F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE – (nota n. 6871/1111 pf12-13 AM/ma del 21.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE - (nota n. 6871/1111 pf12-13 AM/ma del 21.5.2014). Il deferimento. Con nota del 3 aprile 2014 il Procuratore federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, ha deferito a questa Commissione i Signori: “1) Francesco Carmine Antonio Depasquale, tesserato come collaboratore della Società sportiva AC Montichiari Spa dal 16 novembre 2011, Presidente onorario e legale rappresentante dal 28 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12 e, comunque, amministratore di fatto della AC Montichiari dall'ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della Società): a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di amministratore di fatto della AC Montichiari Spa dall'ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della Società), per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.3, E.4,F.6, F.7, F.8 e G; b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., in qualità di legale rappresentante della Società dal 28 dicembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12, per aver determinato la cattiva gestione della stessa, che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2012/13, il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.3, E.4, F.6, F.7, F.8, G.1 e G.2; c) per la violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS, in qualità di legale rappresentante della Società dal 28 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12, per non aver messo a disposizione le scritture contabili della Società AC Montichiari Spa richieste da Co.Vi.So.C., impedendone lo svolgimento dei compiti di vigilanza, in occasione dell'ispezione effettuata in data 24 maggio 2012 come descritto nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ai punti E.4 e G.4; 2) Luigina Cappiello, Amministratore unico della AC Montichiari Spa dal 28 novembre 2011 al 10 marzo 2012, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già un stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Signor Depasquale, anzi consegnandogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.3, F,6, F.7, F.8 e G; 3) Antonio Carvelli, Amministratore unico della AC Montichiari Spa dal 10 marzo 2012 al 24 aprile 2013, nonché socio di riferimento della stessa Società dal 28 febbraio 2013 al 24 aprile 2013, data della sentenza dichiarativa di fallimento, e tesserato in qualità di collaboratore della stessa Società dal 14 dicembre 2011: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ne hanno determinato il fallimento, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Signor Depasquale, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.4, F.7 e G; b) per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle NOIF, per aver omesso di comunicare alla Lega di competenza la carica di Amministratore unico assunto il 10 marzo 2012, come descritto nella parte motiva, che si intende integralmente richiamata ai punti A.2 e B.5; c) per la violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS, per non aver prodotto le scritture contabili della Società AC Montichiari Spa richieste dalla Co.Vi.So.C., impedendone lo svolgimento di compiti di vigilanza, in occasione dell'ispezione effettuata in data 24 maggio 2012, come descritto nella motiva, di cui si intende integralmente richiamata ai punti E.4 e G.4; 4) Maurizio Soloni, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 aprile 2008 al 16 ottobre 2011 e, successivamente Presidente onorario fino al 19 dicembre 2011 della Società AC Montichiari Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito a determinare con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.1, D.2, E.1, E.3, F.1, F.2, F.3. F.4 e F.5; 5) Patrizia Bonomelli, consigliere di amministrazione ed Amministratore delegato della AC Montichiari Spa dal 4 giugno 2010 al 16 ottobre 2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta ed ai rilevanti poteri gestionali esercitati, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.1, D.2, E.3, F.2 e F.3; 6) Edoardo Soloni, socio di riferimento della Società AC Montichiari Spa, dal 27 luglio 2010 al 16 ottobre 2011, nonché collaboratore della stessa nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS , in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote a valore simbolico, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, E.3, F.1, F.2, F.3, F.4 e F.5.". - A sostegno del deferimento, la Procura federale asseriva che, appresa notizia della sentenza dichiarativa di fallimento della Società Montichiari emessa dal Tribunale di Brescia in data 24 aprile 2013 e della revoca all'affiliazione deliberata dal Presidente federale in data 11.9.2013 (C.U. n. 72/A), verificato che tale Società era stata retrocessa dalla Lega Pro, Seconda Divisione, al termine della stagione sportiva 2011/2012 e che non aveva presentato domanda di iscrizione al Campionato di Serie D nella stagione successiva per cui il consiglio Direttivo della L.N.D. ne aveva deliberato la non ammissione (C.U. n. 35 dell'a1.8.2012) e lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati (C.U. n. 10 del 9.8.2012), acquisiva la documentazione sull'attività economica e gestionale della Società nel biennio antecedente il fallimento. Dalla stessa venivano individuati gli organi direttivi della Società nelle stagioni sportive antecedenti il fallimento (da