F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 9 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PRATO RINALDOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUERRA DIAZ MIKE ALEXANDER SEGUITO GARA PRATO RINALDO/FUTSAL ISOLA DEL 22.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 661 del 26.3.2014 )

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 9 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 17 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PRATO RINALDOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUERRA DIAZ MIKE ALEXANDER SEGUITO GARA PRATO RINALDO/FUTSAL ISOLA DEL 22.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 661 del 26.3.2014 ) Con ricorso del 4 aprile 2014 la A.S.D. Prato Rinaldo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 611 del 26 marzo 2014 con la quale, in riferimento alla gara contro l’A.S.D. Futsal Isola svoltasi il 22 marzo 2014, è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Mike Alexander Guerra. A sostegno del ricorso la società reclamante, dopo aver tratteggiato quello che, a suo dire, risultava essere il “clima” complessivo che avrebbe caratterizzato (prima, durante e dopo il suo svolgimento) la gara chiedeva l’annullamento della sanzione della squalifica e, subordinatamente, la sua riduzione. Deduceva la ingiustizia della decisione in quanto sarebbe stata irrogata la medesima sanzione sia nei confronti dell’aggredito sia nei confronti degli aggressori e il Giudice non avrebbe tenuto conto della situazione ambientale caratterizzata da atteggiamenti violenti e minacce ad opera dei sostenitori della A.S.D. Futsal Isola. La Corte ritiene il ricorso infondato. Invero, a fronte delle generiche contestazioni svolte dalla società reclamante , dai referti di gara emerge che nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo nello spazio antistante gli spogliatoi alcuni calciatori si scambiavano reciproci pugni e calci. Tra questi due calciatori della Futsal Isola (Francesco Milani e Patricio Lara Matias) ed il giocatore Mike Alexander Guerra. Ai tre veniva irrogata la medesima sanzione sicchè non appare in alcun modo giustificata la doglianza relativa ad una disparità di trattamento. D’altra parte, seppur dal referto arbitrale emerge il clima di tensione e aggressività determinatosi ad opera dei tifosi della Futsal Isola, ciò non può giustificare l’atteggiamento assunto dai giocatori e gli atti di violenza tra di loro intervenuti, palesemente contrari ai principi di lealtà e probità che devono sempre caratterizzare la loro condotta. Il reclamo, pertanto, deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Prato Rinaldo di San Cesareo (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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