F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. 6. RICORSO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE FINO ALL’1.10.2007 DEL SIG. MAUCERI MARCO E DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE COSTANZO DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 211 del 28.6.2007)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/CGF del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. 6. RICORSO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL’INIBIZIONE FINO ALL’1.10.2007 DEL SIG. MAUCERI MARCO E DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE COSTANZO DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 211 del 28.6.2007) Con ricorso in data 23.7.2007, la U.S.D. Siracusa S.r.l., in persona del suo presidente, impugnava innanzi a questa Corte di Giustizia Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 211 del 28.6.2007, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dalla stessa società contro le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso il menzionato Comitato dell’inibizione fino all’ 1.10.2007 del dirigente signor Mauceri Marco, nonché della squalifica per 4 gare effettive del calciatore signor Costanzo Domenico. Si censura nell’atto di gravame in questione, nella sostanza, la eccessività delle sanzioni comminate nella fattispecie nei confronti di entrambi i soggetti indicati, invocandosene “congrua e sensibile riduzione”, necessaria soprattutto in considerazione del meno severo regime sanzionatorio applicato in altri -citati- casi analoghi, nei confronti di tesserati incolpati di fatti similari. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato, in quanto privo di fondamento. Ed invero non può sfuggire -se non a condividere una lettura ingiustificatamente benevola dell’accaduto- la rilevante gravità dei comportamenti osservati sia dal dirigente che dal calciatore. Il primo, per come si trae dal tenore letterale delle espressioni impiegate verso l’arbitro della partita (Sibilla Cuma/Siracusa, del 17.6.2007), non si limitava al termine della competizione a pronunciare frasi volgarmente offensive nei confronti del direttore di gara, ma lo minacciava pesantemente e con modalità aggressive, al punto da dover essere allontanato dalla Forza pubblica presente. Il gesto del calciatore, autore di una vera e propria aggressione fisica, appare contrassegnato, da parte sua, oltre che da elevata antisportività, anche da grande slealtà, per le modalità proditorie che fondatamente lo accompagnarono: se è vero che consistette -siccome non si dubita nel colpire con una gomitata al volto il calciatore della squadra avversaria, mentre il gioco era fermo. Al riguardo, del tutto ragionevolmente -e non in congruamente, come sembra ritenere la ricorrente la Commissione Disciplinare ha sottolineato la idoneità del gesto, per le sue stesse connotazioni, a produrre conseguenze lesive più gravi di quelle in concreto determinate. Se quelle appena descritte sono state le condotte dei prevenuti, appare del tutto adeguato e non eccessivamente severo il trattamento sanzionatorio ad esse riservato. Quanto alla denunciata disparità di trattamento tra il caso in esame ed altri precedenti asseritamente analoghi, si tratta di profilo che questa Corte di Giustizia Federale non sarebbe in ogni caso oggettivamente in grado di apprezzare, per la mancanza di informazioni precise e specifiche sulle circostanze che caratterizzarono i casi pregressi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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