F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/06 2. APPELLO DELL’A.S.S. I.T.I.S. F. SEVERI AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2005/2006; DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AI SIGNORI SCHIAVO FABIO E GIANESE TIZIANO; DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 41 del 5.4.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/06 2. APPELLO DELL’A.S.S. I.T.I.S. F. SEVERI AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2005/2006; DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AI SIGNORI SCHIAVO FABIO E GIANESE TIZIANO; DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 41 del 5.4.2006). L’Associazione Sportiva A.S.S. I.T.I.S. F. Severi ha proposto reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Divisione Calcio a Cinque pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 5.4.2006 avente ad oggetto le seguenti sanzioni: penalizzazione di punti 10 in classifica da scontarsi nella stagione 2005/2006; inibizione per anni tre inflitta ai signori Schiavo Fabio e Gianese Tiziano; ammenda di € 1.000,00 alla società. La Commissione d’Appello Federale, esaminato il reclamo, dichiara lo stesso inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S., in quanto sottoscritto da soggetti inibiti, limitatamente alla parte inerente le sanzioni amministrative a carico della società; le respinge nel merito per la parte inerente le sanzioni inflitte ai signori Schiavi Fabio e Gianese Tiziano. In particolare, per questi ultimi, si osserva che le risultanze istruttorie versate in atti, infatti, non appaiono scalfite dalle mere deduzioni della ricorrente che non riesce a soppiantare né tanto meno ad insinuare dubbi sullo svolgimento dei fatti per così come risultanti dal fascicolo di giudizio. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 1 C.G.S, l’appello come innanzi proposto dall’A.S.S. I.T.I.S. F. Severi. di Padova, perché sottoscritto da soggetti inibiti, per la parte inerente le sanzioni comminate alla società e dispone incamerarsi la tassa reclamo. Inoltre la C.A.F. respinge la parte inerente le sanzioni inflitte ai Sig.ri Schiavo Fabio e Gianese Tiziano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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