commissione d’Appello Federale adita: “1) una ulteriore riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Mazzanti Gianmarco e Rosati Enrico che, alla luce di quanto espresso dal Giudice di 2° Grado sulle palesi incoerenze e sulle improbabilità dei fatti realmente accaduti, rimangono estremamente pesanti e non commisurati a canoni di rieducazione, cosi come patrimonio del Settore Giovanile …; 2) la riduzione della squalifica al calciatore Tedde Gabriele, reo soltanto di parole offensive e quindi non meritevole di quattro mesi di squalifica; 3) la riduzione della sanzione pecuniaria di € 600,00”. A fondamento di tali richieste, la società appellante deduceva che “il giudice di 2° Grado, constatando alcune palesi incoerenze nel supplemento di referto dell’arbitro, nonché, posizioni estremamente soggettive, che non hanno trovato poi concreto riscontro negli ulteriori documenti atti alla prova” avrebbe espresso “perplessità sui fatti accaduti e precisamente sulla dinamica e sull’entità delle conseguenze che hanno indotto l’arbitro a decretare la sospensione della gara, nel caso di quanto addebitato a Mazzanti Giammarco e per quanto riguarda il Rosati Enrico è improbabile che un giovane di 14 anni, dall’esile corporatura possa aver dato una spinta così poderosa al direttore di gara tanto da farlo indietreggiare di cinque metri ed inoltre è soggettiva e personalissima la convinzione dell’arbitro quando parla di simulazione di un attacco di crampi del calciatore Arena”. L’appello è inammissibile. La società A.S.D. R11 Latina ha spedito il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di Secondo Grado, pubblicata nel Com. Uff. n. 54 del 28.6.2006, a mezzo raccomandata, il 6.7.2006, ovvero 8 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 2, C.G.S., il reclamo è inammissibile perché proposto oltre il termine di sette giorni sancito a pena di decadenza da detta norma. Per questi motivi, la Commissione d’Appello Federale dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l’appello come innanzi proposto dell’A.S.D. R11 Latina di Latina e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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