F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. NOVELLI GIOACCHINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/TERAMO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 258/CGF del 4 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. NOVELLI GIOACCHINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/TERAMO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 50/DIV del 29.10.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico ha inflitto al dirigente Novelli Gioacchino la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30 giugno 2014, oltre all'ammenda di € 3.000,00. E ciò per fatti avvenuti nella gara Melfi Teramo del 27 ottobre 2013. In particolare al Novelli si addebita il fatto che al termine della gara, posizionato in tribuna, rivolgeva al commissario CAN PRO reiterate frasi offensive tentando l'aggressione fisica, sventata dall'intervento di alcuni spettatori. Tale comportamento aizzava gli animi di altri più esagitati spettatori che colpivano il predetto commissario con calci alle gambe e schiaffi alla testa provocandogli dolore, ma senza ulteriori conseguenze. Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva rituale reclamo il dirigente Novelli, deducendo violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'articolo 29 C.G.S. in relazione all'articolo 68 N.O.I.F. e 35 C.G.S.. Secondo il reclamo, il Giudice Sportivo è incorso in una gravissimo errore allorché ha posto a base della propria decisione l'esposto firmato dal vice commissario CAN PRO Sandro Rossomando in quanto lo stesso non rappresenta un atto ufficiale di gara perché proveniente da soggetto del Settore arbitrale, a cui il Codice di Giustizia Sportiva non attribuisce alcun valore probante. Alla precedente udienza il procedimento nei confronti del dirigente Novelli veniva sospeso con il rinvio degli atti alla Procura federale per specifici accertamenti a norma dell'articolo 34, quarto comma C.G.S., lasciando la precedente decisione interlocutoria ed in vita le sanzioni comminate in "prime cure". All'esito delle indagini effettuate con audizione dei due protagonisti, dell'arbitro Gentile Armando(che ha dichiarato che essendo stato un episodio di cui né lui né gli assistenti avevano avuto diretta conoscenza non aveva ritenuto di riportare l'accaduto nel suo rapporto), del presidente della S.S. Teramo Calcio e del suo "Team Manager" Scacchioli Luca(che dichiaravano di non aver notato che il Novelli avesse tentato di aggredire o colpire l'altra persona, ma che discuteva ad alta voce con altra persona, posizionato a circa due metri da loro), con l'acquisizione della nota della questura in data 10 febbraio 2014, il fatto si è ridimensionato nel senso che è stato escluso il tentativo di aggressione da parte del Novelli. La nota del Questore comunicava che dalla relazione redatta dai carabinieri in servizio di ordine pubblico nel settore tribuna centrale dello Stato Valerio di Melfi si evinceva che "al termine dell'incontro di calcio si è formato un assembramento di persone sulla parte alta della tribuna dello stadio prontamente risolto dai carabinieri intervenuti"; l'unico episodio segnalato riguarda un diverbio tra il direttore sportivo del Melfi calcio, Novelli Gioacchino, ed un osservatore arbitrale, avvenuto negli spogliatoi, relativo ad un asserito arbitraggio sfavorevole nei confronti della squadra di casa". La nota concludeva nel senso che "gli episodi narrati non hanno determinato alcuna situazione di criticità per l'ordine pubblico". La Procura Federale conclude che le indagini espletate hanno fatto emergere la sostanziale conferma di una discussione con toni sostenuti tra il Rossomando ed il Novelli sull'arbitraggio. Viene esclusa la circostanza riferita dal Rossomando, secondo il quale il Novelli "stava per scagliarsi contro di lui". La condotta del Novelli iniziata sugli spalti e continuata negli spogliatoi è riprovevole per un dirigente ed ha senz'altro leso il bene giuridico( lealtà, correttezza e probità) sancito nell'articolo uno del codice di giustizia sportiva e ribadito nel codice di comportamento sportivo (art.2). Per le sue risposte considerazioni la Corte di Giustizia Federale, valutati gli elementi ex articolo 16, primo comma C.G.S., accoglie in parte il ricorso, riduce la inibizione al presofferto. Per questi motivi ila C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Novelli Gioacchino, riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto, annullando l’ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it