F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/06 1. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE CALÀ CAMPANA GAETANO (GIÀ TESSERATO SOC. PATERNÒ CALCIO S.R.L.) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO FEDERALE E 11 BIS C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 248/C dell’8.3.2006).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 27/07/06 1. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE CALÀ CAMPANA GAETANO (GIÀ TESSERATO SOC. PATERNÒ CALCIO S.R.L.) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27 STATUTO FEDERALE E 11 BIS C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 248/C dell’8.3.2006). Con atto del 22.12.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Gaetano Calà Campana per rispondere della violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27 Statuto Federale e 11 bis C.G.S.. La Commissione Disciplinare adita, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 248/C dell’ 8.3.2006, dichiarava non doversi procedere nei confronti del calciatore in ordine a pattuizioni assunte in violazione della norma federale per intervenuta prescrizione. Disponeva, altresì, trasmettersi copia della delibera alla Procura Federale perchè valutasse se richiedere indagini circa la violazione dell’art. 94 comma 2, ultimo periodo, N.O.I.F. Il Procuratore Federale con atto del 13.3.2006 proponeva rituale ricorso in appello chiedendo alla Commissione d’Appello Federale, in riforma della decisione impugnata, di annullare la stessa limitatamente alla declaratoria di estinzione dell’illecito ex art. 7 comma 8 C.G.S., disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Controdeduceva il calciatore deferito con atto 20.3.2006, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame e conseguente riconferma delle statuizioni in ordine a pattuizioni assunte in violazione delle N.O.I.F. per intervenuta prescrizione. Osserva la Commissione d’Appello Federale che il ricorso in appello del Procuratore Federale è privo di fondamento per cui deve essere rispettata la decisione adottata in prime cure. Questa infatti, è esente da censure ed essendo correttamente motivata deve essere confermata. Nel caso di specie, in totale carenza di prove contrarie, si verte in tema di corrispettivo parallelo concordato in violazione del disposto di cui all’art. 94 comma 1, lettera a) N.O.I.F., che, però, non rileva ai fini della contestata violazione della clausola compromissoria, costituendo, invece, violazione dell’art. 1 C.G.S. non più perseguibile per maturata prescrizione ex art. 18 comma 4 C.G.S.. Il calciatore, d’altronde, ha inoltrato istanza di fallimento davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria non a tutela di pendenza finanziaria relativa alla stagione sportiva 2003/2004 già oggetto di delibera del Collegio Arbitrale, bensì per conseguire la corresponsione, da parte della società, delle spettanze assistite dai titoli cambiari scaduti e protestati a firma del sig. Lo Bue. La relativa azione promossa davanti alla all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, come prescritto dall’art.94 comma 2, N.O.I.F., non rientra tra quelle previste dall’art. 27 comma 2 Statuto Federale con la conseguenza che il tesserato non è passibile delle sanzioni previste dal C.G.S. per l’ipotesi di violazione del vincolo di giustizia. Correttamente, pertanto, la Commissione Disciplinare, trattandosi di fatto diverso da quello contestato nell’atto di deferimento, ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 7 comma 8 C.G.S. che sancisce, per i tesserati, una squalifica di durata non inferiore a un mese. La relativa infrazione disciplinare, come previsto dall’art. 18 comma 4 C.G.S., si prescrive al termine della stagione sportiva successiva e, quindi, entro il 30.6.2005 tenuto conto che la illecita pattuazione “in nero” è stata realizzata nel mese di agosto 2003. Per questi motivi la Commissione d’Appello Federale, respinge l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it