F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAGLIARINI FRANCESCO, SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/MATERA CALCIO DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 14.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. MATERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAGLIARINI FRANCESCO, SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/MATERA CALCIO DEL 13.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 14.4.2014) Visto il ricorso proposto dalla società A.S.D. Matera Calcio, in persona del presidente in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 115 del 14 aprile 2014, con cui al calciatore della società ricorrente Francesco Pagliarini è stata irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive, a seguito della gara Progreditur Marcianise/Matera Calcio, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone H, 2013/2014 e svoltasi il 13 aprile 2014 a Marcianise; visti il ricorso e i relativi motivi; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - la diversa ricostruzione sostenuta dalla ricorrente, con riguardo al comportamento tenuto dal calciatore Pagliarini, è del tutto smentita da quanto descritto nel rapporto dell’arbitro; mentre, fronte del particolare valore del detto rapporto (si veda al riguardo l’art. 35, punto 1.1., C.G.S.), quanto affermato dalla ricorrente è, invece, del tutto sfornito anche di un principio di prova; - ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b), C.G.S., è prevista la sanzione minima della squalifica per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre presone presenti”; - il comportamento tenuto dal calciatore della ricorrente, così come descritto nel rapporto dell’arbitro, configura (oggettivamente e soggettivamente) una condotta violenta; - nella specie, la reazione da parte del calciatore Pagliarini alla condotta violenta di un avversario non configura di per sé circostanza attenuante; - non vi sono i presupposti per concedere la richiesta riduzione della squalifica comminata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Matera Calcio di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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