F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L./CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L./CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014) Il commissario di campo della Lega Nazionale Dilettanti segnalava nel proprio rapporto che circa 25 minuti prima dell’inizio della gara Seregno/Lecco del 23.2.2014, si verificavano alcuni incidenti nella zona antistante lo stadio di Seregno. Specificava, al riguardo, che si sarebbe verificato uno scontro tra le tifoserie delle due squadre e che un tifoso del Seregno sarebbe stato attinto alla testa da colpi di bottiglia e di catene, tanto da essere necessario il suo trasporto in ospedale a mezzo di ambulanza. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. .n 94 del 26.02.2014), irrogava a carico della Società Lecco la sanzione della disputa di 1 (una) gara a porte chiuse, con decorrenza immediata, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) in considerazione altresì dei numerosi precedenti (recidiva) a carico della Società stessa per il comportamento dei propri tifosi. Proponeva preannuncio di reclamo la Società Lecco, cui facevano seguito i motivi, chiedendo l’annullamento (e la riduzione) delle sanzioni, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare dette afflittive misure tenuto conto che l’incontro si svolgeva fuori casa e che pertanto la responsabilità organizzativa doveva considerarsi attenuata. Infatti, giocando in campo avverso, non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria. Evidenziava che il Commissario di campo era stato impreciso nel proprio rapporto, svolgendo, nel momento in cui sarebbero avvenuti gli accadimenti, il proprio servizio all’interno dell’impianto di gioco così non potendo avere cognizione diretta degli accadimenti stessi. Nel reclamo si sottolineava, poi, che da informazioni assunte presso i Carabinieri di Seregno, presenti sul posto, non sarebbe accaduto alcunché se non un diverbio per ragioni di viabilità che nulla avevano a che fare con l’evento sportivo. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia fondato. In primo luogo occorre porre rilievo che, anche se effettivamente la Società Lecco giocava in trasferta, ciò non la esimeva dall’adottare un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi; al fine di evitare o ridurre il rischio del comportamento della sua tifoseria. Si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la Società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto, comunque, del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. Fatta questa premessa la Corte non può fare a meno di rilevare che il Commissario di campo, sentito per le vie brevi, nel corso della riunione in data 28.2.2014, ha chiarito che i fatti menzionati nel proprio referto gli erano stati riportati da soggetto non meglio identificato. A questo proposito è indubbio che, per poter essere apprezzate e vagliate ai fini che qui interessano, le uniche dichiarazioni in ordine ad accadimenti avvenuti fuori della diretta percezione e cognizione del refertante non possono che essere quelle provenienti da appartenenti alle Forze dell’Ordine essendo detti soggetti gli unici dotati, proprio per la qualificazione, di professionalità ed attendibilità ovvero da altri appartenenti all’ordinamento federale per le medesime ragioni. Nessun valore possono avere le notizie apprese de relato da terzi estranei in merito a fatti accaduti appunto al di fuori della percezione di colui il quale redige l’atto. Per questi motivi la C.G.F., sentito il Commissario di campo, accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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