F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014) 8. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.5.2014 INFLITTA AL SIG. FIORITI MARCO SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014) 8. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.5.2014 INFLITTA AL SIG. FIORITI MARCO SEGUITO GARA GUBBIO/FROSINONE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014) Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 25.3.2014) è stata irrogata, a seguito della gara Gubbio/Frosinone del 23.3.2014, la sanzione dell’ammenda € 8.000,00 alla reclamante A.S. Gubbio 1910 “perché al termine della gara persone non identificate, ma riconducibili alla società, avvicinavano minacciosamente la terna arbitrale che rientrava negli spogliatoi rivolgendogli reiterate frasi offensive e spintonavano un assistente arbitrale; gli stessi, ancora indebitamente presenti negli spogliatoi, indirizzavano sputi in direzione dei calciatori del Frosinone che rientravano negli spogliatoi”e quella della inibizione fino al 31.5.2014 al sig. Marco Fioriti, presidente della società, “perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi e avvicinava la terna arbitrale indirizzandogli reiterate frasi minacciose ed offensive”. Ricorrono con distinti ricorsi, che vengono trattati congiuntamente attenendo alla medesima gara, sia la società, sia il presidente sig. Marco Fioriti, sostenendo l’insussistenza delle violazioni contestate e comunque l’eccessività delle sanzioni irrogate. Quanto alla pretesa insussistenza delle violazioni, questa Corte non può che richiamare il disposto dell’art. 35, comma 1. 1, C.G.S., secondo cui “1.1. I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Quanto alla denunciata eccessività delle sanzioni irrogate questa Corte ritiene, al contrario, che le medesime siano congrue, atteso, da un lato, il carattere gravemente ingiurioso ed offensivo delle frasi profferite, e la condotta minacciosa tenuta, come riportate nei referti della terna arbitrale e, dall’altro, il ruolo rivestito dal sig. Fioriti, la cui carica avrebbe dovuto imporre un contegno esemplare. Per questi motivi la C.G.F., respinge i ricorsi come sopra proposti dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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