F.I.G.C. – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA – 2014/2015 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CG del 04 Novembre 2014 e su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’AVV. ANGELO CELLAMARE, SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE (Nota n. 7622/665pf13-14/SP/AM/blp del 20 giugno 2014)

F.I.G.C. – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA - 2014/2015 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CG del 04 Novembre 2014 e su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELL’AVV. ANGELO CELLAMARE, SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE (Nota n. 7622/665pf13-14/SP/AM/blp del 20 giugno 2014) All’esito di attività istruttoria, chiesta con nota 7 marzo 2014 del Presidente della Commissione Federale di Garanzia, il Procuratore Federale con atto del 20 giugno 2014 ha deferito al giudizio della stessa Commissione l’avv. Angelo Cellamare, Sostituto Procuratore Federale, perché risponda della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli art. 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, del Regolamento di Disciplina degli organi della Giustizia Sportiva di cui al C.U. n. 110/A pubblicato il 26 maggio 2008. Era accaduto che, designato per vari controlli gara effettuati tra il 2 settembre 2012 e l’8 dicembre 2013 con trasferte in località pugliesi, l’avv. Cellamare – residente in Taranto – avesse trasmesso alla Segreteria della Procura Federale n. 9 note di rimborso spese che avevano suscitato perplessità nell’ufficio di Segreteria a causa di palesi incongruità e irregolarità. In particolare i documenti attinenti ai pasti consumati, privi dei requisiti formali delle ricevute fiscali, recavano intestazioni stampigliate chiaramente con timbri componibili, erano affetti da errori quanto all’ubicazione dei ristoranti e in un caso anche da incompatibilità di data con il rientro in sede del Sostituto. In due casi, poi, la distanza tra il luogo di residenza e quello della gara (Bari) ai fini del rimborso chilometrico era errata per eccesso. Con nota inviata al Segretario della Procura Federale l’11 febbraio 2014, prima della formale contestazione, ma dopo che il Segretario aveva segnalato al Procuratore Federale le irregolarità (7 febbraio 2014), l’avv. Cellamare aveva chiesto la restituzione di quei giustificativi di spesa, adducendo che per errore inescusabile ma del tutto in buona fede aveva inoltrato alla Procura documenti che riguardavano in realtà una pratica professionale pendente presso il suo Studio e non le trasferte calcistiche. Contestatagli la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Disciplina, l’avv. Cellamare nel corso dell’audizione del 10 aprile 2014 aveva attribuito l’accaduto alla fretta con cui, sollecitato dalla Segreteria a presentare le note arretrate relative a varie trasferte per controlli gara, e raccolta la documentazione giacente sulla scrivania con l’aiuto di una Collega di Studio (indicata nemmeno troppo velatamente come 2 responsabile dell’errore), l’aveva inoltrata alla Procura Federale senza rendersi conto, se non tardivamente, che non era pertinente. Convocato per il giudizio davanti a questa Commissione di Garanzia l’avv. Cellamare ha chiesto un rinvio perché impedito a comparire per ragioni professionali. Ha depositato altresì una memoria difensiva che ribadisce gli argomenti già addotti nell’audizione e rivendica la specchiata onorabilità della sua figura professionale, non senza richiamare due occasioni in cui aveva rinunziato al rimborso delle spese di viaggio (controlli gara a Milano del 2 dicembre 2012 e del 9 novembre 2013). Nell’odierna seduta il Procuratore Federale ha chiesto che all’incolpato venga applicata la sanzione della sospensione dalle funzioni per la durata di un anno. Tanto premesso, la Commissione Federale di Garanzia reputa innanzi tutto di non poter accogliere la richiesta di rinvio avanzata dall’incolpato, non soltanto per coerenza con la prassi di questo organo, ispirata a esigenze di celerità ed essenzialità, ma anche e soprattutto perché l’istante ha fruito di adeguati spazi per far valere la propria difesa, né la personale comparizione, implicitamente invocata con la richiesta, è giustificata nella specie da particolari e nuove necessità difensive rimaste, in ipotesi, insoddisfatte. Nel merito la Commissione constata che sul totale delle nove pratiche di rimborso prese in esame, una – relativa alla trasferta del 