F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (250) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (già Presidente della Società Turris Neapolis Srl), RAFFAELE BERGAVI (Presidente della Società Turris Neapolis Srl), FRANCESCO IBELLO, VITTORIO LUPINETTI (calciatori attualmente svincolati), CIRO SERRA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), LUCA ARGENTATO (calciatore attualmente tesserato per la Società Turris Neapolis Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl – (nota n. 11921/24 pf13-14 del 14.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (250) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHÉ (già Presidente della Società Turris Neapolis Srl), RAFFAELE BERGAVI (Presidente della Società Turris Neapolis Srl), FRANCESCO IBELLO, VITTORIO LUPINETTI (calciatori attualmente svincolati), CIRO SERRA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Giorgio 1926), LUCA ARGENTATO (calciatore attualmente tesserato per la Società Turris Neapolis Srl), Società TURRIS NEAPOLIS Srl già Torre Neapolis Srl - (nota n. 11921/24 pf13-14 del 14.2.2014). Occorre riassumere succintamente i fatti posti a base del presente procedimento, già oggetto della decisione di questa CDN, pubblicata sul CU n. 64/CDN del 27 marzo 2014 – 250. Il Presidente federale, con atto del 14 febbraio 2014, constatato che la Società Turris Neapolis Srl, nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva utilizzato in gare del Campionato Juniores Nazionali alcuni calciatori, a nome Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato, senza né la preventiva visita medica finalizzata all’accertamento della loro idoneità specifica all’attività sportiva – agonistica, né la relazione di un medico sociale o di altro sanitario attestante la raggiunta maturità psico – fisica degli stessi e che tale circostanza era emersa nell’ambito dell’attività di indagine svolta dalla Procura federale in merito ad altro caso, deferiva a questa CDN Fabrizio Bouchè, quale Presidente della Società Turris Neapolis Srl sino al 18 ottobre 2012, Raffaele Bergavi, anch’egli quale Presidente della Società Turris Neapolis Srl dal 19 ottobre 2012 in poi ed i predetti calciatori, per rispondere tutti della violazione degli artt. 1 comma 1 CGS, 43 commi 1, 2, 3, 5 e 34 comma 3 NOIF. Veniva altresì deferita la Società Turris Neapolis Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. La Società Turris Neapolis Srl ed il Sig. Raffaele Bergavi, con due distinte memorie difensive fatte pervenire a questa CDN il 22 marzo 2014, contestavano la fondatezza del deferimento, deducendo che i calciatori Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato erano muniti di certificati di idoneità all’attività sportiva agonistica rilasciati per ognuno dei calciatori in data 3 settembre 2012 dallo Studio Specialistico di Medicina dello Sport Dr. Mario Ausiello corrente in Via S. Donato n. 16, Pianura prov. Napoli, che producevano in copia fotostatica in allegato a dette memorie. Fissata la riunione del 27 marzo 2014, comparivano innanzi questa CDN la Procura federale, che insisteva per l’accoglimento del deferimento ed il difensore dei deferiti, che concludeva per il totale rigetto. La Procura federale, più in particolare, facendo riferimento alla data apposta in calce ad ogni certificato medico, dopo aver eccepito che siffatti certificati non avrebbero comunque ricoperto il periodo precedente la loro emissione, nel corso del quale i calciatori avevano preso parte quanto meno agli allenamenti di preparazione all’imminente campionato, formulava istanza per l’acquisizione agli atti del procedimento degli originali dei certificati medici, che non trovava opposizione da parte dei deferiti. Di talché questa CDN, ritenuta la rilevanza ai fini del decidere della istanza della Procura federale, considerata l’adesione delle parti deferite, disponeva che a cura della stessa Procura federale fossero acquisiti gli originali dei certificati medici presenti agli atti in copia fotostatica e rinviava il procedimento a nuovo ruolo. Fissata l’odierna riunione, di rinvio da quella del 22 maggio 2014 (leggasi CU n. 82/CDN 22 maggio 2014 – 250), la Procura federale ha fatto pervenire a questa Commissione la relazione datata 26 giugno 2014 attestante la mancata acquisizione degli originali dei certificati medici. In detta relazione viene dedotto che era stato convocato a comparire innanzi la Procura federale il Sig. Raffaele Bergavi, quale legale rappresentante della Società Turris Neapolis, affinché consegnasse gli originali richiesti, ma che la consegna non era avvenuta in quanto il Bergavi non ne era in possesso. Questi dichiarava che la Società Turris aveva affidato la gestione dell’attività giovanile ad una Società satellite, denominata ASCD Città di Torre del Greco, il cui Presidente, Massimo Perna, in quanto richiesto dallo stesso Bergavi, gli aveva a suo tempo recapitato le fotocopie dei certificati, che già erano in atti, ma non gli