F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUSCAROLI FABIO SEGUITO GARA S.P.A.L./FORLÌ DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO S.P.A.L. 2013 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BUSCAROLI FABIO SEGUITO GARA S.P.A.L./FORLÌ DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014) Ricorso della Società S.P.A.L. 2013 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Buscaroli Fabio a seguito della gara S.P.A.L./Forlì del 23.3.2014 (delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014). La Società S.P.A.L. 2013 S.r.l., con fax del 26.3.2014, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto al calciatore Buscaroli Fabio la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara S.P.A.L./Forlì del 23.3.2014. Il ricorso, diretto alla modifica del provvedimento disciplinare “in un più ragionevole ‹‹atto di violenza verso un avversario in azione da gioco››”, con riduzione delle giornate di squalifica da 2 a 1, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a dimostrare che i fatti addebitati al calciatore Buscaroli sono avvenuti in occasione di un’azione di gioco e che il calciatore Buscaroli era entrato in scivolata e che con la gamba destra aveva colpito il pallone “da dietro facendogli cambiare direzione”, contrariamente a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro che parlava invece di “fallo violento di gioco” precisando che il calciatore Buscaroli aveva colpito “con un calcio la gamba dell’avversario senza la possibilità di giocare il pallone”. Poiché è giurisprudenza costante che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al calciatore Buscaroli si siano svolti in modo diverso da come risulta dal rapporto dell’Arbitro, sicché avrebbero dovuto essere valutati in modo da escludere la sussistenza di un “atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. In buona sostanza, il reclamo è diretto a prospettare una versione dei fatti diversa rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro, il quale, oltretutto, risulta preciso e circostanziato e conferma la gravità del comportamento del calciatore Buscaroli, tanto è vero che l’Arbitro è stato costretto a espellerlo dal terreno di gioco. Non vi è, quindi, alcuna ragione per ritenere che i fatti si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell’Arbitro e da come sono stati valutati dal Giudice Sportivo. Considerata la gravità dell’episodio, non vi è materia per una riduzione della sanzione della squalifica da due a una giornata effettiva di gara. Il rigetto del ricorso comporta l’incameramento della relativa tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.P.A.L. 2013 S.r.l. di Ferrara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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