14 ottobre 2012 a Martina Franca – non presenta aspetti critici, riguardando soltanto le spese di viaggio e la diaria, dalla Procura Federale non contestate. Tutte indistintamente le altre pratiche, in cui le consumazioni alimentari vengono indicate in foglietti allegati alle domande di rimborso a mo’ di ricevute, sono invalidate da singolarità e incongruenze di macroscopica evidenza. Il problema non risiede solo nell’irregolarità fiscale delle asserite ricevute, mancanti di una numerazione che ne attesti la corrispondenza con annotazioni formali. Vi è, di più, l’incredibile, puerile stranezza di documenti in cui l’intestazione (denominazione, località, indirizzo del figurato emittente) è sempre e soltanto stampigliata, malamente, con un timbro componibile dalle caratteristiche costanti per tutte le otto cosiddette ricevute, mentre l’importo delle consumazioni si attesta sempre sui 25 euro, o 26 in un caso. Non basta. Gli indirizzi dei ristoranti sono sistematicamente sbagliati: il ristorante LE ZIE, di Lecce, note 2.9.2012, 13.1.2013, 4.8.2013, non è ubicato in via Ceciol, come si legge nei foglietti allegati, bensì in via Costadura; il ristorante LA PIGNATA, di Bari, note 13.11.2012, 17.3.2013, 24.9.2013, 26.10.2013, non è ubicato in via Melo bensì in Corso Vittorio Emanuele; a Martina Franca, nota 8.12.2013, non esiste un locale omonimo del ristorante LA PIGNATA; mentre la data della nota 13.11.2012 non coincidente con la data 12.11.2012 della gara da controllare, è incompatibile con l’orario 0,16 del 13.11.2012 certificato dalla ricevuta autostradale del ritorno in sede. Non può poi trascurarsi che la serie delle apparenti date delle cosiddette ricevute collima con la serie temporale delle trasferte: coincidenza che, se fosse casuale (per l’appartenenza di quei documenti davvero a tutt’altro contesto), sarebbe a dir poco stupefacente, così come improbabilmente fortuita sarebbe la circostanza che gli importi di spesa siano tutti appena inferiori, per l’appunto, al tetto di 30 euro che l’amministrazione federale pone per i pasti in trasferta. Le cosiddette ricevute dei ristoranti sono dunque materialmente, intrinsecamente, inequivocabilmente false. Sarebbe stato ugualmente poco commendevole, se non addirittura delittuoso, per lo Studio legale Cellamare utilizzarle in un contenzioso familiare giudiziale o stragiudiziale, come nebulosamente asserisce l’incolpato di avere in programma. Ma l’incolpato, di quell’erroneo scambio di documenti, non ha fornito alcuna prova, così come non si è preoccupato di dimostrarne la responsabilità a carico della Collega di Studio così poco generosamente investitane. Aggiungasi che per le trasferte a Bari del 24.9.2013 e del 26.10.2013 venne chiesto un indennizzo per l’uso del mezzo proprio, parametrato su 300 chilometri, mentre la distanza reale tra Taranto e Bari sull’autostrada A/14 è di Km 96,6 (andata e ritorno Km 193,2). 3 Sussistono pertanto tutti gli elementi su cui fondare l’affermazione di responsabilità dell’avv. Angelo Cellamare per la contestata violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza cui tutti i tesserati, e in particolare gli appartenenti agli organi della Giustizia Sportiva, devono attenersi, pena la perdita di prestigio personale e, indirettamente, dell’Ufficio di riferimento. La parvità economica, lungi dall’attenuare la consistenza disciplinare dell’accaduto, si ritorce in maggior gravità della condotta dell’incolpato, che ha costruito o consentito che si costruisse un pacchetto di falsità documentali allo scopo di recuperare una spesa, se reale, di poche centinaia di euro di cui forse aveva smarrito la traccia cartacea. Deve soggiungersi che la strategia difensiva dell’incolpato è sembrata porsi in una linea di scarso rispetto della verità, che non induce a particolare indulgenza. Tenuto conto di tutto quanto sopra, la Commissione reputa che la violazione commessa dal Sostituto Procuratore avv. Angelo Cellamare debba essere sanzionata con la sospensione dalle funzioni per la durata di nove mesi. PER TALI MOTIVI Visti gli art. 8 e 4 del Regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della Giustizia Sportiva, la Commissione Federale di Garanzia dichiara l’avv. Angelo Cellamare responsabile dell’infrazione come sopra contestatagli e infligge allo stesso, Sostituto Procuratore Federale, la sanzione della sospensione dalle funzioni per la durata di nove mesi.
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