F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LORENZI (Calciatore tesserato per la Società AC Mezzocorona Srl), DANILO TARTER (Dirigente della Società AC Mezzocorona Srl) – (nota n. 6309/865 pf13-14 AA/ac del 5.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 28 Luglio 2014 (338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LORENZI (Calciatore tesserato per la Società AC Mezzocorona Srl), DANILO TARTER (Dirigente della Società AC Mezzocorona Srl) - (nota n. 6309/865 pf13-14 AA/ac del 5.5.2014). La Procura federale, accertato che la Società Mezzocorona aveva utilizzato in gare del Campionato Interregionale Serie D Girone C della scorsa stagione sportiva il calciatore Federico Lorenzi in posizione irregolare perché squalificato, con atto del 5 maggio 2014 deferiva a questa CDN il predetto calciatore, il dirigente accompagnatore della squadra della Società Mezzocorona Sig. Danilo Tarter (in quanto firmatario delle distinte – gara) e la medesima Società Mezzocorona, ai quali contestava quanto ai primi due la violazione degli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 ed 8 CGS e quanto alla terza la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 stesso Codice. Fissata innanzi questa CDN la riunione del 5 giugno 2014, la Società AC Mezzocorona Srl tramite il proprio rappresentante depositava istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, in relazione alla quale veniva adottata ordinanza di applicazione della sanzione a carico della predetta Società di penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille//00). Nella stessa riunione la Società AC Mezzocorona istava per il rinvio del dibattimento ad altra data allo scopo di poter formulare una proposta di patteggiamento anche per gli altri due deferiti, Federico Lorenzi e Danilo Tarter (leggasi CU n. 87/CDN 5 giugno 2014 - 338). Nulla opponendo la Procura federale, era fissata da ultimo l’odierna riunione, nel corso della quale nessuno dei deferiti compariva. La Procura federale ha chiesto l’accoglimento della parte residuale del deferimento, rimasta a carico del calciatore Federico Lorenzi e del dirigente Danilo Tarter e l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per 2 (due) gare ufficiali per il calciatore Federico Lorenzi ed inibizione di mesi 3 (tre) a carico del dirigente Danilo Tarter. La CDN osserva quanto segue. Posto che i deferiti non hanno dato corso alla istanza di patteggiamento, per la formulazione della quale a mezzo della Società di loro appartenenza avevano chiesto ed ottenuto il differimento ad altra data della riunione del 5 giugno 2014, da ultimo fissata per oggi, il deferimento, esaminato nel merito, deve essere accolto perché documentalmente provato, non residuando dubbio alcuno in ordine alla irregolarità della posizione in cui il calciatore deferito aveva disputato le gare in contestazione. Vanno pertanto recepite le proposte sanzionatorie formulate dalla Procura federale, dalle quali non sussistono motivi per discostarsi. P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al calciatore Federico Lorenzi la squalifica per 2 (due) gare ufficiali ed al dirigente della Società AC Mezzocorona Danilo Tarter la inibizione di mesi 3 (tre).
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