F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 22/07/06 1. APPELLO DELL’A.S.C. ALEXANDER VILLASOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALEXANDER VILLASOR/AUDAX SANLURI DEL 18.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 32 del 2.3.2006) 2. APPELLO DELL’A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PINCELI EDUARDO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 12.5.2006) 3. APPELLO DELL’A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEDITERRANEA CARBONIA/AUDAX SANLURI DEL 18.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. 46 dell’ 1.6.2006) 4. APPELLO DELL’A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. KARALIS CALCIO A 5/AUDAX SANLURI DELL’1.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. 46 dell’ 1.6.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 22/07/06 1. APPELLO DELL’A.S.C. ALEXANDER VILLASOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALEXANDER VILLASOR/AUDAX SANLURI DEL 18.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 32 del 2.3.2006) 2. APPELLO DELL’A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PINCELI EDUARDO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 12.5.2006) 3. APPELLO DELL’A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEDITERRANEA CARBONIA/AUDAX SANLURI DEL 18.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. 46 dell’ 1.6.2006) 4. APPELLO DELL’A.S. AUDAX SANLURI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. KARALIS CALCIO A 5/AUDAX SANLURI DELL’1.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. 46 dell’ 1.6.2006) Nella riunione del 21.7.2004 sono stati posti in delibera i quattro reclami dettagliatamente indicati in epigrafe. La C.A.F., ritenuta la loro connessione, ha ravvisato preliminarmente la necessità di doverli riunire per deciderli in un unico contesto e rendere in tal maniera omogenea e coerente la decisione finale. In linea di mero fatto, la vicenda può essere riassunta nei termini che seguono. A) In seguito alla partita 18.2.2006 A.S.C. Alexander Villasor/Audax Sanluri del Campionato Calcio a Cinque Regione Sardegna la A.S.C. Alexander Villasor proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare deducendo l’impiego irregolare nella squadra avversaria di tre calciatori provenienti da federazione estera e privi di relativo transfert. B) Con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 32 del Comitato Regionale Sardegna, la Commissione Disciplinare sul presupposto che i calciatori oggetto del reclamo fossero cittadini italiani e come tali, ai fini interni, dovessero essere considerati equiparati, con decorrenza immediata, ai calciatori italiani, respingeva il proposto reclamo, valutando implicitamente che non ricorressero i presupposti per rendere necessario il transfert. C) Avverso il provvedimento reiettivo della Commissione Disciplinare la A.S.C. Alexander Villasor proponeva reclamo alla C.A.F., che, con ordinanza pubblicata nel Com. Uff. n. 32 in data 2.3.2006, disponeva la remissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in ordine alla regolarità del tesseramento dei calciatori Pinceli, Da Silva e Forssetto. D) La Commissione Tesseramenti investita come innanzi della decisione, previo espletamento di opportuna istruttoria, nella riunione in data 11.5.2006 (Com. Uff. n. 26/D) dichiarava la nullità del tesseramento del calciatore Eduardo Pinceli e la regolarità del tesseramento dei calciatori Arthur Achete Forssetto e Marcelo Gubolin Da Silva. E) Avverso la decisione della Commissione Tesseramenti proponeva reclamo innanzi alla C.A.F. la A.S. Audax Sanluri, deducendo: in via preliminare, anche la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 40 comma 10 capoverso 2, oltre a quella di cui al capoverso 1; in via principale la regolarità del tesseramento; in via subordinata la scusabilità dell’errore eventualmente riconosciuto e compiuto incolpevolmente dalla società. F) Nelle more del descritto giudizio, anche la A.P. Mediterranea, in relazione alla gara 18.3.2006 disputata con la Audax Sanluri deducendo l’impiego da parte di quest’ultima di calciatori irregolarmente tesserati (Pinceli, Da Silva, Forssetto e Dos Santos), proponeva reclamo e la Commissione Disciplinare, prendendo atto della decisione della Commissione Tesseramenti in data 12.5.2006, nella riunione del 30.5.2006, accoglieva il proposto reclamo, ed avverso il detto provvedimento di accoglimento proponeva reclamo alla C.A.F. la Audax Sanluri. G) Situazione identica e quella descritta nel punto precedente accadeva anche in ordine alla partita A.S.C. Alexander Villasor/A.S.D. Karalis, disputata in data 1.4.2006. La A.S.D. Karalis, deducente l’impiego dalla squadra