F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SALVATI FERDINANDO SEGUITO GARA PUTEOLANA/MANFREDONIA DEL 5.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SALVATI FERDINANDO SEGUITO GARA PUTEOLANA/MANFREDONIA DEL 5.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014) Vista la nota del presidente della Puteolana 1902 Internapoli in data 9 aprile 2014, di richiesta degli atti ufficiali della gara Puteolana 1902 Internapoli/Manfredonia Calcio del 5 aprile 2014 - Serie D, Girone H, Stagione Sportiva 2013/2014 – al fine di proporre reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. Serie D n. 111 del 9 aprile 2014, relativa alla squalifica per 3 giornate del proprio calciatore Ferdinando Salvati; visto il fax della Corte di Giustizia Federale in data 14 aprile 2014, con cui sono stati trasmessi alla Puteolana 1902 Internapoli copia degli atti pervenuti da parte del detto giudice sportivo; visti tutti gli atti; considerato che la società ricorrente non ha inviato i motivi di reclamo, in violazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del codice di giustizia sportiva, secondo cui “Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi”. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Puteolana 1902 Internapoli di Pozzuoli (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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