quella 2010/11), gli organi civilistici, gli assetti della Società (in particolare, le partecipazioni societarie ed i passaggi di azioni), i bilanci al 30.6.2011 ed al 30.6.2012 entrambi chiusi con perdite di esercizio e le relative delibere approvative con conseguenti determinazioni. Sempre da tale verifica emergeva che al controllo del 24.2.2011 la Co.Vi.So.C. aveva constatato che i debiti tributari e contributivi erano regolarmente corrisposti e che l'ultimo stipendio onorato ai dipendenti era quello del dicembre 2010, essendo in corso una rateizzazione per provvedere a pregressi debiti contributivi, che al successivo controllo del 24.6.2011 stipendi e contributi erano stati versati fino all'aprile 2011, la rateizzazione in corso era rispettata e che si era verificato un leggero superamento di uno dei parametri, che al successivo controllo del 16.12.2011 risultava un impianto contabile inadeguato oltre ad emergere varie irregolarità (ultimo stipendio versato ai tesserati risaliva a settembre 2011), non risultavano versato oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, non risultavano pagati imposte anteriormente all'1.7.2011 per oltre Euro 510.000,00=, il parametro dell'indebitamento era ampiamente superato con un'eccedenza di Euro 1.445.684,00=, nell'attivo patrimoniale risultavano immobilizzazioni materiali per Euro 1.383.227,00=, dalla documentazioni in atti risultava che i fabbricati realizzati nel Centro Sportivo erano stati edificati su fondi dell'Amministrazione Comunale e che al successivo accesso del 24.5.2012 Co.Vi.So.C non era stata messa neppure in grado di esperire alcun controllo in quanto l'Amministratore unico Antonio Carvelli riferiva di non sapere ove fosse la contabilità, che il socio di riferimento della Società era il Signor Depasquale, che non risultavano effettuati i pagamento degli emolumenti ai tesserati né i versamenti contributivi dal trimestre gennaio-marzo 2012. Nel prosieguo l'atto di deferimento richiamava gli esiti di ben otto procedimenti disciplinari sempre decisi dalla Commissione quivi adita (il primo risultante dal C.U. n. 60 del 24.2.2011 e l'ultimo risultante dal C.U. n. 59 del 16.1.2013) conclusisi tutti con sanzioni per violazioni regolamentari attinenti la sfera amministrativa, contabile, finanziaria a carico dei vari amministratori succedutisi nel tempo e della Società calcistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS Sottolineava poi il ruolo svolto dal Signor Depasquale dal 19.12.2011, "Presidente onorario a cui spetta la carica sportiva con deleghe e poteri operativi nel solo ambito sportivo e federale", con integrazione del foglio di censimento depositato il 28.11.2011 alla Lega Pro, cui faceva seguito l'ampio mandato conferitogli dall'Amministratore unico Signora Cappiello, pure depositato in Lega Pro il 28.12.2011 e la narrazione degli atti e dei comportamenti nei quali il Depasquale si qualificava come Presidente della Società AC Montichiari Spa (esposto inoltrato alla Procura federale, in sede di audizione nel corso di procedimento disciplinare, sottoscrizione le variazioni di tesseramento ed i contratti economici con i calciatori, esonero dell'allenatore, rapporti con la stampa) svolgendo anche svariati ruoli di rilevanza amministrativa (ha rappresentato il Signor Piccolo, Amministratore unico di Holding Rent Management Srl, proprietaria del 97,38% delle azioni della Società in occasione della cessione del 50% delle stesse al Signor Lisco, ha presenziato all'Assemblea dei soci del 20.11.2011 nella quale il Signor Piccolo ha presentatole dimissioni da Amministratore unico ed è stata nominata in sua sostituzione la Signora Cappiello, ha presieduto l'Assemblea dei soci del 10.3.2012 nella quale la Signora Cappiello aveva rassegnato le sue dimissioni da Amministratore unico con nomina in sua sostituzione del Signor Carvelli, è stato indicato dal Signor Carvelli alla Co.Vi.So.C. quale socio di riferimento della Società). Rilevava che al momento della cessione delle azioni alla Holding Rent Management Srl in data 16.10.2011 la Società già versava in grave crisi economica-patrimoniale in quanto da un estratto conto era fatto risultare un versamento di contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 in realtà mai eseguito per mancanza di fondi, dal verbale ispettivo della Co.Vi.So.C. del 16.12.2011 emergevano come impagati oneri retributivi e contributivi di maggio e giugno per circa Euro 50.000,00= e la mancata corresponsione di contributi ed imposte per circa Euro 500.000,00=, il pacchetto azionario del Signor Edoardo Soloni del valore nominale di Euro 496.897,00= era stato ceduto a Holding Rent Management Srl per il valore simbolico di Euro 1,00=. Tale grave crisi si era poi ulteriormente aggravata dopo tale cessione al punto che la Co.Si.Vo.C. non aveva più potuto effettuare controlli sulla contabilità dal maggio 2012, in quanto sottratta o resa indisponibile, e che la stessa si vedeva costretta in data 19.7.2012 a segnalare alla L.N.D. che la Società non aveva corrisposto gli emolumenti lordi ai tesserati per il periodo gennaio-giugno 2012 per una somma complessiva di Euro 542.000,00=. Riteneva pertanto che le responsabilità gestionali che avevano portato al fallimento della Società erano da ascrivere principalmente al Signor Depasquale, Presidente onorario della stessa dal 28.11.20011 e sino al fallimento, nonché socio di rifermento dal mese di ottobre 2011 e amministratore di