F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. ANZIOLAVINIO/S.S.D. CALCIO SAN CESAREO DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. ANZIOLAVINIO/S.S.D. CALCIO SAN CESAREO DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014) Con atto spedito il 19.2.2014, la Società A.S.D. Anziolavinio ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014 del predetto Dipartimento) con la quale è stato accolto il reclamo con il quale la Società S.S.D. Calcio San Cesareo ha chiesto che alla Società A.S.D. Anziolavinio fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Anziolavinio/Calcio San Cesario del 19.1.2014. La Società ricorrente denuncia che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente ritenuto che calciatore della Società A.S.D. Anziolavinio, Ugolini Daniele, avrebbe partecipato in posizione irregolare alla gara Anziolavinio/Calcio San Cesareo, disputatasi in data 19.1.2014, in quanto il Com. Uff. n. 75 del 17.1.2014, con il quale era stata irrogata nei confronti del predetto calciatore la squalifica per 1 giornata, presentava, sia nel titolo che nel suo contenuto, elementi tali da ingenerare incertezza in ordine alla comminazione della sanzione sportiva sopra richiamata; con la conseguenza, quindi, che la Società ricorrente sarebbe incorsa in un errore scusabile circa la possibilità del calciatore, Ugolini Daniele, di partecipare alla gara Anziolavinio/Calcio San Cesareo del 19.1.2014. Il ricorso è palesemente infondato per le seguenti ragioni. Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare in alcune recenti decisioni come non possa essere accolta la tesi che la mancata conoscenza del provvedimento di squalifica sia da ritenersi del tutto incolpevole, tanto da superare la presunzione di conoscenza prevista dall'ordinamento, giacché per carenza o incertezza sui dati anagrafici non era possibile desumere l'identità del giocatore. “Si tratta di una tesi "contra legem" per la presunzione assoluta di conoscenza (dalla data di pubblicazione del relativo comunicato) stabilita dall'art. 22, comma 11 C.G.S.” (cfr. Corte di Giustizia Federale, Sez. II, decisioni relative ai ricorsi del Savona F.B.C. e del Fussball Club Sudtirol, pubblicate sul Com. Uff. n. 142/CGF del 19.12.2013, confermate dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. con dispositivi depositati in data 18.2.2014). Alla luce di quanto sopra, non rimane a questa Corte che dichiarare l’infondatezza del ricorso di cui in epigrafe, con conseguente rigetto dello stesso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Anziolavinio di Anzio (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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