F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE PUBBLICO LOCALE PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/VIS PESARO DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE PUBBLICO LOCALE PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/VIS PESARO DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014) La società Vis Pesaro 1898 Società sportiva dilettantistica a r. l. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del giorno 12.2.2014 con la quale le è stata inflitta la sanzione di disputare una gara con il settore pubblico locale privo di spettatori “per avere propri sostenitori in campo avverso rivolto, in gran numero ed in più occasioni, all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria cori comportanti denigrazione per motivi di colore ”. Trattandosi di prima violazione, la sanzione è stata sospesa ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis, C.G.S.. Risulta infatti dal referto del direttore di gara che “per tre volte” dopo l’ingresso in campo del calciatore della società Jesina, Mbaye Naiacta Makthar, nei confronti del medesimo, “quando giocava il pallone”, “numerose persone” sistemate “nella zona degli spalti riservata ai tifosi della Vis Pesaro… urlavano all’unisono uh uh uh uh … smettendo solo quando lo stesso si spossessava del pallone”. A sostegno della propria impugnazione la società reclamante, dopo un’ampia premessa volta a porre in rilievo la tradizionale correttezza dei propri tifosi, riconosciuta dallo stesso Osservatorio nazionale alle Manifestazioni Sportive, e l’impegno profuso dalla società nelle attività di socializzazione e di prevenzione di ogni tipo di discriminazione, esclude che propri tifosi possano essersi resi protagonisti di un episodio discriminatorio della rilevanza di quello descritto dal direttore di gara presupposto della sanzione impugnata. Sostiene infatti la reclamante che alcun coro venne avvertito dai presenti alla gara, ad eccezione dell’arbitro tanto che “lo stesso giocatore interessato … rilasciando una intervista nell’immediatezza del sorprendente provvedimento” avrebbe manifestato il proprio stupore tenuto conto della sostanziale tenuità dell’episodio effettivamente verificatosi (“mi hanno urlato un buu solo una volta”). Si sarebbe quindi trattato di un “deprecabile insulto, ma isolato” e, , come tale, non rilevante ai sensi dell’art. 11 C.G.S.. Conclude pertanto perché la Corte annulli il provvedimento del Giudice sportivo o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è infondato. Devesi osservare che l’episodio risulta descritto nel rapporto dell’arbitro con sufficiente chiarezza, consentendo quindi la sua oggettiva qualificazione in termini indiscutibilmente riconducibili all’ipotesi prevista e sanzionata dall’art. 11 C.G.S. (è comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori). Lo stesso rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35.1. C.G.S., consente di constatare come le grida discriminatorie (per motivi di razziali o di colore) vennero proferite da numerose persone sistemate nel settore dedicato ai tifosi della Vis Pesaro e vennero sicuramente rivolte nei confronti del calciatore Mbaye; tali grida, infatti, ben percepibili, essendo state avvertite dal direttore di gara come pure, tanto risulta ammesso dalla società ricorrente, dallo stesso Mbaye (e quindi potenzialmente idonee a ledere la dignità della persona ed a limitarne la libertà), si ripeterono per ben tre volte in occasione delle giocate effettuate dal medesimo calciatore. Sussistono pertanto a giudizio di questa Corte tutti i presupposti stabiliti dall’art. 11.3 perché sorga la responsabilità della società la quale risponde “per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Vis Pesaro 1898 a.r.l. di Pesaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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