F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8, COMMA 9 C.G.S. E 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 3059/308PF 13-14/AM/MA DEL 17.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 47/CDN del 27.1.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8, COMMA 9 C.G.S. E 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 3059/308PF 13-14/AM/MA DEL 17.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 47/CDN del 27.1.2014) Con il ricorso di cui in epigrafe, la società reclamante ha impugnato il provvedimento con il quale la C.D.N. aveva inflitto le sanzioni di cui in epigrafe, ritenendo sussistente la responsabilità dei deferiti per le violazioni agli stessi ascritte per non avere provveduto al pagamento in favore del calciatore Sparano Gennaro di somme accertate dalla Commissioni Accordi Economici. La detta società, attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, ha chiesto l’annullamento della decisione di primo grado, ribadendo, in particolare, di aver provveduto al pagamento soltanto in data 10.12.2013 a causa dei numerosi rinvii richiesti dal calciatore Sparano per ragioni di lavoro. La società, difatti, aveva più volte provato a incontrarlo per adempiere ai propri obblighi nei termini non riuscendovi per i motivi suindicati che non consentono di imputare alla stessa il ritardo nel pagamento. La ricorrente ha dedotto, altresì, di non aver potuto effettuare un bonifico bancario in quanto lo Speroni aveva comunicato di non essere titolare di alcun conto corrente. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, osserva la Corte, la decisione impugnata si presenta immune da qualsivoglia censura in quanto le giustificazioni addotte dalla reclamante non consentono di ritenere la stessa esente da responsabilità. La società, difatti, avrebbe ben potuto ovviare agli inconvenienti lamentati e adempiere ai propri obblighi nei termini perentori previsti dalla normativa federale, provvedendo al pagamento tramite vaglia postale ovvero versando le somme presso la lega di appartenenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it