F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE PRIVO DI SPETTATORI; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S ; – AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014) 4. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALZONE ARIS SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE PRIVO DI SPETTATORI; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S ; - AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014) 4. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALZONE ARIS SEGUITO GARA SANSEPOLCRO CALCIO/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 17.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014) Con atto, spedito in data 19.4.2014, la Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 117 del 18.4.2014 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Sansepolcro/A.D. Voluntas Spoleto, disputatasi in data 17.4.2014, erano state irrogate, a carico della predetta Società, le seguenti sanzioni: - obbligo di disputare 1 (una) gara con il settore locale privo di pubblico (sanzione sospesa ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis); - ammenda di € 1.000,00; - squalifica di 3 (tre) giornate al calciatore, Aris Falzone. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 22.4.2014, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto faceva pervenire, in data 24.4.2014, due distinti atti di reclamo. Questa Corte, riuniti preliminarmente i ricorsi, ritiene che gli stessi siano infondati. Con riferimento al primo ricorso, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Aris Falzone, nei confronti di un avversario. Non può, neppure, trovare accoglimento, il secondo ricorso con il quale viene chiesto l’integrale annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il comportamento, tenuto dai sostenitori della Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto in occasione della gara Sansepolcro/A.D. Voluntas Calcio Spoleto, disputatasi in data 17.4.2014, presenta tutti i caratteri della manifestazione di discriminazione territoriale. Ed invero, le espressioni rivolte dai predetti sostenitori all’indirizzo, in particolare, del Direttore di Gara non possono essere qualificate alla stregua di meri cori beceri ai quali ci hanno purtroppo abituato i sostenitori delle squadre di calcio bensì a manifestazioni di discriminazione razziale nei confronti di una persona di origini magrebine. Quanto, invece, alla sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, questa Corte ritiene che la stessa sia congrua rispetto al comportamento tenuto dai sostenitori della Società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge i ricorsi come sopra proposti dall’A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia). Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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