fatto ed agli amministratori di diritto avvicendatisi in tale lasso temporale Signori Sabino Piccolo (deceduto), Luigina Cappiello, A.U. dal 28.11.2011 al 10.3.2012, Antonio Carvelli, A.U. dal 10 marzo 2012 al fallimento e collaboratore sportivo dal 14.12.2011 ed erano da ascrivere, in minor misura, anche ai precedenti amministratori e segnatamente al Signor Maurizio Soloni, Presidente C.D.A. dal 28.7.2008 sino al 17.10.2011 (e poi Presidente onorario sino al 19.12.2011), alla Signora Patrizia Bonomelli, Amministratore delegato della Società dal 4.6.2010 al 17.10.2011, al Signor Edoardo Soloni, socio di riferimento della Società dal 2010 al 17.10.2011. La Procura federale ha allegato al deferimento la relazione di indagine, corredata da ben 36 documenti illustrativi. La riunione precedente. Alla riunione del 15 maggio 2014 la posizione del Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale veniva stralciata in assenza della prova dell'intervenuta notificazione dell'atto di deferimento e su specifica richiesta della Procura federale di restituzione degli atti, mentre si procedeva nei confronti di tutti gli altri deferiti, due dei quali (i Signori Edoardo e Maurizio Soloni) avevano anche presentato memorie difensive, senza peraltro presentarsi personalmente. La precedente decisione. In esito a tale riunione la Commissione adita, ritenendo fondato il deferimento, con C.U. n. 80 pubblicato il 20 maggio 2014, ha inflitto alla Signora Luigina Cappiello l'inibizione di anni tre e l'ammenda di Euro 30.000,00=, al Signor Antonio Carvelli l'inibizione di anni quattro e l'ammenda di Euro 40.000,00=, al Signor Maurizio Soloni l'inibizione di anni due e mesi sei e l'ammenda di Euro 15.000,00=, al Signor Edoardo Soloni l'inibizione di anni uno e l'ammenda di Euro 10.000,00= ed alla Signora Patrizia Bonomelli l'inibizione di anni uno. vverso tale decisione risulta che abbiano interposto appello i soli Signori Maurizio ed Edoardo Soloni e la Corte di giustizia federale, con C.U. n. 335 del 19 giugno 2014, li ha respinti. Il presente procedimento riguarda pertanto la sola posizione del Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale, cui stavolta è stato notificato l'atto di deferimento e che ha presentato memoria difensiva. La memoria difensiva. Il deferito ha fatto pervenire detta memoria datata 19.7.2014 corredata da due documenti, con la quale chiede in principalità il suo proscioglimento o, in subordine, l'applicazione del minimo delle sanzioni previste. A sostegno di tali domande espone di aver ottenuto dall'Amministratore unico la semplice nomina a collaboratore dall'11.11.2011 con una delega di rappresentanza per le sole funzioni sportive e federali dell'area tecnica (sottoscrizione di accordi tesseramenti, documenti ufficiali, partecipazione alla vita organizzativa della Figc) e di essere stato nominato Presidente onorario dal 19.12.2011 e di non aver mai svolto attività che fossero inerenti “alla rappresentanza legale oppure alla gestione delle questioni amministrative-economiche che erano affidate, come da Statuto, all'organo amministrativo, rappresentato da un Amministratore unico". Il titolo di Presidente onorario non sarebbe confondibile con quello di legale rappresentante, anche perché estraneo alle previsioni statutarie. Aggiunge che non avrebbe detenuto partecipazioni di quote e/o azioni in alcuna Società che in via diretta e/o mediata possedevano posizioni maggioritarie nell'AC Montichiari. Nega poi di aver svolto mansioni di amministratore di fatto, come dimostrerebbe un suo esposto all'Autorità Giudiziaria con il quale si accuserebbe l'A.U. Signora Luigina Cappiello di un'indebita cessione di crediti vantati presso la Lega Pro per circa Euro 300.000,00=, così che sarebbe assurda una sua denuncia del prestanome. L'affermazione dell'A.U. Carvelli per la quale sarebbe il socio di riferimento, servirebbe a spostare la sue responsabilità gestionali del delatore (non era in grado di reperire la documentazione contabile) e sarebbe motivata dalla volontà di vendicarsi dalla denuncia penale. Sostiene poi di non essersi mai ingerito nella gestione "Amministrativa - legale" del sodalizio e che i 16 contratti economici dallo stesso stipulati rientrerebbero nell'ambito della delega suddetta e non avrebbero cagionato danni. Riferisce che l'AC Montichiari sarebbe già stato pesantemente indebitato al 30-6-2011 e che il presunto aggravamento della situazione debitoria sarebbe da ascrivere al mancato pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2011 con decadenza dalla partecipazione ai contributi federali già percepiti e percepiendi e dal pignoramento presso terzi promosso da un creditore con il concorso dell'A.U. Cappiello, oggetto della denuncia penale. Le richieste delle parti. - All'odierno dibattimento, il rappresentante della Procura federale, riportandosi agli atti del deferimento, ha chiesto a carico del deferito Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale, l’irrogazione della sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) oltre all’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00). - Il difensore del deferito, Dott. Giuseppe Tambone, ha chiesto in principalità il rigetto del deferimento o, in subordine, l’irrogazione di una sanzione minima proporzionata alla responsabilità del suo assistito. I motivi della decisione. Gli stessi coincidono nella parte generale con quelli già esposti nella precedente decisione, cui si