avversaria di calciatori irregolarmente tesserati, proponeva tempestivo reclamo e la Commissione Disciplinare, sulla base della precedente decisione adottata in data 12.5.2006 dalla Commissione Tesseramenti, nella seduta del 30.5.2006 lo accoglieva infliggendo alla Audax Sanluri la perdita della gara con il punteggio di 0-6. Avverso il detto ultimo provvedimento proponeva formale e tempestivo reclamo alla C.A.F. la A.S. Audax Sanluri. Riassunti come sopra i fatti e tutto il pregresso contenzioso, in ordine logico, deve essere prioritariamente deciso il reclamo della Audax Sanluri Calcio a Cinque avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore Eduardo Pinceli (Reclamo n. 2 dell’epigrafe). In merito, la C.A.F. non ritiene di doversi discostare dalla decisione della Commissione Tesseramenti, che appare sorretta da giusta logica ed esauriente motivazione. Quanto sottoposto all’attenzione della C.A.F. attiene invero all’aspetto meramente interpretativo della norma. Si tratta di vagliare se le condizioni di cui all’art. 40 comma 10 delle N.O.I.F debbano coesistere tutte contemporaneamente per configurare l’ipotesi che non sia necessario il transfert, ovvero, sia sufficiente che ne ricorra una sola. In definitiva, devesi accertare in via ermeneutica se il legislatore sportivo abbia congiunto tutte le ipotesi con una “e”, ovvero, con una “o”. Dal testo letterale della norma si ricava che l’ultima condizione è preceduta dalla congiunzione “e”, e ciò fa presupporre, nella volontà del legislatore sportivo che la medesima congiunzione sia stata meramente sottintesa nelle condizioni precedenti. In siffatta situazione, devesi affermare che può essere superata la necessità del transfert per calciatori provenienti da federazione estera, ove ricorrano contemporaneamente, non potendosene escludere alcuna, tutte le condizioni previste dalla norma in esame, vale a dire: a) il calciatore deve aver mantenuto la cittadinanza italiana; b) deve essere figlio di cittadini italiani nati in Italia; c) deve avere la residenza stabile in Italia; d) non deve essere stato convocato per squadre nazionali o rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana. L’interpretazione della indefettibile sussistenza contemporanea di tutti i requisiti di cui al secondo paragrafo del decimo comma, obbliga peraltro il calciatore a comprovare documentalmente le condizioni innanzi elencate sub a b e c, ed in pari tempo, a dichiarare sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di quanto sub d. Le dette condizioni, come rilevato la Commissione Disciplinare, certamente non sussistono per il calciatore Pinceli. Lo stesso infatti, non ricorrendo l’ipotesi dell’art. 40 comma 6 delle N.O.I.F e non potendo beneficiare della normativa più favorevole dell’art. 40 comma 10 , poteva essere tesserato solo ove munito di transfert internazionale, ed essendone sfornito risulta del tutto irregolare il suo tesseramento. Quanto dedotto comporta il rigetto del reclamo proposto della A.S. Audax Sanluri Calcio a Cinque, dovendosi quindi definitivamente statuire che la detta squadra, ha con certezza impiegato in gare ufficiali il calciatore Eduardo Pinceli in posizione irregolare. L’accertamento della detta circostanza dispiega effetti diretti su tutti gli altri giudizi riuniti. E’ quindi fondato, e deve essere accolto, il reclamo proposto della A.S.C. Alexander Villasor che deduceva l’impiego di tre calciatori avversari irregolarmente tesserati essendo sufficiente un solo calciatore in posizione irregolare per dare fondamento alle doglianze mosse e la fattispecie, certamente per il calciatore Eduardo Pinceli risulta definitivamente acclarata. Per le stesse motivazioni che rendono meritevole di accoglimento il reclamo della A.S.C. Alexander Villasor, devono essere rigettati i reclami proposti della A.S. Audax Sanluri Calcio in relazione alle partite disputate contro Mediterranea Carbonia in data 8.3.2006 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, Com. Uff. n. 46 dell’1.6.2006) e contro Karalis Calcio a Cinque (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, Com. Uff. n. 46 dell’1.6.2006). Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami 1), 2), 3) e 4): - rigetta gli appelli dell’A.S. Audax Sanluri Calcio a 5 n. 2), 3) e 4); - accoglie l’appello dell’A.S.C. Alexander Villasor n. 1) annullando l’impugnata delibera e, per l’effetto, infligge alla società Audax Sanluri Calcio a 5 la sanzione della perdita della gara Alexander Villasor/Audax Sanluri del 18.2.2006 per 0 – 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo relativa all’appello n. 1) ed incamerarsi le restanti.
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