F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 04 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 03 marzo 2009. 3) RICORSO DELL’A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FILICE AMIR, NATO IL 24.4.1991, IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 27.9.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 04 dicembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 03 marzo 2009. 3) RICORSO DELL’A.C. POGLIANO 1950 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FILICE AMIR, NATO IL 24.4.1991, IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 27.9.2007) Con ricorso in data 23.10.2007, la A.C. Pogliano 1950 ha proposto reclamo avverso la decisione, pubblicata nel Com. Uff. 9/D, con la quale la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo presentato dalla signora Orsola Seccia, madre del calciatore minorenne Filice Armir, ha annullato il tesseramento del figlio in favore della predetta A.C. Pogliano 1950, per apocrifia della sottoscrizione attribuita alla signora Seccia e apposta in calce al modulo di tesseramento n. 221406. Adduce la società reclamante che la decisione impugnata sarebbe meritevole di censura in quanto: i) assume erroneamente la fondatezza del ricorso della signora Seccia dalla circostanza che la Società non abbia formulato controdeduzioni riguardo alla contestata autenticità della firma, così finendo inammissibilmente per qualificare come un obbligo quello che, per le norme federali, è invece un diritto; ii) erroneamente rileva la mancata trasmissione alla Commissione Tesseramenti della prova dell’invio alla controparte della nota difensiva tardivamente inviata dal legale della Società, prova che nessuna norma federale imporrebbe di fornire; iii) erroneamente rileva il mancato rilascio da parte della Società di delega in favore del legale estensore della predetta nota difensiva, trattandosi di lettera e non di atto; iv) nel merito, nessun obbligo di verifica o autenticazione della firma da parte degli esercenti la potestà genitoriale sussiste in capo alla Società, così che nessuna responsabilità può essere alla stessa ascritta. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Correttamente la decisione impugnata ha rilevato il mancato rispetto da parte della società del termine a difesa previsto dall’art. 48, secondo comma, C.G.S., avendo essa controdedotto al ricorso avversario, per quanto emerge dagli atti, ben oltre il termine previsto dalla citata norma, termine da intendersi perentorio ai sensi del dell’art.38, comma 6, C.G.S.. Del pari correttamente la Commissione Tesseramenti rileva, nella fattispecie, la violazione delle modalità di comunicazione degli atti contemplate dall’art. 38, settimo comma, C.G.S. – cui espressamente rinvia il citato art. 48, secondo comma – a tenore del quale “tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari”. Alla luce di quanto precede, nessuna rilevanza assume la questione del mancato rilascio della delega in favore del legale della società, essendo comunque inammissibile la nota dal primo redatta nell’interesse della seconda. Nel merito, la decisione impugnata è immune da vizi e deve essere condivisa, non avendo addotto in questa sede la Società reclamante elementi idonei a sovvertire le risultanze del procedimento di prima istanza e le valutazioni all’esito di esso espresse dalla Commissione Tesseramenti. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Pogliano 1950 di Milano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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