aggiungono quelli specifici necessari alla disamina per la prima volta di quelli relativi alla posizione soggettiva del deferito Signor Francesco Carmine Depasquale. "L’adita Commissione ritiene necessaria una breve ricostruzione dei fatti più significativi che hanno dato origine al presente procedimento disciplinare sulla base delle varie risultanze in atti. In fatto La Società AC Montichiari ha partecipato al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione, nelle stagioni sportive 2010/2011, venendo retrocessa in Serie D al termini di quest'ultima stagione. In quella successiva, 2012/13, la Società non ha presentato domanda di iscrizione al campionato di Serie D e pertanto il Consiglio Direttivo L.N.D., nella riunione del 31.7.2012 ha deliberato la sua non ammissione al campionato (C.U. n. 35 dell'1.8.2012) ed il Presidente L.N.D. ha conseguentemente deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati (C.U. n. 10 del 9.8.2012). La Società è rimasta inattiva nella stagione sportiva 2012/13 ed il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa in data 24.4.2013 al n. 35, ha dichiarato il fallimento dell'AC Montichiari Spa Il Presidente F.I.G.C., preso atto di tale sentenza fallimentare, ha deliberato la revoca dell'affiliazione, come risulta dal C.U. n. 72/A dell'11.9.2013. La notizia del fallimento ha indotto la Procura federale ad apposita indagine relativamente alle condotte realizzate nel biennio antecedente per verificare la sussistenza di responsabilità di gestione amministrativa e finanziaria ascrivibili agli amministratori, di diritto e di fatto, nelle stagioni 2010/2011 e 2011/12 nonché per accertare eventuali specifiche responsabilità in riferimento ai poteri ed alle deleghe esercitate in ambito civilistico e sportivo, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF. Tale indagine si è conclusa con la relazione in atti del 30.12.2013, corredata da 36 documenti in essa richiamati ed ha dato origine al successivo atto di deferimento già citato a carico dei sei soggetti indicati, per ciascuno dei quali risultano segnalati gli incarichi e ruoli ricoperti nonché le condotte addebitate ed i profili di responsabilità disciplinare ascritti. In diritto Alla luce di quanto esposto, si ritiene doveroso richiamare alcuni principi pacifici nei precedenti degli Organi di giustizia federale, per poi passarsi alla disamina delle posizioni dei singoli deferiti, sviluppando contestualmente le argomentazioni relative agli addebiti contestati. - Secondo il parere interpretativo della Corte federale (C.U. n. 21/CF del 28.6.2007) richiamato dalla Procura federale, già da tempo fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. n. 36/CDN del 28.11.2008 e reiterato conformemente ad esempio nel C.U. n. 35/CDN del 14.11.2013, fallimento Cosenza Calcio Srl), per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di oneri della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardare necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. - Inoltre secondo altro principio (C.U. n. 3/CGF del 12.7.2011) i componenti del Consiglio di Amministrazione di una Società a responsabilità limitata (ma l'argomento vale anche per quelli delle Spa) sono titolari di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L'esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. - L'art. 21, comma 2, delle NOIF stabilisce che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate da F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione ai termini dell'art. 16. Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio (C.U. n. 315/CGF 2012/13). - Ove, poi, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell'affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, in linea con i principi di cui alle decisioni di questa Commissione (C.U. n. 71/CDN del 7.3.2013 e della sopra citata delibera della CGF) deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società. Alla luce di questi principi, si osserva quanto segue. Nel biennio antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento la Società calcistica è stata controllata da due diversi soggetti: a) il Signor Edoardo Soloni, che è stato socio unico dal 27.7.2010 al 25.2.2011 della Società, con capitale sociale di Euro 500.000,00= e da allora, dopo aver ceduto a tal Signor Franco Sanfratello il 2,62% delle azioni, ha detenuto il restante 97,38% delle azioni sino al 16.10.2011. In tale data il Signor Edoardo Soloni ha ceduto tutte le azioni detenute a tale Holding Rent Management Srl (di cui era socio unico tale Signor Massimo Dellanogare che poi ha ceduto tutte le quote in data 22.11.2011 al Signor Sabino Piccolo, che già in precedenza svolgeva le funzioni di A.U.) al prezzo simbolico di un Euro. In tale lasso temporale il Signor Maurizio Soloni ha ricoperto la carica di Presidente del C.d.A. ininterrottamente dal 28.4.2008 al 16.10.2011, essendosi avvicendati in due occasioni i componenti del C.d.A. stesso (il Signor Maurizio Soloni ha poi ricoperto l'incarico di Presidente onorario dal 17.10.2011 al 28.12.2011) e la Signora Patrizia Bonomelli ha ricoperto la carica di Consigliere Amministratore delegato, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 4.6.2010 al 16.10.2011. In data 25.8.2010 un consigliere comunicava alla Lega Pro che il Signor Edoardo Soloni svolgeva il ruolo di dirigente e poi in data 28.6.2011 veniva indicato come collaboratore nel foglio di censimento spedito alla stessa