originali. Egli si impegnava a far pervenire alla Procura detti originali, ma ciò non era avvenuto, nonostante che la Procura federale, a mezzo di lettere raccomandate datate 17 giugno 2014, avesse diffidato tanto il Bergavi, quanto il Perna ad effettuare la consegna dei documenti richiesti entro tre giorni dal ricevimento delle lettere. Il difensore della Società Turris Neapolis e del Sig. Raffaele Bergavi in data 2 luglio 2014 hanno fatto pervenire a questa Commissione una nota a mezzo della quale viene attestato il mancato rinvenimento degli originali dei certificati medici, con contestuale deposito di una dichiarazione a firma del Dr. Mario Ausiello di aver visitato nelle precedenti stagioni agonistiche i calciatori Luca Argentato, Francesco Ibello, Ciro Serra e Vittorio Lupinetti, rilasciando per ognuno di loro la certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica per il calcio. Con tale nota viene ribadita l’infondatezza del deferimento, con contestuale richiesta di proscioglimento dei deferiti Raffaele Bergavi e Società Turris Neapolis. Alla riunione odierna, sono comparsi innanzi questa CDN la Procura federale ed i difensori dei deferiti, insistendo ciascuno nelle rispettive richieste, di carattere sanzionatorio da parte della Procura federale ed assolutorio da parte dei difensori dei deferiti. Più in particolare, nel mentre la parte deferita ha sostenuto che gli originali dei documenti erano stati smarriti, rendendo così vano il loro deposito e che la attestazione proveniente dal Dr. Ausiello, prodotta in originale, era comunque idonea a comprovare che i calciatori erano stati sempre visitati nelle precedenti stagioni agonistiche, tanto che nessun vuoto di certificazione si era potuto determinare, la Procura federale ha impugnato la valenza probatoria della detta attestazione, perché ritenuta non sostitutiva degli originali dei certificati medici e comunque del tutto generica perché priva delle date in cui le visite mediche erano state effettuate e le relative certificazioni rilasciate; ha concluso per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Fabrizio Bouchè ed al Sig. Raffaele Bergavi la inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) per ciascuno; ai calciatori Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato la squalifica per 3 (tre) gare ufficiali per ciascuno; alla Società Turris Neapolis Srl la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Juniores Nazionali della Stagione 2014/2015, nonché l’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00). La Commissione osserva quanto segue. La mancata acquisizione agli atti del procedimento degli originali dei certificati medici dei calciatori di cui trattasi rende fondate le violazioni ascritte ai deferiti. Costituisce un sedimentato orientamento anche di questa Commissione che la copia fotostatica di un documento acquista valore probatorio solo se non contestata dalla parte contro cui la copia fotostatica viene fatta valere. Nel caso in esame la richiesta formulata dalla Procura federale di acquisizione degli originali delle certificazioni mediche costituisce univoca espressione, non altrimenti interpretabile, di contestazione del valore probatorio delle copie fotostatiche, sicché esse non possono essere utilizzate a conforto delle ragioni difensive dei deferiti. Peraltro, il documento che è stato prodotto, a firma del Dr. Mario Ausiello, attestante che i calciatori di che trattasi erano stati da lui visitati nelle precedenti stagioni agonistiche ottenendo sempre la certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica per il calcio, oltre a non costituire documento equipollente all’originale di ogni certificato medico prodotto in copia fotostatica, che non è stato acquisito, appare generico perché sprovvisto di ogni preciso riferimento temporale stante la mancata indicazione della data di effettuazione delle visite mediche di idoneità e del conseguente rilascio dei certificati, né tale comunque da giustificare il comportamento della Società, che aveva l’obbligo di conservare gli originali delle certificazione mediche e di esibirli alla richiesta. Tanto appare sufficiente per affermare la sussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti, che vanno sanzionati in misura pari alla richiesta della Procura federale. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: al Sig. Fabrizio Bouchè, già Presidente della Società Turris Neapolis ed al Sig. Raffaele Bergavi, Presidente della Società Turris Neapolis, la inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) per ciascuno; ai calciatori Francesco Ibello, Vittorio Lupinetti, Ciro Serra e Luca Argentato la squalifica per 3 (tre) gare ufficiali per ciascuno; alla Società Turris Neapolis Srl (già Torre Neapolis Srl) la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Juniores Nazionali della Stagione 2014/2015, nonché l’ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00).
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