Lega; b) il Signor Francesco Antonio Carmine Depasquale che, pur non apparendo quale socio o amministratore di Holding Rent Management Srl, è stato l'amministratore di fatto dal 17.10.2011 o, in via subordinata, dal 28.12.2011 (data nella quale è stato formalmente nominato Presidente onorario ed investito da ampie deleghe sia pur apparentemente all'ambito sportivo e federale, cui ha fatto da contorno la comunicazione in Lega Pro del 16.11.2011 sul suo tesseramento come collaboratore) della AC Montichiari Spa sino al fallimento. Tale suo ruolo è rimasto immutato nel tempo, nonostante risulti che due mesi prima del fallimento, in data 28.2.2013, Holding Rent Management Srl abbia ceduto le sue azioni, pari al 97,38% del capitale, al Signor Antonio Carvelli, all'epoca rivestente la carica di A.U. della Società calcistica, verso un corrispettivo rimasto ignoto in carenza di deposito dell'atto al registro delle imprese. In tale lasso temporale il Signor Sabino Piccolo (socio unico ed A.U. di Holding Rent Management Srl) è stato nominato A.U. della Società calcistica dal 17.10.2011 al 28.11.2011 (nomina mai comunicata in Lega), poi sostituito quale A.U. dal 28.11.2011 al 10.3.2012 dalla Signora Luigina Cappiello, poi sostituita quale A.U. dal Signor Antonio Carvelli dal 10.3.2012 sino al 24.4.2013, data del fallimento (nomina mai comunicata in Lega). Quest'ultimo risultava tesserato dalla Società anche quale collaboratore con foglio integrativo di censimento del 14.12.2011. Orbene, gli elementi acquisiti consentono di sostenere che già alla data del 16.10.2011 l'AC Montichiari Spa versava in grave crisi finanziaria a seguito di un dissesto economico patrimoniale da ascrivere alle cattive condotte gestionali dei suoi amministratori e del socio di riferimento (Signori Maurizio Soloni, Patrizia Bonomelli e Edoardo Soloni), risultando omesse condotte gestionali virtuose tali da por rimedio agli squilibri dei conti e comunque iniziative idonee a rifinanziare le casse sociali. Ed invero: - il bilancio chiuso al 30.6.2011, come approvato il successivo 18.11.2011, presentava una perdita di Euro 169.030,00= per la quale era deliberata la copertura con utilizzo della riserva straordinaria. Tra i dati reddituali si ricavava che il valore della produzione era stato pari a Euro 2.124.783,00= ed il valore dei costi era stato pari a Euro 2.239.618,00= con una differenza negativa di Euro 114.835,00=; - all'ispezione Co.Vi.So.C. del 24.6.2011 risultava in corso una rateizzazione per il pagamento contributivi Enpals relativi al periodo dicembre 2009-settembre 2010, con versamenti eseguiti ad aprile 2011 e lo sforamento modesto del parametro P/A alla data del 31.12.2010 (0.276=, essendo ammesso quello di 0,08=); - all'ispezione del 16.12.2011, che seguiva di due mesi la cessione del pacchetto azionario, emergeva che la struttura amministrativa e l'impianto contabile non erano adeguati, che gli ultimi stipendi corrisposti erano quelli di settembre 2011, che non risultavano versati gli oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, che sussistevano debiti di imposta e contributi scaduti prima dell'1 luglio 2011 per oltre Euro 510.000,00=, che il parametro R/I risultava pari a 0,844= con un eccedenza di indebitamento di Euro 1.445.684,00= e che la Società non aveva calcolato ed inviato il parametro R/I al 31 giugno 2011 sulla base del bilancio approvato; - all'atto del controllo effettuato dalla Società di revisione Deloitte & Touche (report del 4.11.2011) risultava che l'AC Montichiari Spa aveva consegnato un estratto conto al settembre 2011 dal quale risultava l'addebito della somma dovuta per il pagamento dei contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 per un importo di Euro 32.654,00= che, ad un successivo controllo risultava stornato a causa di mancanza di fondi sul conto corrente societario; - il Signor Maurizio Soloni, quale legale rappresentante dell'AC Montichiari Spa, quasi sempre in via solidale con la Signora Patrizia Bonomelli, quale Consigliere delegato, ed alla Società calcistica in ragione della responsabilità oggettiva, in forza di condotte poste in essere prima del 16.10.2011, è stato destinatario di cinque sanzioni disciplinari ad opera di codesta Commissione, come emerge dai C.U. n. 60 del 24.2.2011, n. 31 del 27.10.2011, n. 51 del 21.12.2011, n. 69 dell'8.3.2012 e n. 80 del 4.4.2012 rispettivamente per le seguenti violazioni di carattere amministrativo e contabile: per non aver rispettato i termini per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della licenza nazionale; per non aver provveduto entro il termine la deposito presso la Lega Pro della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 300.000,00=; per la mancata attestazione agli Organi federali del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2011 e per aver sottoscritto e depositato presso Co.Vi.So.C. la dichiarazione 15.9.2011 attestante circostanza e dati contabili non veritieri; per la mancata attestazione del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti a tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 e per non aver documentato l'avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al 30.9.2011; per non aver provveduto nei termini concessi al pagamento delle somme poste a carico della Società dal T.N.A.S. del lodo arbitrale n. 1307 del 28.9.2009; - infine il pacchetto azionario del 97,38% del valore nominale di Euro 496.897,00= veniva ceduto dal Signor Edoardo Soloni alla Holding Rent Management Srl in data 16.10.2011 verso un corrispettivo di un solo Euro. Ne consegue che al 16.10.2012 la Società calcistica già da tempo non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, nonostante fosse già ricorsa a dilazionare parte dell'indebitamento erariale e contributivo ricorrendo agli strumenti eccezionali delle rateizzazioni. É poi indubbio che questo stato di dissesto in essere al 16.10.2011 abbia successivamente subito un ulteriore drammatico peggioramento che ha infine portato, dopo l'inattività della Società calcistica nella stagione sportiva 2012/13 per un'insolvenza ormai acclamata, alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ed invero: - all'ispezione Co.Vi.So.C. del 24.5.2012 l'A.U. Signor Antonio Carvelli si dichiarava non in grado né di mostrare né di reperire la contabilità della Società, riferiva che nulla era cambiato nella compagine sociale essendo sempre il Signor Depasquale il socio di riferimento (aldilà della barriera formale rappresentata da Holding Rent Management Srl), asseriva che non risultavano effettuati i pagamenti degli emolumenti ai tesserati nè i versamenti delle corrispondenti ritenute fiscali e contributi previdenziali per il trimestre gennaio-marzo 2012; - il bilancio chiuso al 31.6.2012, approvato in data 28.2.2013, presentava una perdita di Euro 898.747,00= da coprire con utilizzo delle riserve (parte ricorrendo a quelle straordinarie e parte con versamenti soci), anche se, deduttivamente, quanto deliberato non ha trovato attuazione; - nella comunicazione Co.Vi.So.C del 19.7.2012 si leggeva che l'AC Montichiari Spa non aveva corrisposto gli emolumenti lordi ai tesserati per il periodo da gennaio a giugno 2012 per un importo complessivo di Euro 542.000,00=, nonostante avesse provveduto a tesserare ben 16 nuovi calciatori nel gennaio 2012 che avevano contribuito ad aggravare ulteriormente la crisi economica e finanziaria; - dopo il 16.10.2011 codesta Commissione ha emesso tre delibere di condanna a carico degli A.U. (le prime due a Luigina Cappiello e la terza ad Antonio Carvelli) e per responsabilità oggettiva all'AC, Montichiari Srl, come risulta dai C.U. n. 83 del 12.4.2012, 48 del 5.12.2012 e 59 del 16.1.2013, rispettivamente per non aver documentato l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sugli emolumenti dovuti ai tesserati nel mesi di maggio giugno 2011 e per non aver documentato il pagamento del rateo Enpals scadente a settembre 2011, per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza per gli emolumenti dovuti ad un tesserato nel luglio 2011; per non aver documentato l'intervenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 gennaio, febbraio marzo 2012, nonché gli emolumenti di gennaio, febbraio e marzo 2012 e per non aver depositato il prospetto R/I (parametro Ricavi/Indebitamento) calcolato sulla base delle risultanze contabili al 31.3.2012; per non aver partecipato all'incontro in tema di formazione alla lotta antidoping organizzato a Roma da F.I.G.C,. e Lega Pro in data 11.6.2012. - Il Tribunale di Brescia, con la citata sentenza, ha infine dichiarato il fallimento della Società calcistica in data 2.4.2013, dopo il periodo di inattività sportiva di cui si è detto, attestando in via definitiva lo stato di insolvenza.". - Quanto sopra rilevato consente ora di valutare il residuo singolo profilo di responsabilità, che va ad aggiungersi a quelli precedenti già decisi, anche alla luce della memoria difensiva in atti. Si tratta della posizione del Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale, tesserato come collaboratore della Società calcistica dal 16.11.2011, nominato Presidente onorario dal 28.11.2011 e sino al fallimento con delega a rappresentare la Società in ambito sportivo e federale. Costui è stato, a parere della Procura federale ed aldilà delle risultanze formali, il vero amministratore di fatto e proprietario del sodalizio, ponendo in essere condotte univoche in tale direzione, in modo sistematico e continuativo nel tempo, dimostrando il tipico potere di iniziativa di chi governa una Società in vista del suo funzionamento, dettagliatamente descritte nell'atto di deferimento. Al fine di sottrarsi a questo ruolo il deferito cerca di giustificare le sue condotte inserendole nell'alveo della delega tecnica e dell'enfasi giornalistica, distinguendo la rappresentanza sportiva da quella del legale rappresentante e negando il ruolo di amministratore di fatto e di aver in ogni caso aggravato lo stato economico-patrimoniale della Società calcistica. In realtà nessuna delle suddette argomentazioni ha pregio ed anzi uno dei due allegati conferma ulteriormente la fondatezza della tesi accusatoria. Anzitutto il suo operato in termini di compimento di atti gestori dell'AC Montichiari non è affatto riconducibile né al ruolo di collaboratore (che ricopriva con una decina di altri soggetti) di cui all'atto del censimento né a quella generica procura conferitagli per rappresentare l'A.U. in ambito sportivo e federale, ben estranea al paradigma di cui all'art. 2381 c.c. Quest'ultima risulta da un verbale assembleare e da una scrittura privata non autenticata, denominata procura speciale, che non contiene alcun grado di dettaglio, tantomeno gli conferisce poteri di procuratore ad negotia, sembrando collegarsi ad una rappresentanza sportiva discendente dalla nomina a Presidente onorario, diversamente priva di effetti concreti, anche in quanto non prevista dall'atto costitutivo e dallo statuto. Sennonché il deferito dilata il senso di questa generica procura sostenendo che gli avrebbe consentito di intervenire nell'allora imminente sessione del calcio mercato, intendendo l'intervento come abilitazione diretta all'acquisto e vendita di calciatori, alla sottoscrizione di accordi economici, ai tesseramenti, agli esoneri ecc.) e cioé alla attività c.d. tecnica, oltre che alla partecipazione alla vita organizzativa della Figc. Orbene, tale tipo di attività tecnica è in realtà estranea alla procura speciale per come conferita. Lo stesso deferito ne è perfettamente conscio al punto che laddove ha stipulato almeno 16 contratti per le prestazioni sportive con i calciatori dallo stesso acquistati (dice a titolo gratuito) dal gennaio al marzo 2012, ha integrato i moduli nel frontespizio, facendosi risultare non come delegato dall'Amministratore unico o Presidente onorario, ma quale "rappresentante" dell'AC Montichiari in qualità di "Presidente" ed in calce, sotto il prestampato "Per la Società il Legale Rappresentante", aggiungendo "Presidente Depasquale Francesco". Quanto all'enfasi giornalistica, basti osservare che molti degli articoli prodotti dalla Procura federale portano delle interviste virgolettate del Signor Depasquale, che non risultano mai oggetto di smentita e/o di richiesta di rettifica a mezzo stampa. Dagli stessi emerge che a parere dell'ex Presidente Maurizio Soloni il deferito sarebbe stato il legale rappresentante della Società che avrebbe acquistato le quote del sodalizio (articolo del 22.10.2011) e in quello dell'8.11.2011 viene definito "patron" del sodalizio quale detentore del 98% del capitale sociale. Sul quotidiano “Bresciaoggi” del 15.11.2011, a commento dell'esonero dell'allenatore dallo stesso disposto, il Signor Depasquale, intervistato, risponde testualmente. "Io sono il proprietario e devo avere il pieno controllo di quanto succede in Società". In altro quotidiano del 12.12.2011, a commento del commiato del direttore sportivo e della sua scelta di altro successore, il Signor Depasquale è definito ancora "patron" e lo stesso dicasi sul quotidiano “Tuttosport” del 9.2.2012 in cui si sottolinea, fra l'altro, che il "patron" potrebbe anche allenare. In un'intervista a TMW del 23.5.2012 il Signor Depasquale, nell'esprimere la volontà di cedere il sodalizio, asserisce testualmente: "Ma non lascerò il club nelle mai di acquirenti senza solidità economica" ed in altra del 30.5.2012 segnala di aver trovato un accordo per la cessione delle quote del sodalizio ad una holding formata da due imprenditori. In tutti questi articoli lungi dal rinvenirsi l'enfasi giornalistica, si ottiene la semplice conferma che l'AC Montichiari apparteneva al Signor Depasquale che ne decideva tutte le sorti, anche economiche, ben oltre l'ambito sportivo, facendo scomparire il ruolo e la funzione degli amministratori di diritto che si sono succeduti nel tempo. La sua ingerenza in scelte gestionali, comprese le questioni amministrative ed economiche, quale socio egemone, è poi manifesta non solo nella risoluzione e conclusione degli affari riferibili al sodalizio, compresi gli esoneri ed i suddetti contratti, tutti a titolo oneroso, dallo stipendio minimo di categoria a quello di maggior importo pari i Euro 20.000,00= (per il calciatore Riccardo Corallo), sia nella sua costante partecipazioni alle assemblee della Società calcistica in tutte le occasioni, ricoprendo di volta in volta dei ruoli. Nell'assemblea ordinaria del 18.11.2011, approvativa del bilancio chiuso al 230.6.2011, era nominato segretario; in quella del 28.11.2011, con presa atto delle dimissioni dell'A.U. Sabino Piccolo e la nomina ad A.U. di Luigina Cappiello, è ancora segretario; in quella del 10.3.2012 ,con presa d'atto delle dimissioni dell'A.U. Luigina Cappiello e di nomina ad A.U. di Antonio Carvelli, è nominato Presidente; in quella del 28.2.2013 di approvazione del bilancio chiuso al 30.6.2012 è ancora Presidente. Si tratta di una presenza costante, certamente non attribuibile a quel ruolo inesistente negli atti aziendali di Presidente onorario o di delegato all'ambito sportivo, ma a quello di vero e proprio "patron" con tutti i poteri decisionali. Per quanto la memoria difensiva ribadisca poi la tesi che il deferito non ha svolto alcun ruolo "né come amministratore e né come detentore di partecipazione di quote/azioni in alcuna delle Società che hanno detenuto, in via diretta o mediata nel periodo considerato o immediatamente precedente, posizioni maggioritarie o anche minoritarie nel quadro azionario dell'AC Montichiari. É l'ennesima prova per tabulas di una assoluta estraneità al livello di amministratore del club da parte dello scrivente", la stessa è corredata da un primo allegato alquanto significativo ed assolutamente contraddittorio rispetto alla tesi. Si tratta di denuncia querela proposta alla Procura della Repubblica di Mantova in data 26.4.2012 dai Signori Antonio Carvelli, A.U. Montichiari Calcio Spa e "Francesco Carmine Antonio Depasquale, nato a Crotone il 30.07.1972 e ivi residente alla Via Gronchi n. 9, in qualità di azionista di maggioranza...". Tale allegato, oltre a smentire il deferito con un evidente aspetto confessorio, conferma l'inattendibilità dei dati formali sulla titolarità della quota di maggioranza all'interno del sodalizio e giustifica la pienamente la ragione per la quale il Signor Depasquale, anche nelle sue interviste, si definisce "patron" del sodalizio, dotato di tutti i poteri gestori, al punto da ricondurre ogni scelta alla sua volontà. La circostanza poi che il deferito abbia querelato la sua ex A.U. Luigina Cappiello non è affatto contraddittoria con la tesi che la stessa fosse una sua semplice prestanome, atteso che la stessa avrebbe posto in essere una condotta violativa del patto fiduciario, che ha dato origine alla reazione del legittimo proprietario del sodalizio ed effettivo titolare del potere gestorio. Non a caso l'A.U. Antonio Carvelli è obbligato a riconoscere all'organo di controllo in data 4.5.2012 che il Signor Depasquale è il socio di riferimento, il vero e unico gestore della Società, essendo questa la ragione per la quale non è nel possesso delle scritture contabili e non conosce neppure dove siano depositate. Al fine di inficiare tale affermazione, il deferito ha sostenuto che l'A.U. Carvelli avrebbe rilasciato tale dichiarazione delatoria per vendicarsi della "denuncia penale subita dall'Amministratore unico". Peccato che, come emerge senza tema di smentita dal primo allegato citato, il Carvelli sia il coautore con il Signor Depasquale della denuncia penale a carico della ex A.U. Luigina Cappiello e quindi soggetto codenunciante e non denunciato e pertanto privo del movente della vendetta. Inoltre il Signor Depasquale, in epoca non sospetta, quanto cioé era ancora interessato a che tutti gli riconoscessero il ruolo di amministratore effettivo, si autoqualifica quale Presidente sic et sempliciter dell'AC Montichiari anche in comunicazioni ufficiali. Si legga in proposito l'esposto rivolto al Presidente federale, alla Procura federale ed al Presidente Lega Pro, in relazione alla vicenda della Società Savona Calcio, nel quale così esordisce: "L'AC Montichiari Spa, nella persona del Suo Presidente Francesco Depasquale..." o anche l'audizione avanti la Procura federale dell'8.5.2012 nella quale si qualifica nuovamente come "Presidente" dell'AC Montichiari. In entrambi i caso il deferito palesa che è lui il soggetto legittimato a manifestare e tutelare gli interessi dell'AC Montichiari, attribuendosi ruoli sostanziali, apparentemente contrastanti con le risultanze formali. In sostanza si è in presenza di un insieme concorde, reiterato ed univoco di condotte dalle quali emerge che il Signor Depasquale, oltre ad essere il "patron" del sodalizio sportivo, era anche l'unico amministratore di fatto, determinando di volta in volta l'amministratore di diritto, dimostrando però la sua superiorità rispetto all'A.U. di turno, avendo nella sua disponibilità le scritture contabili, occupandosi in via esclusiva delle scelte operative e negoziali, risultando il dominus degli affari all'interno della Società ed anche nel sistema calcio, oltre che agli occhi della stampa e dei terzi. Gli sono ascritte le condotte antiregolamentari di aver aggravato con il proprio comportamento di cattiva gestione il dissesto economico-patrimoniale della Società determinandone infine lo stato di grave insolvenza che ha poi comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza, lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati ed infine il fallimento della stessa ed il non aver messo a disposizione dell'organo vigilante le scritture contabili della Società impedendo lo svolgimento dell'ispezione. Tutti gli addebiti di cui al deferimento sono fondati. Pur consapevole di essersi reso acquirente del pacchetto azionario di controllo di una Società già indebitata ed in stato di dissesto (come denota il valore di acquisto e come poteva ricavare dalle scritture contabili e dai C.U.) ha continuato a gestirla in modo scorretto e dannoso, senza perseguire il fine dell'equilibrio dei conti e senza ricorrere ai necessari apporti di finanza ed a scelte virtuose per cambiare l'andamento gestionale, interrompendo le rateizzazione in atto, acquistando un notevole numero di calciatori (per la precisione sedici) nei primi mesi dell'anno 2012 nella consapevolezza che non sarebbe stato possibile versare loro gli emolumenti concordati ed i relativi contributi, finendo oggettivamente per aggravarne le passività e rendere irreversibile lo stato di insolvenza, come emerge dalle condotte già illustrate (D.2, E.3, E.4, F.6, F.7, F.8, G., G.1 e G.2). Ha poi ragionevolmente sottratto alla disponibilità dell'amministratore formale la contabilità, ponendolo nella condizione di risultare inadempiente agli obblighi della loro tenuta e conservazione ed impedendo la ricostruzione del patrimonio e la conoscenza degli affari sociali (E.4 e G.4), al probabile fine di mascherare almeno in parte talune Sue condotte a danno della Società calcistica. La graduazione della responsabilità del deferito viene stabilita tenendo conto del ruolo specifico dallo stesso ricoperto, in un quadro di non trasparenza, in conseguenza del tentativo di mascherare la sua posizione, delle contestazioni sollevategli, delle risultanze istruttorie e delle sanzioni precedentemente irrogate agli altri deferiti già definitivizzate, ritenendo equa, in assenza di procedimenti penali relativi agli addebiti, l'irrogazione della sanzione di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale infligge al Signor Francesco Carmine Antonio Depasquale, la sanzione dell’inibizione di anni 5 (cinque) e dell’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00).
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